Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2023, n. 06754

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2023, n. 06754
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06754
Data del deposito : 17 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/02/2022 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
tette/sentite le conclusioni del PG

FRANCA ZACCO

Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato SILVESTRO SALVATORE conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha respinto l'appello presentato nell'interesse di TA AC avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 17 dicembre 2021, che rigettava la richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura cautelare della custodia in carcere applicata alla suddetta in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa (con particolare riferimento all'articolazione di 'ndrangheta della cosca IB, operante in Reggio Calabria e comuni limitrofi) e di intestazione fittizia di beni in concorso aggravata dall'agevolazione della suddetta associazione. A fondamento di tale richiesta era addotta l'attenuazione delle esigenze cautelari per la riduzione della pena in appello a seguito dell'esclusione dell'aggravante relativa al delitto associativo, di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione TA AC, tramite il suo difensore, deducendo violazione degli artt.125, 274 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Lamenta la difesa che il Tribunale del riesame non ha considerato che, dopo l'arresto in data 17 luglio 2016 di PO IR, asserito reggente della cosca IB, convivente dell'imputata, la stessa non risulta avere avuto contatti con altri affiliati e compiuto alcuna condotta di

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