Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2024, n. 36566
Sentenza
21 giugno 2024
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21 giugno 2024
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Massime • 1
In tema di peculato, è configurabile il concorso nel reato dell'"extraneus" ai sensi dell'art. 110 cod. pen. a condizione che lo stesso, per appropriarsi della cosa, sfrutti la relazione di "possesso per ragioni di ufficio o di servizio" dell'agente pubblico con il bene. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna dei dipendenti di una società di spedizione, appropriatisi di merce in transito in concorso con talune guardie giurate, senza chiarire se queste ultime, che rivestivano la qualifica di incaricati di pubblico servizio in ragione delle funzioni di vigilanza e custodia esercitate, avessero un rapporto di possesso qualificato con le merci sottratte).
Sul provvedimento
Testo completo
36566-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente Sent. n. sez. 914 Gaetano De Amicis Angelo Costanzo U.P. 21/06/2024 Emilia Anna Giordano Relatore R.G.N. 11448/2024 Pietro Silvestri Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. SC AR, nato a [...] il [...];
2. AC IO DI AL, nato a [...] il [...];
3. CA GA, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 04/05/2023 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Patarnello, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni dell'Avv. Luigi Santangelo, difensore della parte civile SDA Express Courier s.p.a., che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o comunque rigettati;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui SC AR, CA IO DI AL e CA GA sono stati condannati per i reati di associazione per delinquere, per più fatti di ricettazione e per peculato. Gli imputati, nella qualità di dipendenti della cooperativa Elpe Global Logistic Services s.p.a. di Torino, appaltatrice dei lavori per conto di SDA Express Courier s.p.a., società a capitale pubblico, e quindi incaricati di un pubblico servizio, si sarebbero associati, all'interno dello stabilimento di Monticelli D'Ongina, allo scopo di commettere più delitti di cui agli artt. 314, 648, 648 bis cod. pen. in danno della società, appropriandosi di merci in transito e destinandole alla successiva immissione sul mercato clandestino.
2. Ha proposto ricorso per cassazione SC AR articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Si assume che in sede di appello era stata devoluta la questione della nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione in relazione alla posizione del ricorrente, essendosi il Giudice limitato a richiamare quanto scritto nel capo di imputazione, senza alcun vaglio relativo al giudizio di responsabilità. La Corte non avrebbe adeguatamente valutato il motivo.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al reato associativo, del quale non sussisterebbero i requisiti di struttura. Gli imputati si sarebbero accordati solo per commettere reati nell'ambito del magazzino presso il quale lavoravano, per un lasso di tempo ben determinato e con un'attività finalizzata unicamente all'appropriazione delle merci;
dunque, non un programma avente ad oggetto una serie di reati indeterminati, quanto, piuttosto, delitti lesivi solo del patrimonio della persona offesa e non anche dell'ordine pubblico. La sentenza sarebbe viziata anche in ordine alla prova della partecipazione di SC, che, si argomenta, "rispondeva" alle direttive del solo CA, suo superiore gerarchico all'interno dell'organigramma lavorativo. Né sarebbe stata raggiunta la prova del dolo, avendo peraltro l'imputato prestato attività lavorativa nei luoghi in cui sarebbero stati commessi i reati solo dal mese di agosto a quello di ottobre del 2017. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge quanto alla ritenuta responsabilità concorsuale per il reato di peculato. La responsabilità sarebbe stata configurata sul presupposto del concorso dei dipendenti della cooperativa con le guardie giurate RI e UL, incaricati di pubblico servizio;
assume l'imputato di non essere stato mai a conoscenza della partecipazione all'attività criminosa delle guardie giurate.
3. Ha proposto ricorso per cassazione CA IO DI AL articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge quanto alla prova della partecipazione al reato associativo;
si aggiunge che il ruolo di partecipe all'associazione non sarebbe di (Men) per sé sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità per tutti reati fine materialmente posti in essere dagli altri partecipi.
4. Ha proposto ricorso per cassazione CA GA, 2 Il ricorso è strutturalmente sovrapponibile a quello appena indicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi proposti nell'interesse di CA IO DI AL e CA GA sono inammissibili. Rispetto ad una puntuale motivazione con cui la Corte di appello ha ricostruito i fatti, valutato le prove e spiegato con grande precisione, e anche