Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2022, n. 46505

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2022, n. 46505
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46505
Data del deposito : 7 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCUDERA VINCENZO nato a GELA il 23/08/1958 avverso l'ordinanza del 19/11/2021 della CORTE ASSISE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere E T;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale L O, che ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in preambolo, la Corte di assise di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza avanzata nell'interesse delle parti civili T C, O e C P, ha dichiarato l'inefficacia nei loro confronti dell'atto di vendita stipulato in data 26 marzo 2015 dinanzi al notaio D N, tra V S, a mezzo della procuratrice speciale, la moglie S C, ed E S (figlio dell'alienante), afferente la quota di 1/2 dell'immobile sito in Pesaro, alla via Tagliamento 1. 1.1. Nell'ambito del procedimento penale che ha visto V S condannato, con sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta in data 3 novembre 2017, definitiva il 21 novembre 2018, per l'omicidio della prima moglie moglie, R P, la Corte di assise - con provvedimento in data 19 marzo 2015, ha disposto, su richiesta delle parti civili, il sequestro conservativo della quota parte della proprietà degli immobili dell'imputato e, tra questi, della casa di abitazione in Pesaro, alla via Tagliamento 1, suindicata. Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame, ha confermato, con provvedimento in data 9 aprile 2015 (depositato il 17 aprile 2015), il decreto di sequestro conservativo. Nelle more dei due provvedimenti e, segnatamente, il 26 marzo 2015, V S, con atto notarile a firma del notaio D N, a mezzo della procuratrice legale, la moglie S C, alienava al figlio Enzo la quota di 1/2 dell'immobile;
conseguentemente, il 27 marzo 2015, l'atto era trascritto presso la competente conservatoria.

1.2. Le parti civili T C, O e C P - creditrici di V S delle somme di denaro liquidate a titolo di risarcimento dei danni e in via provvisionale, nonché alla rifusione delle spese processuali nella misura dettagliatamente indicata nella sentenza di condanna - hanno, dunque, esperito vittoriosamente l'azione revocatoria penale, vedendosi dichiarare l'inefficacia nei loro confronti della vendita della quota parte dell'immobile in parola.

2. Nel provvedimento impugnato, la Corte di Assise - dopo avere opportunamente chiarito i confini dell'istituto della revocatoria penale di cui agli artt. 192 e s. cod. pen. rispetto a quella ordinaria, disciplinata dagli artt. 2901 e s. cod. civ. e gli astratti presupposti dell'eventus damni e della scientia fraudis - ha ritenuto che, nel caso di specie, sussistessero entrambi detti elementi che, dunque, imponevano l'accoglimento della domanda di revocatoria penale.A ragione della decisione, sotto il profilo dell'elemento oggettivo costituito dell'eventus damni (consistente nel pregiudizio patito dai creditori in quanto l'atto di vendita rende più incerto o difficile il loro soddisfacimento), lo ha inferito dalla duplice circostanza che, all'esito della stipula dell'atto revocato, il debitore è rimasto titolare di beni immobili per un complessivo valore di euro 26.550, il cui importo, incontestato, è di gran lunga inferiore alla somma (di oltre 100.000,00 euro) dovuta alle parti civili e che nulla la difesa aveva argomentato il termini di eventuale complessiva capienza del restante patrimonio. In punto di elemento soggettivo, poi, sul presupposto della necessità e sufficienza della consapevolezza del reo-debitore di arrecare pregiudizio ai creditori, ha valorizzato la tempistica che collocava l'atto di vendita non solo in un momento in cui il procedimento penale era già in corso, ma addirittura dopo che era stato emesso (appena sette giorni prima) il decreto di sequestro conservativo. Infine, quanto alla evocata buona fede in capo al terzo acquirente, ha ritenuto la non ravvisabilità di elementi (versati in atti ovvero allegati dalla difesa) idonei a superare la presunzione semplice di scientia fraudis, stante il rapporto filiale dell'acquirente con il venditore e la singolarità delle clausole contrattuali
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