Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2021, n. 46398
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VO LE nato a [...]( ROMANIA) il 23/08/1962 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv.FIORE ANGELO del foro di LATINA anche in sostituzione dell'avvocato FIORE DANIELA ARMIDA (come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza) in difesa della parte civile SC MAURO, che insiste per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni e nota spese;
udito l'avvocato LAURETTI GIOVANNI del foro di LATINA in difesa di VO LE, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna alla pena di anni 3 di reclusione ed al risarcimento del danno (da liquidarsi in separata sede) nei confronti delle parti civili, con sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni 2, emessa all'esito di nuovo giudizio, celebratosi dopo l'annullamento della Suprema Corte, intervenuto per un vizio formale (omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato), nei confronti di VO AL per il reato di cui all'art. 589 cod.pen. (per avere cagionato, in data 23 aprile 2007, alle ore 21,50, alla guida del suo veicolo, la morte del motociclista TE TT, con il quale collideva in Aprilia, all'incrocio tra Via Mascagni con Via Aldo Moro, con colpa consistita nella velocità superiore ai limiti ed inadeguata all'orario notturno, pari a circa 93,84 Km/h, che gli impediva di evitare l'altro mezzo sopraggiunto a circa 20km).
2.Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1) la violazione di legge ed il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che VO AL fosse il conducente dell'auto, senza una esaustiva risposta alle censure difensive sul punto, in base alle deposizioni alquanto vaghe ed equivoche dei testi GG, GH e FA, nonostante la dichiarazione di BU NE NA (mai escussa nel procedimento in esame, ritenendosi il suo reperimento onere della difesa), che ha ammesso la condotta di guida;
2) l'erronea applicazione degli artt. 41, 589 cod.pen., 2054 cod.civ. e 192 cod.proc.pen. ed il vizio di motivazione nella parte in cui, rigettando la richiesta di rinnovazione istruttoria, la sentenza, senza svolgere alcun giudizio
contro
-fattuale, esclude il concorso di colpa della vittima, nonostante la contestata (e ben più grave) violazione dell'obbligo di dare la precedenza, ed afferma che, a prescindere da tale condotta, il