Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 20/07/2018, n. 19397

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 20/07/2018, n. 19397
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19397
Data del deposito : 20 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso n. 14345-2010 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis

- ricorrente -

contro

AGRICOLA ALLEVAMENTI S.A.S. DI CORTEGGIANI GIOVANNI, in persona del legale rappresentante p.t. DI CARMINE ALBERTO CARDILLI ANNA - intimati- avverso la sentenza n. 2/37/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 7.4.2009, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.5.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO R.G. 14345/2010 RILEVATO CHE l'Agenzia delle Entrate ricorre, con atto notificato in data 24.5.2010 alla sola società indicata in epigrafe e successivamente, a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio, in data 5.7.2011 e 6.7.2011 anche ai due soci, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza n. 279/29/2006 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in accoglimento dei ricorsi (riuniti) avverso avvisi di accertamento con cui venivano rettificati sia il reddito d'impresa della società, sia i redditi di partecipazione dei soci;
l'Agenzia delle Entrate ha, dunque, proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell'art. 32

DPR

600/1973 e dell'art. 51, comma n. 2 e 7

DPR

633/72, nonché dell'art. 2697 c.c.» lamentando che la CTR aveva annullato gli avvisi di accertamento ritenendo raggiunta la prova liberatoria della società contribuente sulla base di generiche ed indimostrate deduzioni;
con il secondo motivo ha denunciato, in via subordinata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., «motivazione insufficiente in ordine ad un fatto decisivo e controverso per il giudizio» per non avere la CTR precisato «le ragioni e gli elementi in base ai quali ...(aveva)... ritenuto raggiunta la prova liberatoria» i contribuenti sono rimasti intimati

CONSIDERATO CHE

1.1. va premesso che con ordinanza, emessa all'esito dell'udienza del 13.12.2016 e comunicata via PEC all'Agenzia delle Entrate in data 6.4.2017, fu disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci Alberto Di Carmine e Andrea Cardilli e la rinnovazione della notifica del ricorso anche nei confronti della società nel termine di 90 gg. dalla comunicazione della suddetta ordinanza (con termine dunque che scadeva in data 5.7.2017);

1.2. dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che: a) nei confronti della società non fu possibile disporre la notifica in quanto, nelle 3.k-\ R.G. 14345/2010 more, estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese in data 23.2.2005;
b) nei confronti della socia Cardillo il ricorso fu spedito per la notifica in data 5.7.2017 e ricevuto il 6.7.2017;
c) nei confronti del socio Di Carmine il ricorso fu, invece, spedito, per la notifica, a mezzo posta, in data 6.7.2017 e ricevuto in data 7.7.2017, avendo avuto esito negativo la notifica effettuata in data 5.7.2017 alla casella di posta elettronica certificata del socio, come da report di errore nella ricevuta di mancata consegna (RMC) prodotta dalla ricorrente («casella inibita alla ricezione»);
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