Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2012, n. 13190
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L'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, e poi ritornata "in bonis" grazie all'annullamento del decreto di liquidazione, ha facoltà di proseguire tutti i giudizi iniziati o proseguiti dal commissario liquidatore che non esprimano posizioni di interessi riferibili alla massa dei creditori, come, ad esempio, le azioni recuperatorie di crediti.
La cessazione dello stato di liquidazione coatta amministrativa di una impresa assicuratrice, in conseguenza dell'annullamento giurisdizionale del d.m. di messa in liquidazione, determina il venir meno, con effetto "ex nunc" della capacità processuale del commissario liquidatore, con la conseguenza che i giudizi in cui questi sia parte devono essere dichiarati interrotti.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Presidente -
Dott. P G B - Consigliere -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. B G L - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6217/2010 proposto da:
EDERA COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI SPA IN LCA 02593450584, in persona del Commissario Liquidatore Dott. D F, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell'avvocato I G, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Z A ZPPGST58H18H501A, in persona del legale rappresentante e socio amministratore Z A e del signor Z A, L A A S, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell'avvocato B A, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato B C M giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1576/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/04/2009;
R.G.N. 5524/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2012 dal Consigliere Dott. G L B;
udito l'Avvocato GREGORIO IANNOTTA;
uditi gli Avvocati ANSELMO BARONE, CARLO MARIA BARONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, e ha concluso per inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso depositato il 12 luglio 2001 la società semplice "Luciano, Augusto e Alessandra", in persona del suo socio amministratore A Z e quest'ultimo proposero opposizione nel procedimento per espropriazione presso terzi iscritto al n. 716/2001 R. Es. del Tribunale di Frosinone, iniziato con pignoramento effettuato ad istanza della s.p.a. L'Edera Compagnia Italiana di Assicurazioni in l.c.a. (d'ora innanzi L'Edera in l.c.a.) presso il terzo Banca della Ciociaria S.p.A., avente ad oggetto le somme depositate su un libretto di deposito a risparmio acceso presso lo stesso istituto di credito. La società pignorante era depositaria di numero 600.000 azioni della società COMAUTO S.p.A., costituite in pegno da una società terza, a garanzia di un mutuo concesso alla società opponente dalla società L'Edera Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A..
I ricorrenti, a fondamento dell'opposizione, dedussero la carenza di legittimazione attiva del Commissario liquidatore della società pignorante, essendo stata dichiarata l'inesistenza giuridica del D.M. 29 luglio 1997, col quale il Ministero dell'Industria aveva disposto
la l.c.a. della società L'Edera;
la nullità del pignoramento per l'inefficacia del precetto, nonché per il mancato rispetto del termine dilatorio previsto dagli artt. 543 e 501 cod. proc. civ.;
l'impignorabilità della somma portata dal libretto di risparmio, in quanto vincolata all'ordine del giudice delegato del Tribunale fallimentare di Roma;
l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione, a causa del diritto di ritenzione spettante al debitore, per non avere il creditore pignoratizio restituito i beni dati in pegno (a fronte dell'offerta di pagamento della debitrice), e comunque per non avere sottoposto tali beni ad esecuzione ex art. 2911 cod. civ.;
la non spettanza degli interessi, stanti la mora del creditore e la nullità del patto relativo ad interessi sopra il tasso soglia.
Costituitosi il contraddittorio, L'Edera in l.c.a. resistette all'opposizione, contestandone tutti i motivi.
1.1.- Il Tribunale di Frosinone, all'esito di istruttoria documentale, con sentenza n. 312 del 7 aprile 2004, rigettò l'opposizione all'esecuzione e dichiarò inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi (così qualificando i motivi di opposizione concernenti la nullità del pignoramento per inefficacia del precetto e per mancato rispetto dei termini dilatori, nonché l'esistenza dello jus retentionis del debitore e la mancata osservanza dell'art.2911 cod. civ.);
compensò le spese di lite.
2.- Proposto appello da parte degli opponenti, e costituitasi anche nel giudizio di secondo grado L'Edera in l.c.a., la Corte d'Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 9 aprile 2009, ritenuto inammissibile il gravame avverso i capi di sentenza che avevano pronunciato su motivi qualificati come di opposizione agli atti esecutivi, ha accolto l'appello, con riguardo al primo motivo di opposizione all'esecuzione (carenza di legittimazione attiva del Commissario liquidatore della società L'Edera in l.c.a.) ed, in riforma dell'impugnata sentenza, ha dichiarato la nullità del pignoramento presso terzi eseguito dalla società L'Edera in l.c.a. in data 30.6-2.7.2001 ed iscritto al n. 716/01 R. Es. del Tribunale di Frosinone;
ha compensato per intero tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
3.- Avverso la sentenza della Corte d'Appello, L'Edera in l.c.a. propone ricorso per cassazione, con un unico mezzo, articolato in due distinte censure ed assistito dal quesito di diritto e dall'indicazione del fatto controverso ex art. 366 bis cod. proc. civ., secondo inciso, contrassegnati rispettivamente con i numeri 1)
e 2) delle pagine 21 e 22 del ricorso.
Resistono con controricorso la società semplice "Luciano Augusto Alessandra", in persona del legale rappresentante e socio amministratore A Z, nonché quest'ultimo in proprio. Entrambe le parti hanno depositato documenti ex art. 372 cod. proc. civ., e memorie ex art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente va delibata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai resistenti sia perché nell'unico motivo di ricorso troverebbero contestuale formulazione censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi di motivazione, in contrasto con la regola di chiarezza posta dall'art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis;
sia perché l'unico motivo sarebbe assistito da ben quattro quesiti, multipli e/o cumulativi, a loro volta prospettanti sia violazione di legge che vizi di motivazione;
sia perché i quesiti articolati sub 1, prospettanti violazioni di legge, si risolverebbero in enunciazioni generiche, inconferenti ed astratte, disancorate dai peculiari ed effettivi termini della fattispecie controversa e manifestamente inidonee ad evidenziare i pretesi errori della sentenza impugnata in relazione alla vicenda in discussione;
sia, infine, perché i quesiti articolati sub 2), a corredo della denuncia dei vizi di motivazione, non conterrebbero l'indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe stata omessa o contraddittoria ne' l'esposizione delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione. 1.1.- L'eccezione va rigettata.
Quanto al primo ed al secondo rilievo è sufficiente richiamare il principio per il quale è ammissibile il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d'impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all'altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. S.U. n. 7770/09). Nè l'ammissibilità del ricorso è esclusa, come sostenuto col secondo rilievo, perché nel caso di specie si avrebbero quattro quesiti, c.d. multipli o cumulativi. Intanto, la ricorrente ha distinto l'adempimento dell'art. 366 bis cod. proc. civ., tra vizio di violazione di legge, cui si riferisce il quesito di diritto, articolato in due proposizioni, sub 1) di pag. 21 e vizio di motivazione, cui si riferisce l'indicazione dei fatti controversi, articolata in due proposizioni, sub 2) di pag. 22.
A ciò si aggiunga che sia il quesito di diritto sub 1) che l'indicazione sub 2), pur formulati ognuno in più punti, sono ammissibili in quanto consistono in due proposizioni ciascuno, tra loro rispettivamente correlate, tali che, per la loro funzione unitaria, sotto il profilo logico e giuridico, risultano idonee a far comprendere, rispettivamente, la violazione di legge denunciata ed il principio di diritto di cui si invoca l'applicazione (cfr. Cass. n. 26737/08) ed i fatti controversi sui quali la motivazione si assume viziata.
1.2.- Quanto al rilievo relativo al quesito sub 1), va evidenziato che le due parti di cui esso si compone si integrano reciprocamente e sintetizzano, nella prima, l'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata (per avere "valorizzato" le sentenze di legittimità nn. 22492 e 22493 del 2006 così accogliendo "l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società L'Edera s.p.a., in persona del suo Commissario liquidatore, Dott. F D, riconoscendo a quest'ultimo la sola legittimazione passiva") e, nella seconda, la regola di diritto che, ad avviso della ricorrente, si dovrebbe applicare al caso di specie (individuati, l'una, mediante il rinvio alla sentenza a Sezioni Unite n. 27346 del 2009, che è più che sufficiente a rendere idoneo il quesito, in quanto trattasi di sentenza pronunciata proprio relativamente alla fattispecie per cui è controversia e -secondo la ricorrente- da applicarsi per ciò solo in via diretta;
l'altro, mediante l'espresso riferimento alla "nullità del pignoramento eseguito alle date 30 giugno - 2 luglio 2001, pur in assenza di una sentenza di accertamento della giuridica inesistenza del D.M. 21 luglio 1997 di messa in liquidazione coatta amministrativa de L'Edera s.p.a. passata in giudicato e valevole erga omnes" alla cui dichiarazione sarebbe stato appunto ostativo il principio di diritto della sentenza a S.U. anzidetta).
1.3.- Quanto all'ultimo rilievo dei resistenti, il quesito indica chiaramente quali siano i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume omessa od insufficiente: in primo luogo, le ragioni per le quali si è preferita la soluzione posta a base della decisione piuttosto che "...l'applicabilità della teoria del funzionario di fatto";
in secondo luogo, il fatto che la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.