Cass. civ., sez. V trib., ordinanza interlocutoria 12/04/2023, n. 09679
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igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 14191/2016proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente- contro S s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti G F e F F, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. A D I, in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 287, giusta procura a margine del controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la SICILIA, n. 1774 / 18 / 15 , depositata in data 2 8 aprile 2015 , non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 5 gennaio 2023dal Consigliere L C;RITENUTO CHE 1.L'Agenzia delle Entrate, al termine di una verifica fiscale effettuata nei confronti della società S s.p.a., notificava, in data 25 giugno 2003, processo verbale di constatazione contenente numerosi rilievi fiscali per l'anno d'imposta 1999, che scaturivano da un'operazione negoziale che si era conclusa tra le società S s.p.a.,Ericsson s.p.a. e Sieti s.r.l.. 2.La Commissione tributaria provinciale di Catania, con sentenza n. 10,depositata in data 27 gennaio 2010, aveva accolto parzialmente il ricorso presentato dalla società contribuente (che non aveva impugnato il rilievo relativo agli ammortamenti indeducibili per lire 6.000.000), aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, in ordine ai rilievi afferenti alle variazioni in diminuzioni non deducibili (lire 27.351.228.300), ai contributi in conto esercizio non contabilizzati (lire 9.640.000.000), alle variazioni in diminuzioni disconosciute per perdite di capitali (lire 2.956.000.00) e per utilizzo fondo rischi (lire 2.792.405.000), alle sopravvenienze passive (lire 7.837.623.278) elo aveva rigettato nel resto ( svalutazioni rimanenze finali per lire 2.643.635.070 e spese di ammortamento non deducibili per lire 418.274.825). 3.La Commissione tributaria regionale, adita da entrambe le parti, ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e ha accolto l'appello incidentale della società S s.p.a., riconoscendo le perdite su crediti per vecchie lire 1.024.364.448 e la svalutazione di lire 2.634.635.000 per le rimanenze finali. 4.I giudici di secondo grado, a sostegno della decisione assunta, hanno affermato che: -) l'appello dell'Amministrazione finanziaria non era fondato, essendo condivisibili e le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che si richiamavano integralmente;-) in particolare, e con riferimento alla sentenza, era plausibile l'interpretazione sulla natura di finanziamenti di cui al punto;-) la motivazione dei punti sub 2 e 3, escluso il profilo delle perdite su creditiera ineccepibile , sottolineando la cessione pro soluto dei crediti;-) era plausibile l'assunto di cui al punto 4;-) era fondato l'appello incidentale della società per quanto sub a) per l'obbiettivo motivo svolto e per quanto sub b) trattandosi di adempimento conforme al bilancio civilistico.
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