Cass. civ., sez. III, ordinanza 02/02/2023, n. 03273

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 02/02/2023, n. 03273
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03273
Data del deposito : 2 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. L R Presidente OPPOSIZIONE DI TERZO ALL’ESECUZIONE (ART. 619 C.P.C.) dott. C VE Consigliere dott. P A P CO Consigliere dott.A T C onsigliere relatore A d. 13 / 01/2023 C . C . dott.P P Consigliere R.G. n. 5952 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 5952del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da SINISCALCHI VITTORIO (C.F.: SNS VTR 53C14 A783W) rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’avvocato Giovanni No- schese (C.F.: NSC GNN 69C20 H703P)

ZAGARESE

Quirino (C.F.: ZGR QRN 82T25 A783A) -ricorrenti- nei confronti di INTESA SANPAOLO S.p.A.(C.F.: 00799960158 ), in per- sona del rappresentanteper procura C M rappresentatae difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato N L (C.F.: LNN NZR 67D23 A783E) -controricorrente- nonché SOLE S.n.c. in liquidazione (C.F.: non dichiarato), in per- sona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6144/2019, pubblicatain data 18 dicembre 201 9 (che si as- sume notificata in data 20 dicembre 2019);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 gennaio 2023dal consigliere A T. Ric. n. 5952/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 9

Fatti di causa

Il Banco di Napoli S.p.A. ha pignorato, in danno della Sole S.n.c. in liquidazione, alcune unità immobiliari realizzatesu un terreno gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo fondiario concesso alla stessa società.Vittorio Sinischalchi e Quirino Zagarese, ac- quirenti dalla Sole S.n.c. di due di tali unità immobiliari, hanno proposto opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art.619 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Benevento. La Corte di Appello di Napoliha confermato la decisione di primo grado. Ricorronoil Siniscalchi e lo Zagarese, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo S.p.A. (subentrata nelle posizioni soggettive del Banco di Napoli S.p.A.). Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altra intimat a . Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . La banca controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente , si dà atto che, dopo la notificazione di unico ricorso da parte di Vittorio Sinischalchi e Quirino Zaga- rese, risulta essere deceduto, in data 26 ottobre 2021, il difen- sore dei medesimi, avvocato PierluigiArigliani. Il solo ricorrente Siniscalchi si è costituito, sin dal febbraio 2022, a mezzo di nuovo difensore (avvocato Giovanni Noschese). Essendo peraltro decorso oltre un anno e due mesi dal decesso dell’originariodifensore ed avendo, dunque , anche lo Zagarese potuto disporre del tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla nomina di un nuovo difensore (come ha del re- sto fatto già da mesi l’altro ricorrente Siniscalchi, originaria- mente costituito unitamente allo Zagarese a mezzo del mede- simo difensore), la Corte non ritiene necessario disporre alcun Ric. n. 5952/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 rinvio, in conformità al consolidato indirizzo secondo il quale «nel giudizio di cassazione,il decesso dell’unico difensore non determina l’interruzione del processo, ma attiva il potere della Corte di differire l’udienza di discussione, disponendo la comu- nicazione alla parte personalmente per consentirle la nomina di un nuovo difensore;
tuttavia, anche per l’attivazione di tale po- tere è necessario che l’evento risulti da attestazione fidefa- ciente dell’ufficiale giudiziario notificante l’avviso di udienza e che sia mancato il tempo ragionevole per provvedere alla no- mina di un nuovo difensore»(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21608 del 20/09/2013, Rv. 627660 –01;
conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n.3898 del 26/02/2015, Rv. 634540 – 01) .

2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « F alsa applica- zionedell’art. 342 c.p.c. e 2826 c.c.». Con il secondo motivo si denunzia « F alsa applicazione dell’ art.342 c.p.c. eart. 39 D.Lgs. 385/1993». I primi due motivi del ricorso presentano analoghi profilipro- blematici, sono connessi e possono pertanto essere esaminati congiuntamente. Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

2.1Si premette che, secondo quanto emerge del ricorso e dalla decisione impugnata, i ricorrenti avevano proposto opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c., nel corso del processo esecutivo promosso dalBanco di Napoli nei confronti della Sole S.n.c. in liquidazione,sulla base di tre motivi: 1) la nullità del contratto di mutuo fondiario posto a base dell’esecu- zione forzata, per violazione del parametro percentuale previ- sto dall’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico delle Leggi Bancarie: TULB);
2) l’inefficacia dell’ipoteca iscritta a garanzia del predetto mutuo, per inesi- stenza del bene ipotecato, essendo il terreno oggetto della ga- ranzia già “trasformato”, al momento della concessione della garanzia stessa, in un fabbricato in corso di costruzione;
3) la Ric. n. 5952/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 inopponibilità, agli acquirenti degli immobili realizzati sul ter- reno gravato da ipoteca, delle erogazioni dell’importo concesso in mutuo non annotate a margine dell’iscrizione ipotecaria. I motivi di ricorso in esame riguardano il secondo ed il terzo motivo dell’opposizione (il primo motivo dell’opposizione è in- vece oggetto del terzo motivo del ricorso). Tali motivi di opposizione sono stati rigettati dal giudice di primo grado e la corte d’appello, con la decisione impugnata nella presente sede, ha ritenuto inammissibile il gravame dei ricorrenti in relazione agli stessi, per violazione dell’art. 342 c.p.c.. I giudici di secondo grado, in particolare, hanno fatto presente che il tribunale: a) aveva rigettato il motivo relativo all’ineffica- cia dell’ipoteca per inesistenza del bene ipotecato, osservando che nell’atto di concessione della garanzia era espressamente evidenziato che i fabbricati insistenti sul terreno oggetto della stessa erano in corso di costruzione, che anzi il mutuo era stato concesso proprio allo scopo di finanziare tale costruzione e che lo stesso art. 2826 c.c. prevede, in tal caso, che la garanzia sia presa con riguardo al terreno;
b) aveva rigettato il motivo re- lativo alla mancata annotazione a margine dell’iscrizione ipote- caria degli atti di erogazione delle somme concesse a mutuo, osservando che la predetta annotazione non incide sulla validità o sulla opponibilità della garanzia, essendo necessaria al solo fine della collocazione degli interessi nel medesimo grado del capitale. Tanto premesso, la corte territoriale ha ritenuto le prospetta- zioni contenute nell’atto di appello non idonee «a confutare, specificamente, la rispettiva ratio decidendi adottata dal primo giudice, non contrapponendosi effettivamente alla concreta motivazione della sentenza impugnata, considerato che l’appel- lante non ha puntualmente confutato tale ratio». Ric. n. 5952/2020 –Sez. 3 – A d. 13 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 Secondo i ricorrenti, al contrario, il loro appello era sufficiente- mente specifico.
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