Cass. pen., sez. III, sentenza 02/08/2022, n. 30424
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NG IO, nato a [...] il [...] AL IO, nato a [...] il [...] AR IU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di NG IO e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di AL IO e AR IU;
udito per la parte civile l'avv. Maurizio Laudante, che ha concluso riportandosi alle conclusioni depositate e chiedendone l'accoglimento udito per l'imputato NG IO l'avv. Alfredo Gaito, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso e l'avv. Maurizio Giannone che ha concluso insistendo nei motivi e chiedendo l'annullamento con rinvio. udito per l'imputato AR IU l'avv. Maurizio Giannone, che ha concluso insistendo nei motivi e chiedendo l'annullamento senza rinvio. udito per l'imputato AL IO l'avv. Angelo Mele, in sostituzione dell'avv. Mario Iodice, che ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 01/07/2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 05/02/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarava prescritti i reatuso di ufficio e lottizzazione abusiva contestati ai capi a) e b) ascritti a AR IU e AL IO, assolveva NG IO dal reato di abuso di ufficio ascrittogli al capo a) perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena nei confronti del predetto in ordine al reato di lottizzazione abusiva cui al capo b) in mesi nove di arresto ed euro 15.000 di ammenda, concedendo la sospensione condizionale della pena;
confermava nel resto e condannava gli imputati al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NG IO, AL IO e AR IU, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. AL IO propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 531,587, 129 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione all'art. 587 cod.proc.pen. Argomenta che la Corte territoriale aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato di cui al capo a) con motivazione giuridicamente non condivisibile perché illogica, argomentando che non emergeva dagli atti la prova evidente della innocenza del AL IO, mentre, sulla base delle stesse evidenze probatorie, aveva assolto il coimputato NG IO con la formula perché il fatto non sussiste. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 531 e 129 cod.proc.pen. in relazione all'art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 e difetto di motivazione. Argomenta che la Corte di appello aveva dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001, senza tener conto che i locali interrati oggetto del reato contestato al capo b) non andavano computati come "volumetria lorda da assentire", in considerazione dell'art. 2, comma 1 lett. d) della L.Reg. 19/2009, come da giurisprudenza consolidata del TAR Campania;
tale rilievo avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale all'emissione di una più favorevole sentenza assolutoria. IU AR propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione degli artt. 129 cod.proc.pen. 110 e 323 cod.pen. e contraddittorietà della motivazione.Argomenta che la Corte territoriale, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di abuso di ufficio contestato al capo a), aveva ritenuto di non applicare la formula più favorevole dell'assoluzione perché il fatto non sussiste, nonostante avesse contestualmente assolto il coimputato NG IO dall'imputazione in concorso del predetto reato;
espone che il Tribunale, nel dichiarare AR IU, progettista dell'intervento edilizio incriminato, responsabile del reato in questione aveva fondato tale affermazione di responsabilità non solo sulla artificiosa redazione della documentazione di cui all'imputazione ma anche sull'esistenza di un preventivo accordo tra questi ed il coimputato NG IO;
l'intervenuta assoluzione del NG, quindi, escludeva ogni possibile ipotesi di accordo illecito tra il privato ed il pubblico ufficiale;
inoltre, come ritenuto dal Tribunale, la documentazione incriminata non conteneva alcuna falsificazione circa lo stato dei luoghi, mentre la Cort territoriale, con motivazione contradditoria fondava la propria decisione sulle anomalie che avrebbero costellato l'iter amministrativo della vicenda ed un pregresso accordo illecito tra NG IO e AL IO, enunciato incompatibile con l'assoluzione del NG per non aver commesso il fatto. NG IO ha proposto quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per mancato apprezzamento di prove favorevoli al ricorrente. Espone che la responsabilità del ricorrente per il reato di lottizzazione abusiva era stata affermata con riferimento all'intera sequela procedimentale, in essa includendo sia il permesso di costruire n. 47/2010 che la concessione in sanatoria n. 7/2010;
era evidente la contraddittorietà della motivazione in quanto il NG non solo era stato assolto per non aver commesso il fatto dal reato di abuso di ufficio in concorso con AL IO ma alla data di rilascio della concessione in sanatoria-11 marzo 2010- non era titolare di alcun diritto sulle aree condonate essendone divenuto proprietario solo il 13 aprile 2010, tramite la EUROCASA s.r.l. dallo stesso amministrata. La Corte territoriale, con motivazione contraddittoria, aveva ritenuto che la lottizzazione abusiva attuata con la realizzazione degli edifici insistenti sui lotti di terreno acquistati dal NG si basava sulla illegittimità sia del permesso di costruire n. 47/2010 che della concessione in sanatoria n. 7/2010. Con riferimento alla concessione in sanatoria i Giudici di appello, rilevan ,ce al , momento dell'adozione del provvedimento gli immobili oggetto del condono edilizio non erano più esistenti, mentre l'art. 36 d.P.R. 380/2001 richiedeva la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica sia al momento di realizzazione dello stesso che al momento di presentazione della domanda;
inoltre, in merito alla impossibilità di determinare esattamente la volumetria esistente all'atto di presentazione della domanda di condono, i Giudici di appello non avevano valutato la cospicua documentazione fotografica e planimetrica prodotta su richiesta dell'ente comunale . Con riferimento al permesso di costruire, evidenzia che la Corte di merito aveva erroneamente fondato la valutazione di illegittimità su quattro violazioni di legge: omessa richiesta di parere favorevole alla Soprintendenza, senza, però, tenere conto che il parere favorevole veniva emesso il 16.3.2011 e che il lotto di terreno non era mai stato raggiunto dalla dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 d.lgs 42/2004;
realizzazione dei manufatti in assenza o difformità dal titolo abilitativo perché illegittima la concessione in sanatoria, senza tener conto della giurisprudenza amministrativa che affermava la vocazione urbanistica anche di immobili in totale stato di abbandono;
impossibilità di assentire ex art. 7, comma 5, della L. n. 12/2009 le opere descritte nel progetto presentato il 13.5.2010 per impossibilità di determinare la volumetria degli opifici esistenti perché privi della copertura, senza tener contotomesso esplicito riferimento nella normativa ad immobili diruti e ruderi non poteva interpretarsi in termini di esclusione;
aver assentito la realizzazione di volumetria interrata, desinata a garage e box, perché eccedente quella già esistente, senza tener conto che le circolari del Ministero dei Lavori Pubblici del 23.7.1960 n. 1820 e del 29.1.1967 n. 425 esponevano un criterio di calcolo della volumetria a fini edilizi secondo cui i volumi interrati non contribuivano alla determinazione di tale volumetria, che la legge regionale non prevedeva una deroga al regolamento edilizio dei comuni e che la giurisprudenza amministrativa aveva fatto proprio il predetto criterio di calcolo. Inoltre, la Corte di appello, in maniera contraddittoria, pur richiamando la giurisprudenza di legittimità che esclude la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in zone completamente urbanizzate, asseriva che la difesa non aveva fornito prova di tale circostanza, nonostante le rilevanze istruttorie comprovassero tale dato fattuale. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001 e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello erroneamente aveva ritenuto di addebitare al ricorrente un atteggiamento psicologico colposo, pur essendo stato assolto dal reato di abuso di ufficio in concorso con AL e AR ed emergendo che le condotte di costoro non erano in palese contrasto con il modello legale e men che mai con la prassi amministrativa. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, lamentando che la confisca era stata disposta in danno della EUROCASA s.r.l. che non era stata parte nel procedimento penale a carico del ricorrente, in contrasto con quanto affermato dalla sentenza 28 giugno 2018 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, causa G.I.E.M. srl
contro
Italia;
inoltre, la Corte di appello non aveva tenuto conto della concorde giurisprudenza di legittimità, secondo cui la disapplicazione di un atto illegittimo è configurabile solo in caso di macroscopica illegittimità dell'atto. Con il quarto motivo deduce mancato accertamento del requisito di proporzionalità e adeguatezza in elusione del principio di legalità europea, lamentando che la Corte di appello non