Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2018, n. 06751

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2018, n. 06751
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06751
Data del deposito : 19 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso 14525-2013 proposto da: CEDROLA FRANCA, CEDROLA C, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ENOTRI

37, presso lo studio dell'avvocato P F, rappresentati e difesi dagli avvocati ALFONSO GIULIANO, FRANCESCO GIULIANO;

- ricorrenti -

contro

L G, in proprio e quale procuratrice generale di LUISI ROSA, elettivamente domiciliata in BELLIZZI (SA), VIA

ROMA

175 presso lo studio dell'avvocato P P che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A R;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 36/2013 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2017 dal Consigliere S G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per l'inammissibilità in sub rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato P P, difensore della resistente che si riporta agli atti depositati.

Fatti di causa

G L,deducendo d'esser proprietaria della quota parte di metà di un fondo in agro di P,conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Sala Consilina, anche quale procuratrice della comproprietaria R L, C e F C per sentir dichiarare l'inefficacia nei loro confronti del contratto di donazione tra C C - padre - e F C - figlia- della quota di fondo, del quale l'attrice deduceva d'esser titolare del diritto di proprietà. Resistevano i consorti C rilevando l'inadeguatezza dei documenti catastali a comprovare l'esistenza del diritto reale vantato dall'attrice e,comunque, deducevano che il donante aveva posseduto il terreno de quo da oltre vent'anni così acquistando il diritto di proprietà mediante usucapione. Il Tribunale di sala Consilina,ad esito della fase istruttoria, rigettava ambedue le domande,quella della Luisi poiché aveva svolta domanda di rivendica ma non data la necessaria prova del diritto reale vantato,e quella dei C poiché non sussisteva l'elemento tennpus per il verificarsi dell'acquisto per fatto. Interponevano gravame avanti la Corte d'Appello di Salerno i consorti C chiedendo la conferma della statuizione di rigetto della pretesa della Luisi, ma chiedendo il riconoscimento dell'intervenuto acquisto mediante usucapione. Le Luisi si costituivano a resistere e proponevano,a loro volta, appello incidentale chiedendo l'accoglimento della loro domanda,che non poteva essere qualificata siccome rivendica,poiché non chiesta la restituzione del bene. La Corte campana,ad esito della per trattazione,accolse l'impugnazione incidentale,ritenendo che la Luisi non ebbe a proporre domanda di rivendica, bensì di mero accertamento e la prova adotta era adeguata a dimostrare la fondatezza della domanda, mentre rigettava la domanda dei C poiché in effetto non concorrenti i requisiti, ex art 1158 cod. civ., per aversi l'acquisto per fatto. Hanno interposto ricorso per cassazione C C e F C articolando quattro motivi di impugnazione.Resistevano con controricorso le Luisi chiedendo il rigetto dell'impugnazione, ex adverso esposta. Parte ricorrente il 12.12.2017 depositava memoria difensiva. All'odierna udienza pubblica,sentite le conclusioni del P.G. che instava per l'inammissibilità od il rigetto del ricorso, ed i difensori presenti,la Corte adottava decisione siccome illustrato in presente sentenza. Ragioni della decisione Il
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