Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 06/07/2022, n. 21453

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 06/07/2022, n. 21453
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21453
Data del deposito : 6 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2300-2019 proposto da: ALITALIA S.A.I. - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE

23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, ENRICO BOURSIER NIUTTA che la rappresentano e difendono;

- ricorrente -

contro

B R, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati S R, FRANCESCA VERDURA, TIZIANA LARATTA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1096/2018 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 13/07/2018 R.G.N. 1049/2017;
Oggetto Art. 2112 cod.civ. R.G.N. 2300/2019 Cron. Rep. Ud. 04/05/2022 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere Dott. F A.

RILEVATO CHE

1. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha respinto l’appello proposto da Alitalia SAI Spa in Amministrazione Straordinaria nei confronti di R B ed ha confermato la sentenza del locale Tribunale con cui era stata accertata l’illegittimità del licenziamento intimato in data 3 settembre 2015, era stato dichiarato il diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro già in essere con CAI First Spa alle dipendenze di Alitalia SAI Spa ai sensi dell’art. 2112 c.c. ed era stata condannata la società convenuta a ricostituire la funzionalità del rapporto di lavoro con il ricorrente e a corrispondergli le retribuzioni maturate, oltre le spese di lite;

2. la Corte ha condiviso con il primo giudice l’assunto che CAI First Spa avesse ceduto l’intero compendio aziendale, unitamente ai propri dipendenti, ad Alitalia SAI Spa, la quale aveva proseguito l’attività di trasporto aereo, realizzando un trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., come confermato anche dal fatto che “in data 20 novembre 2015 CAI First Spa si è fusa per incorporazione in Alitalia SAI Spa”;
richiamando, quindi, un precedente della medesima Corte di Appello su fatti storici “esattamente sovrapponibili”, la sentenza impugnata argomenta: “Alla luce, quindi, di tali evenienze, il lavoratore, reintegrato in servizio presso Alitalia CAI a seguito dell’accertamento dell’inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro del 4.3.2010, dev’essere considerato – per gli effetti ripristinatori ex tunc della sentenza – parte integrante dell’azienda al momento della sua cessione e, quindi, trasferito ex lege alle dirette dipendenze del cessionario, non essendo preclusa l’applicazione dell’art. 2112 c.c. dalla circostanza che il rapporto di lavoro non sia, di fatto, operante al momento del trasferimento, rilevando che il rapporto con il cedente sia, o possa essere, in atto de iure anche se non de facto (per effetto di controversia giudiziaria anche successiva al trasferimento)”;
da ciò deriva per la Corte che “il licenziamento irrogato da CAI First interviene, quindi, quando il lavoratore è già transitato ex lege alle dipendenze della società cessionaria”;
nella sentenza qui impugnata si aggiunge poi: “in ogni caso, il trasferimento d’azienda non può mai costituire una ipotesi di giustificato motivo oggettivo di licenziamento in quanto non determina la soppressione dei posti di lavoro ma la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di un altro datore di lavoro: il licenziamento motivato dalla cessione d’azienda è, infatti, vietato sia dall’art. 2112 c.c. che dall’art. 4 Direttiva 2001/23/CE con la conseguenza che il recesso deve essere considerato nullo”;

3. la Corte di Appello ha, inoltre, disatteso l’eccezione di decadenza formulata dalla società ai sensi dell’art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183 del 2010, per non avere il lavoratore fatto precedere l’azione giudiziale da rituale impugnazione;

4. infine la Corte ha respinto il motivo di gravame con cui Alitalia censurava il capo di sentenza che aveva ordinato alla società di ripristinare il rapporto di lavoro con il B, ritenendo inapplicabile l’art. 1, comma 2, d. lgs. n. 23 del 2015 atteso che la “conversione giudiziaria” aveva riguardato, sebbene intervenuta in periodo successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo, un contratto a termine stipulato negli anni precedenti;

5. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Alitalia SAI – Società Aerea Italiana Spa in Amministrazione Straordinaria con tre motivi, cui ha resistito l’intimato con controricorso;
le parti hanno comunicato memoria;

CONSIDERATO CHE

1. il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni già espresse da questa Corte in vicenda contigua (v. Cass. n. 4883 del 2020) e dalle quali non si ravvisa motivo per discostarsi, anche perché con tale precedente parte ricorrente neanche si confronta con la memoria ex art. 380.bis.1;
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