Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2017, n. 30994

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Non costituiscono vizi revocatori delle sentenze della S.C., ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., né l'errore di diritto sostanziale o processuale, né l'errore di giudizio o di valutazione. Con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111, relativi alla ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non è irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2017, n. 30994
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30994
Data del deposito : 27 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

30 9 941 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REVOCAZIONE GIOVANNI CANZIO - Primo Presidente · (Ric. 7) STEFANO PETITTI - Presidente Sezione - - Ud. 05/12/2017 - - Consigliere - MAGDA CRISTIANO PU - R.G.N. 21895/2016 - Rel. Consigliere - ETTORE CIRILLO hon 30994 Rep. GIACINTO BISOGNI - Consigliere - C FRANCO DE STEFANO - Consigliere - procedure LUIGI ALESSANDRO SCARANO -Consigliere - recupho FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - - Consigliere - M F ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21895-2016 proposto da: S SRE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PILO ALBERTELLI 1, presso lo studio dell'avvocato L C, rappresentato e difeso da se medesimo;

- ricorrente -

contro 742 PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO, SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, PRESIDENTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CONSIGLIOTAR SARDEGNA, PROCURATORE DELLASUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, REPUBBLICA DI CAGLIARI, TRIBUNALE DI CAGLIARI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati per legge in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li difende;

- controricorrenti -

nonché

contro

SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO DI STATO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 15357/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 22/07/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto dei motivi;
udito l'avvocato Salvatore Stara. FATTI CAUSA 1. Con quattro separate sentenze (Cass., Sez. U., 22/07/2015, n. 15355, n. 15356, n. 15357, n. 15359), precedute da altrettante ordinanze, le sezioni unite della Corte hanno dichiarato inammissibili i ricorsi coi quali l'avv. Salvatore Stara chiedeva la cassazione di svariate pronunzie del Consiglio di Stato. Il ricorrente censurava per eccesso di potere giurisdizionale e diniego di giustizia tali decisioni, Ric. 2016 n. 21895 sez. SU - ud. 05-12-2017 -2- laddove esse avevano rigettato la ricusazione di tutti i componenti del collegio e disatteso la declaratoria di perenzione dei ricorsi. Infatti il supremo collegio amministrativo aveva ritenuto di poter decidere in via definitiva, assumendo che l'art. 18 cod. proc. amm. non fosse applicabile, laddove la ragione della ricusazione fosse la mera adozione di atti processuali e l'istituto fosse utilizzato a fini meramente dilatori, e inoltre, di non poter accogliere l'istanza di perenzione, perché l'avvocato Stara aveva confermato il proprio perdurante interesse alla definizione dei giudizi nel merito.

2. I quattro ricorsi per cassazione sono stati dichiarati inammissibili. Le decisioni finali sono state precedute da ordinanze con le quali il collegio in diversa composizione premesso che il procedimento ex artt. 51 e 54 cod. proc. civ. non richiedeva particolari termini a difesa, rilevato che della trattazione era stata data regolare comunicazione e, infine, disattese le q.l.c. avanzate dell'avv. Stara - ha rigettato i suoi ricorsi per ricusazione. In particolare è stata rilevata l'inammissibilità della ricusazione del presidente Rovelli e del consigliere Giusti, dovendosi escludere che l'aver in passato respinto richieste giudiziali dell'avv. Stara fosse di per se stesso sintomatico della denunciata grave inimicizia e che la pendenza di giudizio di responsabilità contro lo Stato ex lege 13/04/1988, n. 117, costituisse lite pendente tra le parti, non essendo e non potendo essere - - il magistrato il destinatario diretto dell'azione. Riguardo alla ricusazione della cons. A è stato osservato come nessuna inimicizia fosse ricavabile da una frase estrapolata da una relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., laddove era ivi presente un completo esame dei profili difensivi addotti dall'avv. Stara.

3. Le quattro sentenze, consequenziali alle quattro ridette ordinanze, premesso che non poteva essere accordata all'avv. Stara la concessione di un termine al fine per valutare ed eventualmente proporre altre ricusazione, hanno ritenuto l'inammissibilità radicale Ric. 2016 n. 21895 sez. SU - ud. 05-12-2017 -3- dei ricorsi di per cassazione, perché proposti ciascuno con unico atto avverso svariate e separate decisioni del Consiglio di Stato.

3.1 Le sezioni unite hanno osservato che, in disparte talune peculiarità del diverso contenzioso tributario, è jus receptum il principio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto con un unico atto contro una pluralità di sentenze, perché - salvo i casi (a) delle sentenze (impugnate e) pronunciate fra le medesime parti e nell'ambito di un unico procedimento ancorché in diversi gradi o fasi, (b) della sentenza revocanda e della sentenza conclusiva del giudizio di revocazione, (c) della sentenza di rinvio e della sentenza di rigetto dell'istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni siano rivolte è contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie riservato solamente al giudice il potere di riunire i processi.

3.2 Hanno osservato, inoltre, che l'inammissibilità del ricorso cumulativo opera anche per l'impugnazione cumulativa di pluralità di sentenze emesse in procedimenti distinti, ma motivate con identiche argomentazioni e che la sanzione processuale deve essere rilevata e dichiarata anche d'ufficio e investire tutte le impugnazioni contestualmente proposte, non essendo possibile discernere l'una dall'altra al fine di riconoscerne o negarne l'idoneità ad integrare e ad esaurire il contenuto dell'unico ricorso.

3.3 Infine, le sezioni unite hanno richiamato il costante orientamento secondo cui la denuncia dell'asserito malgoverno da parte del Consiglio di Stato di norme di diritto processuali (nella specie su ricusazione e perenzione) restava all'interno del perimetro dell'esercizio della giurisdizione, mancando quel superamento dei limiti esterni che solo poteva giustificare il ricorso per cassazione;
il che non troverebbe eccezioni neppure nei casi d'irregolare composizione del giudice amministrativo, laddove non si traducesse in alterazioni strutturali dell'organo per numero e qualità dei membri. Ric. 2016 n. 21895 sez. SU ud. 05-12-2017 - -4- 4. Avverso le quattro decisioni delle sezioni unite l'avv. Stara, propone separati ricorsi, di cui quello in esame reca il n. 21895/2016 e riguarda la sentenza n. 15357/2016. L'Avvocatura dello Stato resiste con controricorso costituendosi per le sole parti specificate in epigrafe. L'Avv. Stara deposita memorie e propone ricusazioni nei confronti dei consiglieri Frasca e Scarano, rigettate con ordinanza, da separato e diverso collegio (Cass., Sez.U., 26/07/2017, n. 18396). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Prendendo le mosse dall'esame dei singoli motivi di ricorso, si osserva:

1.1 Il primo motivo è avanzato ex art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ. per denunciare l'asserita nullità della sentenza per pretesa nullità (o illegittimità) della ordinanza di rigetto resa sulle ricusazioni: A) In primo luogo il ricorrente denuncia ex art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 111, secondo comma, Cost. e della giurisprudenza di legittimità sulla natura giurisdizionale del procedimento di ricusazione e, per l'effetto, del termine di cui all'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. o comunque di un «termine idoneo», in rapporto al termine per proporre la ricusazione di cui all'art. 52 cod. proc. civ. e alla correlata esigenza di vagliare e proporre motivi di ricusazione. B) In secondo luogo denuncia ex art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 53,

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