Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2023, n. 05237
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Testo completo
o la seguente: SENTENZA SUI ricorso proposto da: U E, nato a Bergamo il 18 novembre 1954;avverso la sentenza n. 1702 della Corte di appello di Milano del 16 febbraio 2022;letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A G;letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa F C, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunziata in data 16 febbraio 2022, La Corte di appello di Milano ha confermato la precedente sentenza con la quale, ;n data 10 settembre 2020, il Gup del Tribunale di Pavia, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di U E in ordine ai reati a lui contestati, aventi ad oggetto la duplice violazione dell'arl.10-quater e52.Idel dlgs n. 74 del 2000 per avere lo stesso, in una occasione in qualità di legale rappresentante della TEVA Srl ed in altra occasione in qualità di legale rappresentante della Convert Telecomunicazioni Srl, omesso di versare all'Erario imposte dovute, per un importo in un caso pari ad euro 455.519,00 ed in altro caso pari ad euro 238.096,00, utilizzando in compensazione crediti dì imposta iva inesistenti, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione l'U, sviluppando un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale milanese nel ritenere radicata la competenza territoriale relativamente al presente giudizio di fronte al Tribunale del luogo ove il fatto sarebbe stato accertato e non di fronte al Tribunale del luogo ove le due società coinvolte hanno la propria sede. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e, pertanto, io stesso deve essere conseguentemente rigettato. Osserva il Collegio che, in relazione ai reati in materia tributaria il legislatore ha dettato dei criteri di determinazione del giudice territorialmente competente parzialmente derogatori rispetto agli ordinari criteri dettati dagli artt. 8 e seguenti del codice di rito penale. Prevede infatti, l'art. 18 del dlgs n. 4 del 2000 che, laddove non sia possibile determinare la competenza territoriale secondo i criteri di cui aii'art.8 cod. proc. pen., quella si radica di fronte al giudice competente in relazione al luogo di accertamento;è ben vero che il comma 2 della citata disposizione precisa che per i delitti di cui al capo I del titolo II del citato dlgs n. 74 del 2000 i reati si intendono consumati nei luogo ove ha dornicilio fiscale, se questo è nel territorio nazionale, il contribuente imputato e che, in relazione alle società commerciali, tale domicilio coincide con la sede della stessa, ma 2 5uk " tale presunzione non riguarda il reato ora in contestazione, in quanto questo è compreso nel capo II, e non nel capo I, del titolo II del dlgs n. 74 del 2000. Ciò posto si osserva, riguarda al reato in questione, il quale sotto il profilo oggettivo richiede che il mancato versamento delle imposte risulti formalmente giustificato da un'illegittima compensazione operata ex art. 17 del dIgs n. 241 del 1997 tra le somme dovute all'Erario ed i crediti falsamente od erroneamente spettanti al contribuente (Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 aprile 2015, n. 15236), che questo si consuma ai momento in cui viene presentato l'ultimo modello F24 relativo all'anno di imposta interessato dalla compensazione in quanto è con l'utilizzo del modello indicato che si perfezione la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 1 febbraio 2019, n. 458);quanto al luogo di consumazione del delitto esso è identificabile nel luogo ove tale presentazione avviene. Ciò posto deve rilevarsi che la presentazione del modello F24 può avvenire, oltre che fisicamente attraverso la materiale presentazione presso uno qualsiasi degli "sportelli" gestiti dai soggetti titolari della concessione per pagamento delle imposte di un documento cartaceo contenente la delega irrevocabile a versare quanto da tale documento risultante dovuto all'Erario, ovvero ad operare la compensazione con quanto (più o meno veridicamente) spettante al delegante, anche attraverso modalità telematiche. In ciascuna di queste ipotesi, in particolare in caso di presentazione secondo modalità telematiche, il luogo di consumazione del reato è suscettibile di una certa indeterminatezza e nebulosità che sarà compito di chi intenda contestare il criterio di radicamento della competenza territoriale concretamente applicato al singolo caso - cioè il criterio relativo alla ipotesi in cui non sia stato possibile accertare il luogo di consumazione del reato che ancora la competenza al luogo ove il fatto è stato accertato - dissipare. Nel caso in esame, invece, il ricorrente si è limitato ad eccepire il fatto che i giudici del merito non abbiano esperito gli opportuni accertamenti onde verificare in quale luogo siano stati presentati, per conto delle due società rappresentate dall'U, i due modelli F24 contenenti, in ipotesi, i dati relativi ai crediti tributari non spettanti portati in compensazione, laddove sarebbe stato suo onere rappresentare che vi erano in atti, o comunque erano facilmente reperibili, gli elementi dimostrativi del fatto che la presentazione di o-4: tali documenti era avvenuta nel medesimo ambito territoriale presso il quale è ubicata la sede legale delle due società in questione. Stante, invece, la inesistenza di dati affidabili in relazione al luogo di perfezionamento del reato, correttamente i giudici del merito hanno individuato quale giudice competente quello risultante dal criterio residuale del luogo di accertamento di esso, luogo che incontestatamente ricade nell'ambito del circondario giudiziario di Pavia. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
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