Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/10/2020, n. 21699

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/10/2020, n. 21699
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21699
Data del deposito : 8 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 2423-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

ITALMARE SPA, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA VITTORIA COLONNA

40, presso lo studio dell'avvocato A D C, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, giusta procura in calce;
C±sUCIOLO SRL, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA VITTORIA COLONNA

40, presso lo studio dell'avvocato A D C, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, giusta procura in calce;
controricorrenti - avverso la sentenza n. 9043/2016 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 14/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2020 dal Consigliere Dott. G L;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. T B che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato P che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente l'Avvocato R G che ha chiesto il rigetto del ricorso. N.R.G.2423/2017 PATTI D/ CAUSA L'Agenzia delle Entrate effettuava una verifica nei confronti della società Giobeco spa, avente ad oggetto, tra l'altro, l'esercizio, la commercializzazione e la locazione non finanziaria di motonavi e natanti in genere nonché la pulizia e disinquinamento delle acque marine e dei litorali;
la verifica era finalizzata ad accertare la sussistenza dei Presupposti necessari per il riconoscimento dei crediti di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate i sensi dell'art.8 della legge n.388 del 2000, di cui la società verificata aveva beneficiato negli anni 2008 e 2009. Secondo i verificatori rilevavano la società controllata non aveva mai avuto la disponibilità dei beni acquistati in regime di agevolazione fiscale , costituiti da due rimorchiatori destinati alla pulizia e al disinquinamento delle acque marine, poiché essi erano stati utilizzati ab origine, a titolo di noleggio- locazione, da terzi soggetti che operavano in territori diversi da quelli compresi nelle aree svantaggiate, e precisamente in Regioni dei Nord Italia-Friuli e Veneto-ovvero all'estero. Pertanto l'Agenzia delle Entrate notificava a Globeco srl e alla società Oudot° srl in qualità di cessionario di ramo di azienda , responsabile in solido ex art.14 d.lgs. n.472 del 1997, il provvedimento di revoca dei crediti di imposta per euro 556.104 utilizzati da Globeco in compensazione nell'anno di imposta 2012, oltre interessi e sanzione amministrativa pari al 200% del credito insussistente utilizzato In compensazione. Contro l'atto di recupero Globeco spa e Oudot° sd proponevano ricorso cumulativo alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo rigettava con sentenza n.21364 dei 2015. Entrambe le società proponevano appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo accoglieva con sentenza n.9043 del 14.10.2016, annullando l'atto di recupero. Secondo il giudice di appello l'Idoneità dell'investimento a produrre lo sviluppo della zona interessata va ricercato in parametri non• convenzionati e ricercato nel seguenti elementi: vantaggio economico che la società armatrice ritrae dai godimento, seppure indiretto, del due rimorchiatori;
vantaggio occupazionale per l'area svantaggiata, visto che la Globeco spa prestava , 4 >O mg9 atre nell'uso d.1 natanti;
4 e ura stablie organizzazione (Ufki a —e,Jan‹.4i, magazzini) che consentiva alla `3' 3 a manuterz one dei propri beni noleggiati, ,4, • '",a• att L tai senso, cori innegabili '4 .serva tn •"" 4 rrr.0, ItA410941
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