Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2024, n. 47610
Sentenza
22 ottobre 2024
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22 ottobre 2024
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Massime • 2
L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'indicata attenuante in relazione a due rapine di apparecchi cellulari, perpetrate recando provocando lesioni alla persona offesa e in un contesto di atti persecutori).
La Corte di cassazione, ove sia dedotta, con il ricorso, la mancata applicazione dell'attenuante della lieve entità del fatto, estesa al delitto di rapina per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sopravvenuta alla decisione di appello, può valutare direttamente gli elementi costitutivi di detta diminuente, in applicazione della regola generale di cui all'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. e in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, escludendola in base alle circostanze di fatto già accertate o alle statuizioni già adottate dal giudice di merito, senza disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nel caso in cui non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Sul provvedimento
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento