Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2020, n. 09250
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Testo completo
seguente della ASL - erogazione SENTENZA di anticipazioni sul ricorso 2802-2016 proposto da: di cassa sul c/c BANCA NAZIONALE LAVORO SPA in persona del Direttore, ordinario - elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA dichiarazione negativa 3, presso lo studio dell'avvocato L D A, della banca su giacenze che la rappresenta e difende;
e rimesse effettuate
- ricorrente -
sui c/c speciali - 2019 contro compensazione tra debito 2208 D'ASCOLI ORTOPEDIA SRL in persona del legale per restituzione rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata anticipazioni in ROMA, VIA
LARGO ARRIGO VII
4, presso lo studio e somme rinvenute dell'avvocato A B, rappresentata e sui c/c speciali - difesa dall'avvocato N N;
sistema normativo - controricorrente della - contabilità nonchè contro pubblica delle ASL - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA;
principio della - intimata- priorità nella avverso la sentenza n. 6601/2015 della CORTE D'APPELLO estinzione del debibo di ROMA, depositata il 26/11/2015;
per nticipazioni udita la relazione della causa svolta nella pubblica - deroga udienza del 30/10/2019 dal Consigliere Dott. SANO allart. 2741 OIERI;
.nsussistenza. udito il P.M. in persona del Sostituto ProcuratoreR.G.N. 2802/2016 Generale Dott. A P che ha concluso percron. l'accoglimento del motivo 4 del ricorso;
rigetto perP.ep. il resto;
Ud. 30/10/2019 udito l'Avvocato CLAUDIO MENDICINO per delega;
PU udito l'Avvocato N N;
Fatti di causa
In esito al giudizio per l'accertamento dell'obbligo del terzo - determinato dalla dichiarazione negativa della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. - promosso dal creditore pignorante D'Ascoli Ortopedia s.r.I., che aveva agito esecutivamente nei confronti del debitore Azienda Sanitaria della Provincia di Cosenza, il Tribunale Ordinario di Roma rigettava la domanda della società creditrice, rilevando che, alla data 21.12.2009 di notifica del pignoramento presso terzi, il "conto di tesoreria" intrattenuto dalla Azienda sanitaria con la banca presentava un saldo negativo, e che, avendo la banca - gestore in convenzione del servizio di tesoreria della ASP - erogato, a titolo di "anticipazioni di cassa" ex lege n. 502/1992, somme che erano state prelevate ed utilizzate dall'ente pubblico, le successive rimesse effettuate in contabilità speciale a favore della Azienda sanitaria, in quanto destinate a ridurre il costante saldo negativo di conto corrente, non consentivano al creditore di apporre il vincolo espropriativo sui singoli versamenti, in quanto destinati a ripristinare la provvista e ad estinguere, per la parte corrispondente, il relativo debito nei confronti della banca. La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 26.11.2015 n. 6601, ritenuta "indispensabile" ai fini della decisione la produzione tardiva - effettuata dalla appellante D'Ascoli Ortopedia s.r.l. - degli "estratti dei conti di tesoreria fruttifero ed infruttifero" relativi alla "contabilità speciale" della ASP nel periodo 21 dicembre 2009 - 9 giugno 2010, disponeva l'ammissione "ex officio" della documentazione, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo vigente, anteriore alla modifica dell'art. 54, comma 1, lett. Ob del DL 22 giugno 2012 n. 83 conv. con mod. in legge 7 agosto 2012 n. 134), dalla quale emergeva che sul conto "infruttifero", acceso in contabilità speciale presso la Banca d'Italia - Sezione provinciale di tesoreria dello Stato (e sul quale confluivano i trasferimenti dai fondi pubblici effettuati a favore dell'Azienda sanitaria), si era registrato un saldo positivo di oltre 11 milioni di Euro, tale da ricomprendere per intero l'importo di C 9.768,00 pari al credito azionato con il RG n. 2802/2016 ric. BNL s.p.a. c/D'Ascoli Ortopedia s.r.l. + I pignoramento. In conseguenza il Giudice di appello riteneva che l'istituto di credito tesoriere, ricevuta la notifica del pignoramento, avrebbe dovuto vincolare la giacenza per l'importo corrispondente, atteso che tutte le somme rinvenute sul conto "fruttifero" e su quello "infruttifero" dovevano considerarsi nella disponibilità della Azienda, non ostandovi la "Convenzione per il servizio di tesoreria", stipulata il 23.3.2007 tra BNL s.p.a. e l'Azienda sanitaria, che all'art. 14 prevedeva il ripianamento, con "qualsiasi entrata" riscossa dalla Azienda, di eventuali anticipazioni effettuate dalla banca, atteso che la disposizione negoziale non consentiva, né avrebbe potuto consentire (onde non pregiudicare i vincoli di destinazione dei trasferimenti pubblici) una "compensazione automatica" in deroga all'ordine legale dei titoli di preferenza ed in pregiudizio dei creditori pignoranti. La Corte d'appello, oltre ad accertare l'obbligo del terzo, accoglieva la domanda di condanna generica ex art. 278 c.p.c. proposta dal creditore pignorante, dichiarando responsabile BNL s.p.a. per gli eventuali danni patrimoniali, da provare in separato giudizio, cagionati dalla mancata apposizione del vincolo di indisponibilità sulle somme giacenti sui conti della contabilità speciale dell'Azienda sanitaria. La sentenza di appello, notificata a mezzo posta ex lege n. 53/1994 in data 2.12.2015, è stata impugnata per cassazione da BNL s.p.a. con quattro mezzi. Resiste con controricorso D'Ascoli Ortopedia s.r.I., mentre non ha svolto difese la intimata Azienda sanitaria della provincia di Cosenza alla quale il ricorso è stato notificato in data 3.2.2016 presso il difensore domiciliatario, come risulta dalla cartolina AR depositata in atti. La ricorrente e la resistente hanno depositato memorie illustrative. Con provvedimento del Presidente della Terza Sezione, in data 21.6.2017, "considerata la opportunità di trattare congiuntamente i ricorsi fra le stesse parti" iscritti, rispettivamente, nel RG al n. 2802/2016 ed al n. 3525/2016, le cause sono state rimesse alla adunanza 28 settembre 2017. Essendo stato RG n. 2802/2016 ric. BNL s.p.a. c/D'Ascoli Ortopedia s.r.l. + I rilevato il difetto di integrità del contraddittorio, relativamente alla causa RG n. 3525/2016, veniva assegnato alla parte ricorrente termine per provvedere alla integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti del litisconsorte necessario Azienda Sanitaria della Provincia di Cosenza, e permanendo il vincolo di connessione tra le due cause, è stato disposto - con ordinanza 7.12.2017 - il rinvio a nuovo ruolo anche della presente causa (RG n. 2802/2016) onde consentire la trattazione congiunta di entrambe le cause alla adunanza in data 25 maggio 2018. Il Collegio rilevata la particolare complessità delle questioni trattate nelle due cause che presentava anche profili di rilevanza nomofilattica, ha rinviato la trattazione di entrambe le cause alla odierna pubblica udienza. BNL s.p.a. ha depositato ulteriori memorie ex art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è ammissibile rispondendo ai requisiti prescritti dall'art. 366, comma 1, n. 3) e n. 6), c.p.c.. I documenti in fotocopia, inseriti nel corpo del ricorso per cassazione, vengono infatti specificamente richiamati nello svolgimento della esposizione delle singole censure e pertanto, a differenza della tecnica dell'assemblaggio degli atti processuali dei gradi di merito - che impone alla Corte una inammissibile ricerca del documento e della parte di esso da ritenere rilevante per l'esame della censura - realizzano soltanto una forma alternativa di "trascrizione" del contenuto degli atti e documenti posti a fondamento dei motivi di impugnazione, in luogo della mera indicazione dell'allegato e dell'indice del fascicolo ove rinvenirlo pure consentita dall'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.
2. Il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 101, comma 1 e 2, c.p.c.;
art. 24 Cost., in relazione all'art. 360co1 nn. 3 e 4 c.p.c.) è inammissibile ed anche infondato. La banca ricorrente impugna la sentenza di appello deducendo due specifiche censure.RG n. 2802/2016 (uls. est. ric. BNL s.p.a. c/D'Ascoli Ortopedia s.r.i. + I Stefa Olivieri La ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe ammesso la produzione tardiva: a) senza effettuare alcuna "comunicazione preventiva" alle parti, b) senza consentire alla banca di poter contraddire nel merito. Secondo la ricorrente, in tal modo, il Giudice di appello è venuto a decidere la controversia compromettendo il diritto di difesa della banca che non ha potuto svolgere alcuna contestazione sulla rilevanza e contenuto dei documenti contabili, né ha potuto fornire eventuali prove contrarie a contestazione dei fatti contabili ivi rappresentati.
2.1 Esclusivamente in relazione a tali specifiche censure è stato richiesto il sindacato di legittimità di questa Corte chiamata pertanto ad esprimersi sulla conformità dell'attività della Corte d'appello alle norme processuali la cui violazione è stata denunciata dalla ricorrente. Risulta dagli atti regolamentari che la documentazione relativa agli estratti conto, rilasciata dalla Banca d'Italia, era stata depositata dalla società creditrice, nel giudizio di primo grado, alla udienza 22.6.2011 di precisazione delle conclusioni, ma la produzione - cui si era opposta BNL s.p.a. - era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale in quanto tardiva. La società appellante aveva, quindi, nuovamente allegato tali documenti all'atto di impugnazione chiedendone l'ammissione ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma della legge n. 69/2009). Orbene tenuto conto delle specifiche censure di legittimità sopra formulate, rileva il Collegio che : a) la banca appellata aveva avuto piena conoscenza del contenuto della documentazione prodotta dalla società appellante, in quanto allegata all'atto di impugnazione notificatole;RG n. 2802/2016 ric. BNL s.p.a. c/D'Ascoli Ortopedia s.r.l. + I b) la banca - indipendentemente dalla inammissibilità della produzione - era stata posta, comunque, in grado di esercitare il diritto di difesa, potendo contestare con la comparsa di risposta il contenuto degli estratti conto, od
e rimesse effettuate
- ricorrente -
sui c/c speciali - 2019 contro compensazione tra debito 2208 D'ASCOLI ORTOPEDIA SRL in persona del legale per restituzione rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata anticipazioni in ROMA, VIA
LARGO ARRIGO VII
4, presso lo studio e somme rinvenute dell'avvocato A B, rappresentata e sui c/c speciali - difesa dall'avvocato N N;
sistema normativo - controricorrente della - contabilità nonchè contro pubblica delle ASL - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA;
principio della - intimata- priorità nella avverso la sentenza n. 6601/2015 della CORTE D'APPELLO estinzione del debibo di ROMA, depositata il 26/11/2015;
per nticipazioni udita la relazione della causa svolta nella pubblica - deroga udienza del 30/10/2019 dal Consigliere Dott. SANO allart. 2741 OIERI;
.nsussistenza. udito il P.M. in persona del Sostituto ProcuratoreR.G.N. 2802/2016 Generale Dott. A P che ha concluso percron. l'accoglimento del motivo 4 del ricorso;
rigetto perP.ep. il resto;
Ud. 30/10/2019 udito l'Avvocato CLAUDIO MENDICINO per delega;
PU udito l'Avvocato N N;
Fatti di causa
In esito al giudizio per l'accertamento dell'obbligo del terzo - determinato dalla dichiarazione negativa della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. - promosso dal creditore pignorante D'Ascoli Ortopedia s.r.I., che aveva agito esecutivamente nei confronti del debitore Azienda Sanitaria della Provincia di Cosenza, il Tribunale Ordinario di Roma rigettava la domanda della società creditrice, rilevando che, alla data 21.12.2009 di notifica del pignoramento presso terzi, il "conto di tesoreria" intrattenuto dalla Azienda sanitaria con la banca presentava un saldo negativo, e che, avendo la banca - gestore in convenzione del servizio di tesoreria della ASP - erogato, a titolo di "anticipazioni di cassa" ex lege n. 502/1992, somme che erano state prelevate ed utilizzate dall'ente pubblico, le successive rimesse effettuate in contabilità speciale a favore della Azienda sanitaria, in quanto destinate a ridurre il costante saldo negativo di conto corrente, non consentivano al creditore di apporre il vincolo espropriativo sui singoli versamenti, in quanto destinati a ripristinare la provvista e ad estinguere, per la parte corrispondente, il relativo debito nei confronti della banca. La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 26.11.2015 n. 6601, ritenuta "indispensabile" ai fini della decisione la produzione tardiva - effettuata dalla appellante D'Ascoli Ortopedia s.r.l. - degli "estratti dei conti di tesoreria fruttifero ed infruttifero" relativi alla "contabilità speciale" della ASP nel periodo 21 dicembre 2009 - 9 giugno 2010, disponeva l'ammissione "ex officio" della documentazione, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo vigente, anteriore alla modifica dell'art. 54, comma 1, lett. Ob del DL 22 giugno 2012 n. 83 conv. con mod. in legge 7 agosto 2012 n. 134), dalla quale emergeva che sul conto "infruttifero", acceso in contabilità speciale presso la Banca d'Italia - Sezione provinciale di tesoreria dello Stato (e sul quale confluivano i trasferimenti dai fondi pubblici effettuati a favore dell'Azienda sanitaria), si era registrato un saldo positivo di oltre 11 milioni di Euro, tale da ricomprendere per intero l'importo di C 9.768,00 pari al credito azionato con il RG n. 2802/2016 ric. BNL s.p.a. c/D'Ascoli Ortopedia s.r.l. + I pignoramento. In conseguenza il Giudice di appello riteneva che l'istituto di credito tesoriere, ricevuta la notifica del pignoramento, avrebbe dovuto vincolare la giacenza per l'importo corrispondente, atteso che tutte le somme rinvenute sul conto "fruttifero" e su quello "infruttifero" dovevano considerarsi nella disponibilità della Azienda, non ostandovi la "Convenzione per il servizio di tesoreria", stipulata il 23.3.2007 tra BNL s.p.a. e l'Azienda sanitaria, che all'art. 14 prevedeva il ripianamento, con "qualsiasi entrata" riscossa dalla Azienda, di eventuali anticipazioni effettuate dalla banca, atteso che la disposizione negoziale non consentiva, né avrebbe potuto consentire (onde non pregiudicare i vincoli di destinazione dei trasferimenti pubblici) una "compensazione automatica" in deroga all'ordine legale dei titoli di preferenza ed in pregiudizio dei creditori pignoranti. La Corte d'appello, oltre ad accertare l'obbligo del terzo, accoglieva la domanda di condanna generica ex art. 278 c.p.c. proposta dal creditore pignorante, dichiarando responsabile BNL s.p.a. per gli eventuali danni patrimoniali, da provare in separato giudizio, cagionati dalla mancata apposizione del vincolo di indisponibilità sulle somme giacenti sui conti della contabilità speciale dell'Azienda sanitaria. La sentenza di appello, notificata a mezzo posta ex lege n. 53/1994 in data 2.12.2015, è stata impugnata per cassazione da BNL s.p.a. con quattro mezzi. Resiste con controricorso D'Ascoli Ortopedia s.r.I., mentre non ha svolto difese la intimata Azienda sanitaria della provincia di Cosenza alla quale il ricorso è stato notificato in data 3.2.2016 presso il difensore domiciliatario, come risulta dalla cartolina AR depositata in atti. La ricorrente e la resistente hanno depositato memorie illustrative. Con provvedimento del Presidente della Terza Sezione, in data 21.6.2017, "considerata la opportunità di trattare congiuntamente i ricorsi fra le stesse parti" iscritti, rispettivamente, nel RG al n. 2802/2016 ed al n. 3525/2016, le cause sono state rimesse alla adunanza 28 settembre 2017. Essendo stato RG n. 2802/2016 ric. BNL s.p.a. c/D'Ascoli Ortopedia s.r.l. + I rilevato il difetto di integrità del contraddittorio, relativamente alla causa RG n. 3525/2016, veniva assegnato alla parte ricorrente termine per provvedere alla integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti del litisconsorte necessario Azienda Sanitaria della Provincia di Cosenza, e permanendo il vincolo di connessione tra le due cause, è stato disposto - con ordinanza 7.12.2017 - il rinvio a nuovo ruolo anche della presente causa (RG n. 2802/2016) onde consentire la trattazione congiunta di entrambe le cause alla adunanza in data 25 maggio 2018. Il Collegio rilevata la particolare complessità delle questioni trattate nelle due cause che presentava anche profili di rilevanza nomofilattica, ha rinviato la trattazione di entrambe le cause alla odierna pubblica udienza. BNL s.p.a. ha depositato ulteriori memorie ex art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è ammissibile rispondendo ai requisiti prescritti dall'art. 366, comma 1, n. 3) e n. 6), c.p.c.. I documenti in fotocopia, inseriti nel corpo del ricorso per cassazione, vengono infatti specificamente richiamati nello svolgimento della esposizione delle singole censure e pertanto, a differenza della tecnica dell'assemblaggio degli atti processuali dei gradi di merito - che impone alla Corte una inammissibile ricerca del documento e della parte di esso da ritenere rilevante per l'esame della censura - realizzano soltanto una forma alternativa di "trascrizione" del contenuto degli atti e documenti posti a fondamento dei motivi di impugnazione, in luogo della mera indicazione dell'allegato e dell'indice del fascicolo ove rinvenirlo pure consentita dall'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.
2. Il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 101, comma 1 e 2, c.p.c.;
art. 24 Cost., in relazione all'art. 360co1 nn. 3 e 4 c.p.c.) è inammissibile ed anche infondato. La banca ricorrente impugna la sentenza di appello deducendo due specifiche censure.RG n. 2802/2016 (uls. est. ric. BNL s.p.a. c/D'Ascoli Ortopedia s.r.i. + I Stefa Olivieri La ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe ammesso la produzione tardiva: a) senza effettuare alcuna "comunicazione preventiva" alle parti, b) senza consentire alla banca di poter contraddire nel merito. Secondo la ricorrente, in tal modo, il Giudice di appello è venuto a decidere la controversia compromettendo il diritto di difesa della banca che non ha potuto svolgere alcuna contestazione sulla rilevanza e contenuto dei documenti contabili, né ha potuto fornire eventuali prove contrarie a contestazione dei fatti contabili ivi rappresentati.
2.1 Esclusivamente in relazione a tali specifiche censure è stato richiesto il sindacato di legittimità di questa Corte chiamata pertanto ad esprimersi sulla conformità dell'attività della Corte d'appello alle norme processuali la cui violazione è stata denunciata dalla ricorrente. Risulta dagli atti regolamentari che la documentazione relativa agli estratti conto, rilasciata dalla Banca d'Italia, era stata depositata dalla società creditrice, nel giudizio di primo grado, alla udienza 22.6.2011 di precisazione delle conclusioni, ma la produzione - cui si era opposta BNL s.p.a. - era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale in quanto tardiva. La società appellante aveva, quindi, nuovamente allegato tali documenti all'atto di impugnazione chiedendone l'ammissione ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma della legge n. 69/2009). Orbene tenuto conto delle specifiche censure di legittimità sopra formulate, rileva il Collegio che : a) la banca appellata aveva avuto piena conoscenza del contenuto della documentazione prodotta dalla società appellante, in quanto allegata all'atto di impugnazione notificatole;RG n. 2802/2016 ric. BNL s.p.a. c/D'Ascoli Ortopedia s.r.l. + I b) la banca - indipendentemente dalla inammissibilità della produzione - era stata posta, comunque, in grado di esercitare il diritto di difesa, potendo contestare con la comparsa di risposta il contenuto degli estratti conto, od
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