Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/1999, n. 4854
Sentenza
19 maggio 1999
Sentenza
19 maggio 1999
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Massime • 1
Rientra nella competenza per materia del Pretore ai sensi dell'art. 8 cod. proc. civ. nel testo di cui all'art. 3 legge 353/90 in quanto relativa ad un rapporto di locazione di beni immobili urbani, la domanda avente per oggetto l'accertamento della violazione del diritto di prelazione spettante al conduttore in base ad una specifica clausola contrattuale nonché il risarcimento dei danni per la violazione del suddetto obbligo contrattuale e per le spese sostenute dal conduttore per le opere eseguite, in conformità del contratto di locazione, sull'area nuova in origine locata.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Giovanni B. PETTI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Cons. Relatore -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
INDUSTRIALVETRO BAGNO s.r.l., in persona dell'amministratore unico EL NA, elettivamente domiciliata in Roma, viale Manzoni n. 26, presso l'avv. SC D'Astice, difesa dall'avv. Eduardo de Sanna, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI IA, TI UI, elettivamente domiciliati in Roma, corso di Francia n. 197, presso l'avv. Fiammetta Luly, che li difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Antonino Caruso, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del tribunale di Milano n. 11525/97 del 13 - 30 ottobre 1997 (R.G. 8980/96). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 aprile 1999 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con declaratoria della competenza del tribunale di Milano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 11 luglio 1996 la s.r.l. INDUSTRIALVETRO BAGNO, premesso di essere conduttrice (a far tempo dal 28 marzo 1980) di una unità immobiliare (già area nuda) di proprietà della Immobiliare BISBINO s.n.c. in Cologno Monzese e, in tale qualità, titolare di un diritto di prelazione convenzionale in caso di vendita a terzi del complesso - diritto di prelazione già attribuito al precedente conduttore OR MI (titolare della impresa individuale INDUSTRIALVETRO OR) con contratto di locazione 1 aprile 1977 intervenuto tra TI NO (dominus della s.n.c. Immobiliare BISBINO) e OR MI - conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Milano, TI UI e IA, soci della Immobiliare BISBINO s.n.c. La società attrice, dopo avere esposto, ancora, che in data 24 marzo 1988 la proprietà dell'immobile in questione, già di TI NO e di sua moglie, era stata trasferita - attraverso la cessione della totalità delle quote della s.n.c. BISBINO - a TI SC, UI e GI chiedeva che previa declaratoria di simulazione dell'atto di cessione di quote con il quale TI NO e LL UN hanno ceduto ai figli TI UI e IA l'intero capitale di lire 900 milioni di loro proprietà nella immobiliare BISBINO s.n.c. e dato atto dell'inadempimento dei convenuti alle obbligazioni assunte nei confronti di OR MI e quindi della società attrice, quanto alla prelazione in caso di vendita, chiedevano la condanna dei convenuti - "anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. quale eredi del defunto TI NO" - al risarcimento dei danni patiti da essa attrice e da commisurarsi alla differenza tra il valore dell'immobile in questione e quello pagato dai cessionari per l'acquisto della Immobiliare BISBINO. In via riconvenzionale la società attrice chiedeva, altresì, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti dagli attori per le spese sostenute, per le opere e i manufatti eseguiti sui terreni di proprietà della società Immobiliare BISBINO, da liquidare nella misura indicativa di lire 1.042.846.000.
Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alle domande attrici deducendone l'infondatezza e eccependo, comunque, con riferimento alla domanda subordinata l'incompetenza dell'adito tribunale, per essere competente per materia e per territorio il pretore di Monza, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.
Sollevata d'ufficio dal g.i., all'udienza di prima comparizione, la questione di incompetenza per materia del tribunale, in relazione all'art. 8, n. 3 c.p.c., anche relativamente alla domanda principale, il tribunale con sentenza 13 - 30 ottobre 1997 dichiarava la propria incompetenza - ratione materiae e territorii - a conoscere della causa sussistendo la competenza del pretore di Monza cui rimetteva la causa stessa, assegnando termine per la riassunzione.
Avverso tale sentenza, comunicata alle parti il 24 e 27 novembre 1997, con ricorso notificato l'11 dicembre 1997 ha proposto regolamento di competenza la INDUDITRIALVETRO BAGNO s.r.l. affidato ad un unico motivo.
Resistono, con memoria, TI IA e UI.
Il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con declaratoria della competenza del tribunale di Milano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva oggetto della controversia -