Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25026

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25026
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25026
Data del deposito : 9 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso proposto da: SA DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma del difensore del ricorrente, avv. ALBERTO PAOLINI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31 luglio 2022, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale LA UD era stato riconosciuto responsabile per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti diretti a verificare lo stato di alterazione psico- fisica per uso di sostanze stupefacenti (capo 1) e di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale delle proprie generalità (capo 2).

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo è denunziata violazione di legge in riferimento all'omessa pronuncia sulle sanzioni accessorie conseguenti all'accertamento della contravvenzione di cui all'art. 187 comma 8 del codice della strada che ha impedito all'imputato di riavere la patente di guida ed il veicolo, ancora sotto sequestro.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in merito alla sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 187 comma 8 del codice della strada. In particolare, è contestato il mancato rispetto, da parte degli agenti, dell'obbligo, previsto dal terzo comma, di accompagnare l'imputato presso la struttura sanitaria per

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