Cass. pen., sez. III, sentenza 23/07/2021, n. 28939

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/07/2021, n. 28939
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28939
Data del deposito : 23 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRANCHETTI ANDREA GIORGIO nato il 15/06/1949 avverso l'ordinanza del 25/01/2021 del TRIB. L1BERTA' di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG

GIULIO ROMANO

Il PG chiede il rigetto del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. DEPOWTATA IN CANCELLP~ 23 LUG 2021 CA t LIE E FJCPE TO tieg I e " "

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 25 gennaio 2021 il Tribunale del riesame di Sassari ha rigettato il riesame proposto da A G F, in proprio e quale legale rappresentante della II Corvo s.r.I., avverso il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania del 23 dicembre 2020 di sequestro preventivo di un'area di un terreno in Olbia. Il Tribunale del riesame ha confermato la sussistenza del fumus del reato ex art. 181 d.lgs. 42/2004 per la realizzazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di lavori consistiti nella trasformazione del luogo mediante il dissodamento del terreno attraverso l'asportazione di massi e sradicamento delle ceppaie di tutta la vegetazione preesistente, con l'ausilio di mezzi meccanici (in Olbia, Punta di la Finusa accertato il 17 dicembre 2020). 2, Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di A G F, in proprio e quale legale rappresentante della Il Corvo s.r.l.

2.1. Dopo aver riportato i motivi di ricorso e riassunto la motivazione dell'ordinanza impugnata, con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento agli art. 181 e 149 del d.lgs. 42/2004, il travisamento degli indizi in punto di esclusione della vocazione agricola dei lavori eseguiti. L'autorizzazione paesaggistica non sarebbe richiesta per i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-sílvo- pastorali. L'affermazione del Tribunale del riesame che l'attività sia stata eseguita mediante un'opera civile, rappresentata dal movimento terra con l'eliminazione di massi infissi al suolo, con modifica dell'assetto idrogeologico, violerebbe l'art. 149 lett. b) d,Igs. 42/2004;
erroneamente sarebbero stati ritenuti sussistente il fumus del reato contestato e necessaria l'autorizzazione paesaggistica. Non sarebbe avvenuta nessuna eliminazione di pietre ed il movimento terra è consistito nella aratura del terreno, nel corso della quale le pietre rinvenute sono state accantonate, come risulterebbe anche dalle fotografie allegate all'informativa. Dall'informativa del Corpo Forestale risulterebbe lo svolgimento di un'attività agricola e la presenza di massi anche dì notevoli dimensioni rinvenuti in parte sul suolo ed altri accumulati ai margini della zona lavorata;
non sarebbe avvenuta l'eliminazione di pietre. Il Tribunale del riesame avrebbe poi ignorato la relazione agronomica prodotta dal ricorrente sulla natura agricola delle lavorazioni effettuate.La giurisprudenza riportata nell'ordinanza non sarebbe pertinente perché si riferirebbe ad attività agricole in cui era stato alterato lo stato dei luoghi con opere non esclusive dell'attività agricola. L'alterazione dell'assetto idrogeologico del declivio si fonderebbe su una inammissibile convinzione personale del giudice e non su elementi di fatto. Sarebbe poi stato dimostrato, mediante la produzione della relazione agronomica, l'assenza del vincolo idrogeologico e che le attività compiute non alterano l'assetto idrogeologico del territorio, essendo rappresentate da arature ed erpicature del terreno con pendenza media intorno al 10%.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per la mancanza e apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata che sarebbe irragionevole nella parte in cui qualifica la sistemazione del terreno quale strumentale alla coltivazione e poi la qualifica quale opera civile. L'ordinanza sarebbe incoerente, con salti logici sulla qualificazione delle opere quali civili.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 181, 142, 149 d.lgs. 42/2004;
il travisamento della prova in punto di esclusione della vocazione agricola dei lavori eseguiti. Il Tribunale del riesame avrebbe escluso l'esistenza del vincolo boschivo ma affermato anche che la polizia giudiziaria ha accertato lo sradicamento di macchia mediterranea;
le foto allegate all'informativa non rappresenterebbero un disboscamento. I cumuli di vegetazione rinvenuti sarebbero relativi ad alcuni cespugli. Le emergenze processuali, indicate nella richiesta di riesame, non sarebbero state valutate. L'area non sarebbe stata ricoperta da vegetazione rilevante ma solo da erbacce e qualche cespuglio. Non sarebbe stata realizzata alcuna trasformazione del territorio. Non sarebbe stata dimostrata neanche la preesistenza nell'area in sequestro della macchia mediterranea, presente solo nelle zone limitrofe a quelle dissodate.
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