Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2023, n. 15392

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2023, n. 15392
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15392
Data del deposito : 12 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CAMBARERI ANNUNZIATO nato a BAGNARA CALABRA il 12/09/196:. VENTRE FRANCESCO (DECEDUTO) nato a BAGNARA CALABRA il 20/01/1949 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
NYIP_,Arroet1.1 ~4,A Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIAN1LUIGI PRATOLA / fICh ha concluso chiedendo (2 Yek FA:40 oLILi 't-t u.o..)-(4.1 in9A,1 leatfrn Pi Cnte'rw, 22 DL 41/14 a‘pit..42319.1 i IN

FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 10 settembre 2019 il GUP del Tribunale di Torino, in rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di C A e V F per i delitti di rissa, porto abusivo di arma e minaccia (fatti del 27 maggio 2019). Riconosciuta la continuazione ed applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti, la pena per ciascun imputato è stata determinata in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro cinquemila di multa.

2. Con sentenza del 4 marzo 2022 la Corte diE Appello di Torino ha rideterminato la pena in quella di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 3.600 di multa, per effetto di una rielaborazione in bonam della entità degli aumenti per i reati- satellite di rissa e minaccia grave,.. 2.1 I fatti sono stati ricostruiti attraverso la deposizione resa dalla teste Sgnaolin Desiree nonché dalla visione di immagini videoregistrate. L'arma è stata rinvenuta e sequestrata. Quanto alle doglianze contenute nell'atto di appello del C, la Corte di secondo grado: a) ribadisce la comune intenzione aggressiva' dei due gruppi venuti in contatto (Ventre e Cambeireri da un lato, Onofrio e Obinu dall'altro) ed esclude la ricorrenza della scriminante della legittima difesa;
b) conferma la ricorrenza della circostanza aggravante della futilità dei motivi.
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