Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2022, n. 15563

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2022, n. 15563
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15563
Data del deposito : 21 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STABIUMI ONORATO nato ad Azzano Mella il 23/02/1940 STABIUMI GIACOMO nato a Brescia il 23/05/1975 avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Brescia del 16/12/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G P;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F Z, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 27 settembre 2017 il G.i.p. del Tribunale di Brescia, a seguito di richiesta di patteggiamento avanzata dalle difese e dell'accordo sulla pena raggiunto con il P.M., pronunciava sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di O S e di G S in relazione ai reati fallimentari loro contestati, dichiarandoli inabilitati per dieci anni all'esercizio di un'impresa commerciale e, per la medesima durata, incapaci di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

2.Avverso tale decisione entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione e questa Corte di legittimità, con sentenza n.38459/2019 pronunciata il 30 maggio 2019, annullava senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa alla durata delle pene accessorie irrogate dal G.i.p.

considerato che

, con sentenza n.222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art.216, ultimo comma, I. fall. nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti.previsti da tale disposizione comporta per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, anziché prevedere che tale durata possa essere anche inferiore a dieci anni.

3.Con sentenza 16 dicembre 2020 il G.i.p. del Tribunale di Brescia, giudicando in sede di rinvio, ha respinto l'eccezione sollevata dagli imputati e diretta ad ottenere una pronuncia di non luogo a provvedere sul presupposto che l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione riguardasse l'intera pronuncia ex art.444 cod. proc. pen., osservando che al contrario la Corte di legittimità si era pronunciata esclusivamente in tema di pene accessorie. Pertanto, il G.i.p. ha rideterminato la pena accessoria di cui all'art.216, ultimo comma, I. fall., nei confronti dei due imputati - tenuto conto dei ruoli da loro ricoperti in seno alla società fallita, della gravità delle condotte e della misura del danno provocato alla massa creditoria - in misura equivalente alle rispettive pene principali loro applicate con la sentenza di patteggiamento e perciò in anni tre e mesi sei nei confronti di O S ed anni due e mesi sei nei riguardi di G S.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi