Cass. pen., sez. V trib., sentenza 03/10/2022, n. 37269

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 03/10/2022, n. 37269
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37269
Data del deposito : 3 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: M A nato a MIGNANO MONTE LUNGO il 19/01/1963 L PUALE nato a MARCIANISE il 05/03/1961 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione FRANCESCA CERONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi, e l'avvocato M O che, nell'interesse di P L, si è riportato ai motivi di ricorso e ne chiesto l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 settembre 2021 (dep. il 12 ottobre 2021) la Corte di appello di Napoli, all'esito del gravame interposto da A M e P L, in parziale riforma della pronuncia in data 19 marzo 2019 del Tribunale di Napoli: ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., rideterminando in anni due di reclusione la pena irrogata a P L;
ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità degli imputati per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (loro ascritto in concorso) ed aveva concesso ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza per il M che aveva condannato alla pena di anni due di reclusione.

2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di entrambi gli imputati (per i motivi che si enunciano di seguito, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Il difensore del LOMBARDO ha presentato due motivi.

2.1.1. Con il primo ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gestione di fatto, da parte dell'imputato, della società fallita e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Ad avviso del ricorrente, a P L sarebbe stato attribuito il concorso, quale extraneus, nel fatto dell'amministratore della fallita S.A.C.E.T. s.r.I., con il dolo (per l'appunto di agire in concorso con il coimputato A M), valorizzando elementi a tal fine inidonei e, dunque, rendendo una motivazione viziata, e in particolare:

1. il contratto di vendita immobiliare con annessa cessione del ramo di azienda da parte della fallita in favore della ALBA COSTRUZIONI s.r.l. amministrata dal LOMBARDO, il quale invece avrebbe posto in essere tale atto di per sé lecito (come riconosciuto dai stessi Giudici di merito) per compiere un investimento utile per la propria impresa e non anche perché a conoscenza dello stato di insolvenza della dante causa (conoscenza che non sarebbe stata provata) e dell'attività di dissipazione e di distrazione posta in essere da A M e dal padre di quest'ultimo;

2. la stipula di contatti di locazione di una parte del capannone e del palazzo della S.A.C.E.T. s.r.l. in favore della ALBA COSTRUZIONI s.r.l. e di altre società ed essa collegate (come la CO.G.I.M COSTRUZIONI) tra cui non rientra la D&D BETON s.r.l. (ritenuta riconducibile al LOMBARDO), negozio in relazione al quale il mancato iniziale pagamento dei canoni rappresenterebbe invece una prassi commerciale o di tacita compensazione rispetto al credito vantato dalla SACET s.r.l. verso la locatrice (tanto che le locazioni da parte di altre società non sono state ritenute dimostrative di illeciti penali);

3. la vendita, da parte del M, del 51% delle proprie partecipazioni al capitale della fallita ad A S e la nomina dello stesso ad amministratore della S.A.C.E.T. s.r.I., soggetto quest'ultimo ritenuto prestanome del LOMBARDO sol perché padre del commercialista della ALBA COSTRUZIONI, senza valutare l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa;

4. i versamenti di somme dalla S.A.C.E.T. s.r.l.alla ALBA COSTRUZIONI, considerati privi di giustificazione nonostante il documento fiscale prodotto dalla difesa, che sarebbe stato ritenuto in maniera apodittica e illogica inidoneo a suffragare la prospettazione dell'imputato;

5. la presenza di P L nel capannone della S.A.C.E.T. s.r.l.al momento dell'accesso dal parte del curatore per l'inventario, senza considerare il detto acquisto da parte della ALBA COSTRUZIONI s.r.l. di una porzione consistente del capannone e del terreno né il 1,4_71 fatto che gli uffici della società del LOMBARDO insistessero nello stesso immobile in cui si trovavano quelli della fallita;
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