Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2020, n. 11055

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/2020, n. 11055
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11055
Data del deposito : 1 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da HEDA RYSZARD PIOTR n. in Polonia il 28/6/1967 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Messina in data 29/5/2018 visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. A M D S;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott. E C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 13/11/2015, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole della detenzione a fini di vendita di utensili privi di marchio CE o con marchio palesemente contraffatto nonché dell'acquisto degli stessi beni di provenienza delittuosa, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, previo riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod.pen.

2. Ha proposto ricorso per Cessazione il difensore dell'imputato, deducendo:

2.1 il travisamento della prova e la mancanza di motivazione in relazione all'art. 474 cod.pen, avendo i giudici d'appello evaso le censure difensive che sostenevano l'innocuità del falso con motivazione apparente, senza chiarire le ragioni per le quali la merce sarebbe stata facilmente confondibile con quella originale ed idonea ad indurre in errore un acquirente di comune avvedutezza;

2.2 la carenza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto ex art. 712 cod.pen. e all'omessa considerazione delle censure relative al rilievo solo amministrativo dell'immissione sul mercato di merci prive del marchio CE.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il secondo motivo concernente il rilievo del marchio CE ha carattere preliminare ed assorbente e risulta fondato nei termini che seguono. All'imputato è contestata la detenzione per la vendita di prodotti con marchio CE mancante o palesemente contraffatto e, in particolare, di beni quali manometri, trapani, saldatori, lampade, batterie al litio, ingrassatori, martelli pneumatici. Osserva la Corte che l'uso
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