Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2023, n. 1200

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Sentenza
4 dicembre 2023
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4 dicembre 2023

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Ai fini dell'autorizzazione dell'indagato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, il presupposto della assoluta indigenza, da accertare con criterio di rigore per la natura eccezionale della previsione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., non è tuttavia assimilabile ad una situazione di totale impossidenza, tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali della famiglia, da valutare tenendo conto dei redditi di altri componenti, non consentano di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia non indipendenti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2023, n. 1200
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1200
Data del deposito : 4 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

01200-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Pierluigi Di Stefano - Presidente - Sent.n.sez.2340/23 CC - 4/12/2023 Orlando Villoni R.G.N.32207/2023 Angelo Capozzi Martino Rosati Paolo Di Geronimo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IR AI, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/6/2023 emessa dal Tribunale di Venezia visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'avvocato Filippo Fedrizzi, il quale chiede l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Venezia confermava il rigetto dell'istanza di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari, proposta da AI IR, indagato per il reato di cui agli artt. 73 e 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnazione, con il quale deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della "situazione di assoluta indigenza" che, ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc.pen. consente di autorizzare il soggetto ristretto agli arresti domiciliari allo svolgimento di attività lavorativa. Sottolinea il ricorrente come il Tribunale, recependo una motivazione diversa rispetto a quella sulla cui base la richiesta era stata respinta dal giudice per le indagini preliminari, riteneva che la moglie del ricorrente, svolgendo un'attività lavorativa che le garantisce un introito di circa €1.500 mensili, poteva provvedere alle

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