Cass. pen., sez. II, sentenza 18/08/2022, n. 31253
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: S CRISTINA nato a LEGNANO il 29/03/1974 G GIUSEPPE nato a AGRIGENTO il 09/06/1953 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P M, che ha concluso chiedendo per SOLETO CRISTINA l'annullamento senza rinvio in accoglimento del terzo e quarto motivo, e l'inammissibilità per il resto;
per G GIUSEPPE l'annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso, e l'inammissibilità per il resto;
uditi i difensori avvocati G P, il quale deposita procura speciale di nomina a difensore per l'avvocato B D con revoca dei precedenti difensori e in difesa di CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A., che non presenta conclusionii;
ANTONIO D'AMELIO in difesa di G GIUSEPPE, e G C GUSEPPE in difesa di S CRISTINA, i quali chiedono l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN IFATTO
1. La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 11/01/2021- dep. 3/02/2021, riformava la sentenza con la quale in data 30/11/2017 il TRIBUNALE di VARESE aveva condannato, fra gli altri, S C e G G ciascuno a pena di giustizia per una serie di delitti di riciclaggio, di falso e di simulazione di reato, commessi in larga parte nel 2008, con condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. La condotta contestata riguardava una serie di operazioni, col concorso di tutti gli imputati, ciascuno con un proprio ruolo, secondo questo sviluppo: - il coimputato
DEFENDI
Franco, titolare di un autosalone a VARESE, presentava alla Motorizzazione civile, attraverso un complice, documenti falsi relativi a singole autovetture, per ottenere l'immatricolazione in Italia o di veicoli già immatricolati e circolanti all'estero, ovvero di veicoli inesistenti, i quali erano ceduti alla sua rivendita di vetture n& giorni immediatamente seguenti ciascuna immatricolazione;
- l'automobile diventava poi oggetto di un contratto di leasing, nel quale l'autosalone di DEFENDI figurava proprietario del bene, un complice di DEFENDI si presentava come locatario-utilizzatore del veicolo, e una società di leasing lo acquistava, pur se esso restava nella disponibilità di DEFENDI, e assumeva la veste di locatrice del mezzo;
- la società di leasing erogava all'autosalone il corrispettivo per l'acquisto della vettura;
- del veicolo gli imputati denunciavano il furto o la rapina, sì da interrompere gli obblighi derivanti dal contratto di leasing, e ciò provocava un danno alla società finanziaria che, una volta pagato l'automezzo, non riusciva a incamerare i canoni di locazioné nascenti dal contratto;
- l'agenzia di pratiche automobilistiche S, al cui interno operava S C, figlia del titolare e coimputato S Franco, gestiva una parte significativa dei passaggi di proprietà delle vetture, che erano o inesistenti, ovvero falsamente immatricolate in Italia, da parte degli apparenti proprietari, che ne avevano chiesto l'immatricolazione alla Motorizzazione civile di VARESE, predisponendo atti notarili mai effettivamente redatti o autenticati dai notai che in essi figuravano;
- G era il soggetto che per conto di DEFENDI curava, a mezzo della negoziazione di assegni, il flusso di denaro che ruotava attraverso queste illecite operazioni.
2. S e G propongono ricorso per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori. S deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per travisamento della prova con riferimentiàpi capi Z12 e Z2 delle imputazioni, per evidenti difformità rispetto agli esiti delle prove. Quanto al capo Z12, rileva che esso riguarda il riciclaggio della vettura AUDI Q7 tg. DM95511 e la prova a carico è stata ricavata dalle dichiarazioni del teste POLATO, rese all'udienza del 17/12/2015 (fg. 38 e 39 del verbale stenotipico, che allega). Esse tuttavia riguardano l' AUDI Q7 tg. D3276ZZ, e quindi il capo di imputazione R;
la CORTE avrebbe invece omesso di considerare quanto riferito dal teste PAGLIALONGA, poiché solo lui aveva reso dichiarazioni sull'AUDI Q7
udita la relazione svolta dal Consigliere A M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P M, che ha concluso chiedendo per SOLETO CRISTINA l'annullamento senza rinvio in accoglimento del terzo e quarto motivo, e l'inammissibilità per il resto;
per G GIUSEPPE l'annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso, e l'inammissibilità per il resto;
uditi i difensori avvocati G P, il quale deposita procura speciale di nomina a difensore per l'avvocato B D con revoca dei precedenti difensori e in difesa di CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A., che non presenta conclusionii;
ANTONIO D'AMELIO in difesa di G GIUSEPPE, e G C GUSEPPE in difesa di S CRISTINA, i quali chiedono l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN IFATTO
1. La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 11/01/2021- dep. 3/02/2021, riformava la sentenza con la quale in data 30/11/2017 il TRIBUNALE di VARESE aveva condannato, fra gli altri, S C e G G ciascuno a pena di giustizia per una serie di delitti di riciclaggio, di falso e di simulazione di reato, commessi in larga parte nel 2008, con condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. La condotta contestata riguardava una serie di operazioni, col concorso di tutti gli imputati, ciascuno con un proprio ruolo, secondo questo sviluppo: - il coimputato
DEFENDI
Franco, titolare di un autosalone a VARESE, presentava alla Motorizzazione civile, attraverso un complice, documenti falsi relativi a singole autovetture, per ottenere l'immatricolazione in Italia o di veicoli già immatricolati e circolanti all'estero, ovvero di veicoli inesistenti, i quali erano ceduti alla sua rivendita di vetture n& giorni immediatamente seguenti ciascuna immatricolazione;
- l'automobile diventava poi oggetto di un contratto di leasing, nel quale l'autosalone di DEFENDI figurava proprietario del bene, un complice di DEFENDI si presentava come locatario-utilizzatore del veicolo, e una società di leasing lo acquistava, pur se esso restava nella disponibilità di DEFENDI, e assumeva la veste di locatrice del mezzo;
- la società di leasing erogava all'autosalone il corrispettivo per l'acquisto della vettura;
- del veicolo gli imputati denunciavano il furto o la rapina, sì da interrompere gli obblighi derivanti dal contratto di leasing, e ciò provocava un danno alla società finanziaria che, una volta pagato l'automezzo, non riusciva a incamerare i canoni di locazioné nascenti dal contratto;
- l'agenzia di pratiche automobilistiche S, al cui interno operava S C, figlia del titolare e coimputato S Franco, gestiva una parte significativa dei passaggi di proprietà delle vetture, che erano o inesistenti, ovvero falsamente immatricolate in Italia, da parte degli apparenti proprietari, che ne avevano chiesto l'immatricolazione alla Motorizzazione civile di VARESE, predisponendo atti notarili mai effettivamente redatti o autenticati dai notai che in essi figuravano;
- G era il soggetto che per conto di DEFENDI curava, a mezzo della negoziazione di assegni, il flusso di denaro che ruotava attraverso queste illecite operazioni.
2. S e G propongono ricorso per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori. S deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per travisamento della prova con riferimentiàpi capi Z12 e Z2 delle imputazioni, per evidenti difformità rispetto agli esiti delle prove. Quanto al capo Z12, rileva che esso riguarda il riciclaggio della vettura AUDI Q7 tg. DM95511 e la prova a carico è stata ricavata dalle dichiarazioni del teste POLATO, rese all'udienza del 17/12/2015 (fg. 38 e 39 del verbale stenotipico, che allega). Esse tuttavia riguardano l' AUDI Q7 tg. D3276ZZ, e quindi il capo di imputazione R;
la CORTE avrebbe invece omesso di considerare quanto riferito dal teste PAGLIALONGA, poiché solo lui aveva reso dichiarazioni sull'AUDI Q7
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