Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 19/05/2022, n. 19619

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 19/05/2022, n. 19619
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19619
Data del deposito : 19 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI VACCA VINCENZO nato a ISCHIA il 28/04/1977 VACCA GIUSEPPINA nato a ISCHIA il 24/12/1980 avverso l'ordinanza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere A R;
lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli, datata 21.1.2021, che, in sede di rinvio, ha accolto la richiesta presentata da V V e G V per ottenere la revoca parziale dell'ordine di demolizione adottato dalla stessa Procura Generale in ordine ai manufatti e alle opere di cui alle imputazioni di cui ai capi a), d), e), f) del procedimento n. 37214/01 RGNR.

2. Il provvedimento impugnato ha fondato la sua decisione sulle seguenti premesse in fatto e considerazioni in diritto, di seguito sintetizzate: - V V risulta condannato, quale committente, per la realizzazione di manufatti e opere abusive (volti alla realizzazione di un bar-ristorante), per reati edilizi e ambientali commessi a Barano di Ischia e accertati sino al 1.6.2004;
G V, proprietaria dell'area, risulta condannata per concorso in violazione di sigilli;
nell'area interessata attualmente insiste il ristorante denominato "Il Nido del Falco", nella disponibilità di V V;
- Nel processo di merito i Vacca rispondevano di plurime imputazioni, originariamente oggetto di due distinti procedimenti penali, vale a dire: RGNR n. 37214/01 e RGNR n. 29998/04, poi confluiti nello stesso giudizio;
il primo procedimento era relativo a fatti più risalenti, accertati fino al 16.7.2001;
il secondo procedimento, quello per cui V V risulta condannato per reati edilizi e ambientali, riguarda, come già detto, fatti accertati sino al 1.6.2004;
- In sede di condanna di primo grado per tutti i reati in contestazione, il Tribunale ordinava la demolizione delle opere abusivamente edificate e la rinnessione in pristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 380/01;
- la Corte di appello di Napoli, nel giudizio di secondo grado, con sentenza del 27.5.2009 (divenuta irrevocabile il 17.11.2010), dichiarava estinti per prescrizione i reati di cui ai capi di imputazione a), d), e), f) di cui al decreto di citazione a giudizio relativo ai fatti accertati sino al 2001;
la pena era quindi rideterminata nei confronti degli imputati e, nel dispositivo, si statuiva, infine, "conferma nel resto";- La Procura Generale di Napoli, in data 10.10.2011, adottava ingiunzione a demolire nei confronti dei Vacca, sulla scorta della decisione irrevocabile della Corte di appello del 27.5.2009, ritenendo confermato in quella sede l'ordine di demolizione emesso dal Tribunale;
tale ordine di demolizione ricomprendeva tutte le opere descritte nei capi di imputazione dei due distinti decreti di citazione a giudizio per i fatti accertati sino al 2001 e sino al 2004;
- la stessa Procura Generale, tuttavia, successivamente (con nota del 12.11.2014) presentava apposito incidente di esecuzione per la revoca parziale dell'ordine di demolizione, sul presupposto che tale sanzione amministrativa non poteva essere eseguita nei confronti delle opere di cui ai reati edilizi dichiarati estinti per prescrizione, vale a dire quelle relative ai fatti accertati sino al 2001;
- la Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 19.5.2015, affermava che il detto ordine di demolizione era ormai coperto dal giudicato, per cui non poteva essere modificato;
allo stesso tempo, però, riteneva sussistenti "giustificati motivi" per sospendere l'esecuzione dell'ordinanza di demolizione;
- quattro anni dopo, la Procura Generale, con nota del 17.4.2019, richiamata la propria precedente ingiunzione a demolire, emessa il 10.10.2011, emanava ordine di sgombero coattivo ex art. 656 cod. proc. pen. del ristorante "Il nido del falco", all'uopo richiamando le intervenute sentenze di merito a carico dei Vacca;
- avverso la detta ordinanza di sgombero proponevano incidente di esecuzione i Vacca;
l'istanza veniva dichiarata inammissibile dalla Corte di appello napoletana con provvedimento del 3.5.2019, emesso ai sensi del comma 2 dell'art. 666 cod. proc. pen.;
- la Terza sezione penale della Corte di cassazione, adita dai Vacca, rilevati vizi motivazionali del provvedimento della Corte napoletana, ne disponeva l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di merito per l'ulteriore corso. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata ha ritenuto inefficaci le statuizioni della sentenza di merito che avevano confermato, anziché revocare, l'ordine di demolizione e di rimessione in pristino emesso dal Tribunale, con esclusivo riguardo alle opere oggetto del procedimento RGNR n. 37214/01, essendo intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione dei relativi reati. Ha anche osservato che la Procura Generale non aveva presentato opposizione alla sospensione dell'ordine di demolizione, disposta dalla Corte distrettuale con la citata ordinanza del maggio 2015. Ha, pertanto, dichiarato l'inefficacia dell'ordine di sgombero emesso dalla Procura Generale, in relazione alle opere di cui ai capi a), d), e), f) del procedimento RGNR n. 37214/01, in quanto dichiarati estinti per prescrizione.
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