Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2022, n. 11245
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S S, nato a Roccella Valdemone il 08.02.1954;
avverso la sentenza del 28.02.2020 emessa dalla Corte di appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P L, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le richieste del difensore, avv. S P, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina che, all'esito del dibattimento di primo grado, ha condannato S S per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. Si contesta al ricorrente di aver commesso il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 392 cod. pen., poiché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di esercitare un preteso diritto e potendo ricorrere al giudice, nella qualità di proprietario di parte del terreno sito in agro del Comune di Roccella Valdemone, prospicente la stradella denominata "Pirino" e la stradella di collegamento di accesso al parco eolico di proprietà della società Minerva S.r.l., si faceva arbitrariamente ragione da se medesimo, mediante violenza sulle cose e, in particolare, chiudeva il cancello di accesso con lucchetto e filo di ferro e sbarrava dall'interno la strada con l'autovettura golf VW e, in prosecuzione, con un cumulo di terra e pietre, sul quale apponeva un cartello con la dicitura "proprietà privata", impendendo l'accesso alla società proprietaria del parco eolico per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle turbine eoliche;
fatti commessi in Roccella Valdemonte (Me), in epoca antecedente al 14.04.2014 e sino all'8.08.2014. 2. L'avv. S P nell'interesse di S S ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 392 cod. pen., e la falsa applicazione della legge penale in ordine all'insussistenza del diritto o, comunque, del possesso della servitù di passaggio da parte della Minerva S.r.l. e l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova. Rileva il ricorrente che, al fine di affermare la sussistenza del delitto contestato, è imprescindibile l'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio, di un effettivo diritto o possesso della servitù di passaggio in capo alla Minerva s.r.I., tutelabile innanzi al giudice civile. Solo in questo caso, infatti, si potrebbe ritenere che il Santalucia, precludendo l'accesso al suo fondo ai dipendenti della Minerva S.r.l., abbia inteso fare qualcosa, che avrebbe dovuto ottenere rivolgendosi al giudice civile. Entrambe le sentenze, tuttavia, avrebbero valorizzato, al fine di dimostrare la sussistenza della servitù, esclusivamente la missiva sottoscritta dal difensore e dal ricorrente in data 29 maggio 2014;
nella stessa, tuttavia, il ricorrente concedeva il transito sulla predetta strada solo per «mera cortesia e tolleranza» e l'art. 1144 cod. civ. sancisce che «gli atti compiuti per mera tolleranza non posso servire di fondamento all'acquisto del possesso». Deduce, dunque, il ricorrente che mancherebbe in entrambe le sentenze una seria verifica per ritenere che non vi fossero generici atti generici( a titolo di C tolleranza ai sensi articolo 1144 cod. civ., ma un vero e proprio possesso di servitù, che richiede una maggiore evidenza. 2 ,k6 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 392 cod. pen., e della falsa applicazione della legge penale in ordine all'insussistenza del diritto o, comunque, del possesso della servitù di passaggio da parte della Minerva S.r.l. con riferimento al lasso di tempo successivo all'adozione da parte del Sindaco di Roccella Valdemone dell'ordinanza contingibile e urgente n. 8 del 28 maggio 2013. Deduce il ricorrente che l'ordinanza contingibile e urgente, in ogni caso, non fa sorgere in capo ai soggetti destinatari alcun diritto soggettivo tutelabile innanzi al giudice ordinario e che in tal caso la potestà di sorveglianza circa l'osservanza dell'atto amministrativo rimane in capo alla pubblica amministrazione.
avverso la sentenza del 28.02.2020 emessa dalla Corte di appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P L, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le richieste del difensore, avv. S P, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina che, all'esito del dibattimento di primo grado, ha condannato S S per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. Si contesta al ricorrente di aver commesso il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 392 cod. pen., poiché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di esercitare un preteso diritto e potendo ricorrere al giudice, nella qualità di proprietario di parte del terreno sito in agro del Comune di Roccella Valdemone, prospicente la stradella denominata "Pirino" e la stradella di collegamento di accesso al parco eolico di proprietà della società Minerva S.r.l., si faceva arbitrariamente ragione da se medesimo, mediante violenza sulle cose e, in particolare, chiudeva il cancello di accesso con lucchetto e filo di ferro e sbarrava dall'interno la strada con l'autovettura golf VW e, in prosecuzione, con un cumulo di terra e pietre, sul quale apponeva un cartello con la dicitura "proprietà privata", impendendo l'accesso alla società proprietaria del parco eolico per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle turbine eoliche;
fatti commessi in Roccella Valdemonte (Me), in epoca antecedente al 14.04.2014 e sino all'8.08.2014. 2. L'avv. S P nell'interesse di S S ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 392 cod. pen., e la falsa applicazione della legge penale in ordine all'insussistenza del diritto o, comunque, del possesso della servitù di passaggio da parte della Minerva S.r.l. e l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova. Rileva il ricorrente che, al fine di affermare la sussistenza del delitto contestato, è imprescindibile l'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio, di un effettivo diritto o possesso della servitù di passaggio in capo alla Minerva s.r.I., tutelabile innanzi al giudice civile. Solo in questo caso, infatti, si potrebbe ritenere che il Santalucia, precludendo l'accesso al suo fondo ai dipendenti della Minerva S.r.l., abbia inteso fare qualcosa, che avrebbe dovuto ottenere rivolgendosi al giudice civile. Entrambe le sentenze, tuttavia, avrebbero valorizzato, al fine di dimostrare la sussistenza della servitù, esclusivamente la missiva sottoscritta dal difensore e dal ricorrente in data 29 maggio 2014;
nella stessa, tuttavia, il ricorrente concedeva il transito sulla predetta strada solo per «mera cortesia e tolleranza» e l'art. 1144 cod. civ. sancisce che «gli atti compiuti per mera tolleranza non posso servire di fondamento all'acquisto del possesso». Deduce, dunque, il ricorrente che mancherebbe in entrambe le sentenze una seria verifica per ritenere che non vi fossero generici atti generici( a titolo di C tolleranza ai sensi articolo 1144 cod. civ., ma un vero e proprio possesso di servitù, che richiede una maggiore evidenza. 2 ,k6 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 392 cod. pen., e della falsa applicazione della legge penale in ordine all'insussistenza del diritto o, comunque, del possesso della servitù di passaggio da parte della Minerva S.r.l. con riferimento al lasso di tempo successivo all'adozione da parte del Sindaco di Roccella Valdemone dell'ordinanza contingibile e urgente n. 8 del 28 maggio 2013. Deduce il ricorrente che l'ordinanza contingibile e urgente, in ogni caso, non fa sorgere in capo ai soggetti destinatari alcun diritto soggettivo tutelabile innanzi al giudice ordinario e che in tal caso la potestà di sorveglianza circa l'osservanza dell'atto amministrativo rimane in capo alla pubblica amministrazione.
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