Cass. civ., sez. VI, ordinanza 08/07/2020, n. 14126

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 08/07/2020, n. 14126
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14126
Data del deposito : 8 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24532-2018 proposto da: INPS -

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, E A V S, G M, L M, CARLA D'ALOISIO, E D R;

- ricorrente -

contro

A A, CORI GATTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BARBERINI

47, presso lo studio dell'avvocato S L, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati A T, M T, A P;
- controlicorrenti - avverso la sentenza n. 16/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 08/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. M M L

RVATO CHE

Con sentenza n. 16/2018, la Corte d'appello di Ancona, confermando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato insussistente l'obbligo di A A e C C di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall'INPS in relazione all'attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di Alleanza Assicurazioni s.p.a.;
che avverso tale pronuncia l'INPS, in proprio e nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, che l'A e la Censori hanno resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
Che A e Censori hanno depositato memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO che, con unico motivo, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), in relazione agli artt. 1, I. n. 613/1966, 29, I. n. 160/1975, e 1, comma 202, I. n. 662/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che l'obbligo di iscrizione presso la Gestione Ric. 2018 n. 24532 sez. ML - ud. 25-02-2020 -2- commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un'agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l'attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;
che il motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);
che il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi nondimeno le spese del giudizio di legittimità in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit.);
Ric. 2018 n. 24532 sez. ML - ud. 25-02-2020 -3- che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 25 febbraio 2020. IL
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