Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/10/2005, n. 20470

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza, è decisiva non già la forma adottata ma il suo contenuto (cosiddetto principio della prevalenza della sostanza sulla forma), di modo che allorquando il giudice, ancorché con provvedimento avente veste formale di ordinanza, abbia, senza definire il giudizio, deciso una o più delle questioni di cui all'art. 279 cod. proc. civ. - in particolare affermando la propria giurisdizione - a detto provvedimento va riconosciuta natura di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.: con l'ulteriore conseguenza - riguardo alla sentenza del giudice di pace secondo equità - che, a norma dell'art. 361 cod. proc. civ., avverso la stessa va fatta riserva di ricorso per cassazione o deve essere proposto ricorso immediato, determinandosi, in difetto, il passaggio in giudicato della decisione, senza che rilevi in contrario che, nella sentenza definitiva, lo stesso giudice abbia poi ribadito la propria giurisdizione. (Nella specie il giudice di pace, riservatosi di decidere sulle contrapposte tesi delle parti in tema di giurisdizione, aveva sciolto la riserva provvedendo solo su tale questione ed aveva quindi rinviato il procedimento ad un'udienza successiva per la precisazione delle conclusioni: in tal modo, dunque, non limitandosi ad una sommaria delibazione incidentale della questione di giurisdizione in funzione dell'adozione di altro provvedimento, con conseguente ritenuta applicabilità del principio in massima).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/10/2005, n. 20470
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20470
Data del deposito : 24 ottobre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. I G - Primo Presidente f.f. -
Dott. C O F - Presidente di sezione -
Dott. V A - Presidente di sezione -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. S F - rel. Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. F G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C S, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CESI

21, presso lo studio GRECO-PALMA, rappresentato e difeso dall'avvocato P A, giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
G SINA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE MAZZINI

134/B, presso lo studio dell'avvocato C O, rappresentata e difesa dall'Avvocato V L, giusta delega a margine del controricorso;



- controricorrente -


e, a seguito di integrazione del contraddittorio,

contro

:
A.R.I.P.S. AZIENDA RISORSE IDRICHE PENISOLA SORRENTINA;

- intimata -
avverso la sentenza n. 1037/02 del Giudice di pace di SORRENTO, depositata il 27/05/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/10/05 dal Consigliere Dott. Francesco SABATINI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.

IANNELLI

Domenico che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del 1^ motivo del ricorso;
giurisdizione della Commissione Tributaria fino al 3.10.00;
giurisdizione del giudice ordinario per il restante periodo, rinvio per il resto ad una Sezione semplice. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Serafina Guida convenne in giudizio l'Azienda risorse idriche della Penisola Sorrentina (A.r.i.p.s.) ed il Comune di Sorrento chiedendone la condanna al rimborso della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque reflue per l'anno 1999-2000: indebitamente, a suo dire, giacché dette acque, in mancanza di depuratore, erano riversate direttamente a mare.
Resistendo i convenuti, i quali tra l'altro eccepirono il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con la sentenza, ora gravata, l'adito Giudice di pace di Sorrento, respinta tale eccezione, ha condannato il Comune convenuto, e per esso l'a.r.i.p.s., a rimborsare all'attrice euro 76,41 oltre interessi legali e spese. Per la cassazione di tale decisione il Comune, rimasto soccombente, ha proposto ricorso, cui la Guida resiste con controricorso. Nessuna attività difensiva è stata invece svolta dall'Azienda predetta, nei confronti della quale è stata disposta ed eseguita l'integrazione del contraddittorio. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite per la decisione della riproposta questione di giurisdizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per violazione degli artt. 365, 366 e 369 c.p.c., sollevata dalla controricorrente, è inammissibile per la sua assoluta genericità, e lo stesso ricorso - come la Corte deve rilevare nell'esercizio dei propri poteri-doveri - risulta tempestivamente proposto e depositato. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente afferma che, trattandosi di tributo locale, la giurisdizione appartiene al giudice tributario: questione, afferma invece la controricorrente, che non può essere riesaminata giacché con ordinanza del 24.2.2002 - avente, come precisa, natura di sentenza "parziale" e non impugnata - il giudice di pace affermò la propria giurisdizione, talché, sul punto, si è formato il giudicato.
L'eccezione è fondata.
Nel fascicolo d'ufficio del giudizio di merito, trovasi in effetti inserita la motivata ordinanza sulla quale la controricorrente fonda la propria eccezione.
Quanto alla natura giuridica di tale provvedimento i secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. Un. n. 10946/04 e n. 3816 del 2005;
da tale indirizzo si sono però discostate, ma ai diversi effetti della ammissibilità del regolamento di giurisdizione, Sez. Unite n. 15843/03 e n. 307/05), è decisivo, al fine di attribuire ad esso natura di sentenza od ordinanza, non già la forma adottata sebbene il suo contenuto (cd. principio della prevalenza della sostanza sulla forma), con la conseguenza che, allorquando, come nella specie, il giudice ancorché con provvedimento avente veste formale di ordinanza, abbia, senza definire il giudizio, deciso una o più delle questioni, di cui all'art. 279 c.p.c., ad esso va riconosciuta natura di sentenza non definitiva ai sensi del secondo comma n. 4 di detta norma, con l'ulteriore conseguenza, riguardo alla sentenza del giudice di pace secondo equità, che, a norma dell'art. 361 c.p.c. avverso la stessa va fatta riserva di ricorso o deve essere prodotto ricorso immediato, il che nella specie non è avvenuto.
Tale omissione ha determinato il passaggio in giudicato di detta decisione, senza che, in senso contrario, rilevi che, nella sentenza definitiva, lo stesso giudice abbia poi ribadito la propria giurisdizione.
I principi dettati, tra le altre, da Cass. n. 13255/99 e n. 2862/98 - secondo cui non può essere impugnata con il regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo si limiti ad una sommaria delibazione della competenza, unicamente come presupposto della decisione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto - sono bensì estensibili ad analoghe affermazioni incidentali sulla giurisdizione, ma tale carattere non ricorre nella specie, nella quale il giudice di pace, riservatosi di decidere sulle contrapposte tesi delle parti in tema appunto di giurisdizione, sciolse la riserva provvedendo soltanto su tale questione, e rinviò quindi il procedimento ad un'udienza successiva per la precisazione delle conclusioni.
Il motivo di ricorso riguardante la giurisdizione è pertanto inammissibile.
Gli atti vanno rimessi al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso ad una sezione semplice, per la decisione delle censure di cui al secondo complesso motivo, ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c..

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi