Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2022, n. 08466

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2022, n. 08466
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08466
Data del deposito : 14 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA RY nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo ffl'ioi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 febbraio 2021 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 19 marzo 2018 con cui CQ RY, in esito a giudizio abbreviato, era stata condannata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate aggravanti e con la recidiva, alla pena finale di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi impossessata di energia elettrica, sottratta all'ente erogatore, per un valore pari a circa 6.000,00 euro mediante la costruzione di un allaccio abusivo alla rete che asserviva i locali posti nella sua abitazione, in particolar modo realizzato utilizzando una coppia di cavi collegati alla morsetteria dell'ente gestore, con danneggiamento dell'innesto del relativo misuratore.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, CQ RY, eccependo tre motivi di censura. Con il primo ha dedotto violazione degli artt. 360 e 364 cod. pen., con conseguente inutilizzabilità degli accertamenti tecnici effettuati dagli operatori dell'Enel, altresì lamentando apparente motivazione sul punto, comunque configurante errata applicazione degli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Ritiene la ricorrente che la Corte di appello avrebbe motivato solo in maniera apodittica sulla questione concernente la dedotta inutilizzabilità dell'accertamento tecnico effettuato dagli operatori dell'Enel, derivante dal fatto che gli impianti abusivamente allacciati erano stati smantellati, con sequestro dei contatori, così da impedire alla difesa di verificare le modalità attraverso cui si era addivenuti alle conclusioni espresse dai tecnici, accertando che l'allaccio fosse abusivo e che lo stesso effettivamente riferibile all'imputata. Per tale ultima, poi, l'accertamento, in quanto recante la modifica dell'oggetto di investigazione, si sarebbe dovuto svolgere con le forme previste dagli artt. 360 e 364 cod. proc. pen. — e non con già con quelle dell'accertamento urgente ex art. 354 cod. proc. pen., come invece erroneamente ritenuto dalla Corte di merito -, e quindi con la necessaria presenza del difensore. Non essendo avvenuto ciò, sarebbero inutilizzabili i risultati acquisiti, rendendo di conseguenza impossibile la configurazione del delitto così come contestato alla CQ. Sussisterebbe, in ogni caso, la violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., non avendo provveduto la polizia giudiziaria, all'atto dell'accertamento, ad avvertire l'imputata presente della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia. Con il secondo motivo è stato lamentato vizio di motivazione in relazione alle argomentazioni addotte per ritenere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, nonché, in generale, per la stessa configurazione del delitto. La Corte di appello non avrebbe verificato la diretta responsabilità dell'imputata, essendosi limitata a desumerla dal fatto che costei sarebbe stata utilizzatrice dell'allaccio, invero poi contraddicendosi affermando che gli operatori Enel avevano dichiarato di non aver potuto rilevare gli apparecchi utilizzatori, trattandosi di un impianto particolarmente complesso. Non è stato accertato, poi, a che titolo e da quanto tempo la CQ fosse stata presente sui luoghi, trattandosi di immobili occupati abusivamente, e a partire da quando sarebbe stato realizzato l'allaccio abusivo, altresì non risultando quantificato l'esatto ammontare dell'energia

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