Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 06/11/2020, n. 24930
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e ORDINANZA sul ricorso 1574-2017 proposto da: G V, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato E L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A M;- ricorrente - &)\ contro VIDEOTIME S.P.A., in persona del legale rappresentante 2020 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 1476 POMPEO MAGNO N.2/B, presso lo studio dell'avvocato F L, che la rappresenta e difende;- controricorrente - avverso la sentenza n. 3493/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/07/2016 r.g.n. 398/2013;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/09/2020 dal Consigliere Dott. A P;Il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C ha depositato conclusioni scritte. Rilevato che 1. con sentenza n. 3493/2016 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale V G, premesso di avere svolto in favore della convenuta Videotime s.p.a. attività di montatore inserito in turni che ricomprendevano, quale conseguenza del mancato accorpamento del giorno non lavorato e del giorno di riposo, pure la giornata di domenica, i giorni festivi ed i riposi settimanali, anche per sette e talora otto o nove giorni consecutivi rispetto ai sei giorni settimanali previsti in contratto, dedotta la illegittimità, per violazione degli artt.2107, 2108 e 2109 cod. civ., dell'art. 36 Cost. e della I. n. 370/1934, di tale modalità di turnazione, ha chiesto la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno patito per ciascun settimo, ottavo e nono giorno lavorato e per ciascuno dei giorni di riposo non accorpati, oltre maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo o notturno;1.1. la statuizione di rigetto della originaria domanda è stata fondata sull'estinzione del credito azionato per decorso del termine quinquennale di prescrizione, termine in concreto applicabile alla luce della prospettazione attorea, vincolante per il giudice, che faceva riferimento ad un compenso aggiuntivo di natura retributiva, nonché alla luce della considerazione che si trattava di somme aventi natura indennitaria corrisposte con periodicità mensile ex art. 2948 cod. civ.;la controversia non riguardava, infatti, il mancato riposo aggiuntivo ma il godimento del riposo oltre il termine di sette giorni;il Tribunale aveva erroneamente applicato la normativa sull'orario di lavoro e sui riposi settimanali confondendo tra il mancato riconoscimento di un riposo compensativo aggiuntivo a quello festivo ed il suo riconoscimento ma con diversa collocazione temporale, ipotesi quest'ultima ricorrente nella fattispecie in esame;i 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Vittorio Giorgio sulla base di un unico motivo articolato in più profili;la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;
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