Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2023, n. 09775
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Testo completo
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 16147/2017 proposto da: A F, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA NOMENTANA
91, presso lo studio dell’avvocato B G rappresentato e difeso da se stesso (MDAFNC67B16F839F);
indirizzo pec: framcescoamodio@avvocatinapoli.legalmail.it -ricorrente-
contro
CONSORZIO DI BONIFICA S A, elettivamente domiciliato in
ROMA PIAZZA DON MINZONI
9, presso lo studio dell’avvocato L E (LPNNNE41D30A783Z) rappresentato e difeso dall'avvocato R E(RMNDRD75A17B963A) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 11071/2016 depositata il 12/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere M B. Il P.G. ha concluso nel senso di accertare se la cartella rientra in quelle di cui al comma 4 d.l. del 23.10.2018, n. 119 secondo cui idebiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Aifini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all' .Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi gia' nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione . In subordine per il rigettodel ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.Francesco Amodio impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Benevento una cartella di pagamento notificata del c onsorzio di bonifica Sannio Alifano, avente ad oggetto il pagamento del contributo di bonifica e miglioramento fondiario, per l'anno 2010, in relazione ai terreni insistenti nel Comune di S.Salvatore Telesino, deducendo l’insussistenza dei presupposti per l’assoggettamento all’obbligo contributivo. La Commissione tributaria provinciale di Benevento dichiarava la propria incompetenza in favore dei quella di Caserta, la quale accoglieva il ricorso. Avverso tale sentenza proponeva appello il consorzio di bonifica del Sannio Alifano insistendo per la riforma della sentenza impugnata, previo riconoscimento della esistenza del beneficio sugli immobili del contribuente. Evidenziava in particolare l'avvenuta trascrizione del perimetro di contribuenza presso l'Ufficio del territorio di Caserta, dalla quale deriva l'onere del contribuente che intendeva disconoscere il debito di contestare la legittimità del procedimento, non gravando sul Consorzio alcun onere probatorio in difetto di specifica contestazione. L'appellato si costituivaeccependo l’inammissibilità del ricorso per tardivo deposito dell’atto di appello,ribadendo che i propri terreni non ricevevano alcun beneficio dalle opere di bonifica ed insistendo per il rigetto del gravame. La Commissione tributaria regionale della Campaniaaccoglieva parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legittima la cartella di pagamento notificata al contribuente, con esclusione dei fondi di cui fl.9, mappali 585,889 e 893, in quantonon risultavano inclusi nel perimetro di contribuenza. Inparticolare, la CTR osservava che i contributi consortili erano dovuti , in quanto il perimetro di contribuenza era stato adottato e trascritto presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio ed il prodromico piano di classifica era stato adottato ed approvato dalla competente autorità regionale;
aggiungeva che il consorzio aveva, altresì, dimostrato l’esecuzione delle opere compiute e i vantaggi ricevuti dai fondi di proprietà del contribuente. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso il consorzio di bonifica Sannio Alifano. Il ricorrente ha depositato memorie difensive in cui chiarisce che trattasi di ruolo reso esecutivo il 6.6.2011 in merito a cartella di pagamento notificata il 23.7.2011. Il P.G. ha conclusoper l’accertamento dei presupposti ex art.4 d.l. del 23.10. 2018,n. 119;
in subordine nel senso del rigetto del ricorso per cassazione .
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione,il quale risulta depositato in data 29 giugno 2017 , vale a dire nel temine di venti giorni dalla notifica del ricorso medesimo in data 10.06.2017. Ai sensi dell’art. 134 disp. att. cod.proc.civ. il deposito del ricorso può avvenire anche per posta in plico raccomandato al cancelliere della Corte di Cassazione. Il deposito (…) si ha per avvenuto a tutti gli effetti alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata. (ult. Comma della norma citata). Nella specie il plico raccomandato contenente il ricorso e i documenti è stato spedito il 29.6.2017 e quindi entro il termine di 20 gg dalla notifica del ricorso avvenuta il 13.6.2017. 3. Non risulta inoltre che la cartella rientri tra quelle notificate entro l’anno2010, come dedotto nel ricorso e nelle memorie difensive del contribuente, ragion per cui si esclude l’applicabilità dell’art. 4 del d.l. del 23.10.2018, n. 119. 4.Con la prima censura si deduce violazione dell’art. 53, secondo comma, del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.;
per avere la Regionale disatteso l’eccezione di inammissibilità del gravame inmancanza di produzione della copia dell’atto di appello presso la CTR di Caserta nel termine prescritto dalla legge. Assume, in particolare, che , nell’ipot esi di ricorso in appello che non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, in quanto prescritto dall'art. 53, comma 2, seconda parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a pena d'inammissibilità dell'appello, deve aver luogo entro il termine perentorio di trenta giorni, indicato dalla prima parte della medesima disposizione, attraverso il richiamo all'art. 22, comma 1, per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione "ad quem", trattandosi di attività finalizzata al perfezionamento del gravame.
5.Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 112, 113 e 115 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod.civ. proc.;
per avere il decidente pretermesso di esaminare l’eccezione di giudicato in relazione alle sentenze nn. 439/2010della CTP di Benevento e 205/2011 della CTR della Campania, avendo considerato solo le sentenze nn. 225/2013 e 226/2013 concernenti i contributi per le annualità 2008 e 2009. 6.Con il terzo strumento di ricorso si ribadisc ono le doglianze svolte con il precedente motivo, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio- le sentenze citate - quali fatti dec isivi per il giudizio. ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.. 7.La quarta doglianza denuncia violazione dell’art. 2909 cod.civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.;
censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le sentenze nn 225/2013 e 226/2013 si risolvono in una enunciazione di principi totalmente sganciate dall’esame di elementi di fatto del caso di specie . Si deduce, invece che i giudicati erano caduti, il primo sulla mancanza di prova dell’inserimento dei fondi nel perimetro di contribuenza, nel qual caso il Consorzio avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza in favore dei fondi del beneficio diretto ed immediato richiesto dall’art. 10 r.d. del 13/02/1933, n. 215e dall’art. 830 cod.civ.;
il secondo sul difetto di motivazione dell’atto impositivo. Il ricorrente cita, a conferma della valenza del giudicato la giurisprudenza di legittimità in materia tributaria, laddove afferma che l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'impostaassumono carattere tendenzialmente permanente.
8.Con la quinta e la sesta censura, si denuncia violazione degli artt. 112 e 115 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, primo
ROMA VIA NOMENTANA
91, presso lo studio dell’avvocato B G rappresentato e difeso da se stesso (MDAFNC67B16F839F);
indirizzo pec: framcescoamodio@avvocatinapoli.legalmail.it -ricorrente-
contro
CONSORZIO DI BONIFICA S A, elettivamente domiciliato in
ROMA PIAZZA DON MINZONI
9, presso lo studio dell’avvocato L E (LPNNNE41D30A783Z) rappresentato e difeso dall'avvocato R E(RMNDRD75A17B963A) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 11071/2016 depositata il 12/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere M B. Il P.G. ha concluso nel senso di accertare se la cartella rientra in quelle di cui al comma 4 d.l. del 23.10.2018, n. 119 secondo cui idebiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Aifini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all' .Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi gia' nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione . In subordine per il rigettodel ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.Francesco Amodio impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Benevento una cartella di pagamento notificata del c onsorzio di bonifica Sannio Alifano, avente ad oggetto il pagamento del contributo di bonifica e miglioramento fondiario, per l'anno 2010, in relazione ai terreni insistenti nel Comune di S.Salvatore Telesino, deducendo l’insussistenza dei presupposti per l’assoggettamento all’obbligo contributivo. La Commissione tributaria provinciale di Benevento dichiarava la propria incompetenza in favore dei quella di Caserta, la quale accoglieva il ricorso. Avverso tale sentenza proponeva appello il consorzio di bonifica del Sannio Alifano insistendo per la riforma della sentenza impugnata, previo riconoscimento della esistenza del beneficio sugli immobili del contribuente. Evidenziava in particolare l'avvenuta trascrizione del perimetro di contribuenza presso l'Ufficio del territorio di Caserta, dalla quale deriva l'onere del contribuente che intendeva disconoscere il debito di contestare la legittimità del procedimento, non gravando sul Consorzio alcun onere probatorio in difetto di specifica contestazione. L'appellato si costituivaeccependo l’inammissibilità del ricorso per tardivo deposito dell’atto di appello,ribadendo che i propri terreni non ricevevano alcun beneficio dalle opere di bonifica ed insistendo per il rigetto del gravame. La Commissione tributaria regionale della Campaniaaccoglieva parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legittima la cartella di pagamento notificata al contribuente, con esclusione dei fondi di cui fl.9, mappali 585,889 e 893, in quantonon risultavano inclusi nel perimetro di contribuenza. Inparticolare, la CTR osservava che i contributi consortili erano dovuti , in quanto il perimetro di contribuenza era stato adottato e trascritto presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio ed il prodromico piano di classifica era stato adottato ed approvato dalla competente autorità regionale;
aggiungeva che il consorzio aveva, altresì, dimostrato l’esecuzione delle opere compiute e i vantaggi ricevuti dai fondi di proprietà del contribuente. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso il consorzio di bonifica Sannio Alifano. Il ricorrente ha depositato memorie difensive in cui chiarisce che trattasi di ruolo reso esecutivo il 6.6.2011 in merito a cartella di pagamento notificata il 23.7.2011. Il P.G. ha conclusoper l’accertamento dei presupposti ex art.4 d.l. del 23.10. 2018,n. 119;
in subordine nel senso del rigetto del ricorso per cassazione .
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione,il quale risulta depositato in data 29 giugno 2017 , vale a dire nel temine di venti giorni dalla notifica del ricorso medesimo in data 10.06.2017. Ai sensi dell’art. 134 disp. att. cod.proc.civ. il deposito del ricorso può avvenire anche per posta in plico raccomandato al cancelliere della Corte di Cassazione. Il deposito (…) si ha per avvenuto a tutti gli effetti alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata. (ult. Comma della norma citata). Nella specie il plico raccomandato contenente il ricorso e i documenti è stato spedito il 29.6.2017 e quindi entro il termine di 20 gg dalla notifica del ricorso avvenuta il 13.6.2017. 3. Non risulta inoltre che la cartella rientri tra quelle notificate entro l’anno2010, come dedotto nel ricorso e nelle memorie difensive del contribuente, ragion per cui si esclude l’applicabilità dell’art. 4 del d.l. del 23.10.2018, n. 119. 4.Con la prima censura si deduce violazione dell’art. 53, secondo comma, del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.;
per avere la Regionale disatteso l’eccezione di inammissibilità del gravame inmancanza di produzione della copia dell’atto di appello presso la CTR di Caserta nel termine prescritto dalla legge. Assume, in particolare, che , nell’ipot esi di ricorso in appello che non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, in quanto prescritto dall'art. 53, comma 2, seconda parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a pena d'inammissibilità dell'appello, deve aver luogo entro il termine perentorio di trenta giorni, indicato dalla prima parte della medesima disposizione, attraverso il richiamo all'art. 22, comma 1, per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione "ad quem", trattandosi di attività finalizzata al perfezionamento del gravame.
5.Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 112, 113 e 115 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod.civ. proc.;
per avere il decidente pretermesso di esaminare l’eccezione di giudicato in relazione alle sentenze nn. 439/2010della CTP di Benevento e 205/2011 della CTR della Campania, avendo considerato solo le sentenze nn. 225/2013 e 226/2013 concernenti i contributi per le annualità 2008 e 2009. 6.Con il terzo strumento di ricorso si ribadisc ono le doglianze svolte con il precedente motivo, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio- le sentenze citate - quali fatti dec isivi per il giudizio. ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.. 7.La quarta doglianza denuncia violazione dell’art. 2909 cod.civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.;
censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le sentenze nn 225/2013 e 226/2013 si risolvono in una enunciazione di principi totalmente sganciate dall’esame di elementi di fatto del caso di specie . Si deduce, invece che i giudicati erano caduti, il primo sulla mancanza di prova dell’inserimento dei fondi nel perimetro di contribuenza, nel qual caso il Consorzio avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza in favore dei fondi del beneficio diretto ed immediato richiesto dall’art. 10 r.d. del 13/02/1933, n. 215e dall’art. 830 cod.civ.;
il secondo sul difetto di motivazione dell’atto impositivo. Il ricorrente cita, a conferma della valenza del giudicato la giurisprudenza di legittimità in materia tributaria, laddove afferma che l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'impostaassumono carattere tendenzialmente permanente.
8.Con la quinta e la sesta censura, si denuncia violazione degli artt. 112 e 115 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, primo
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