Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/01/2022, n. 00482
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13713/2015 R.G. proposto da RISTOGEL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. A A, e con lo stesso elettivamente. do icilia0 in Roma, IO a- I o vr-t o v1 li\ 3. 4- k ,Et e 23it o L- a-re I ,1 Largo Arenula n. .341, presso lo studio dell'Avv.', ennaro erra i.
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato
- controricorrente -
Contro
EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. G C i, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via A. Gramsci n. 36, presso lo studio dell'Avv. M d T
- controricorrente -
Avverso la sentenza n. 10365/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 10 dicembre 2014. 42 0-ftA Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del pr—dì-~ 2021 dal Consigliere R R;
Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M V, formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali chiede il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1. Nel maggio 2012 venne notificata alla Ristogel s.r.I., quale «società beneficiaria e responsabile in solido con la società scissa Complesso Polivalente Rossana s.r.I.», cartella di pagamento, emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, causalmente ascritta ad omesso versamento dell'IRAP (maggiorata di sanzioni ed interessi) relativa al periodo d'imposto 2008, annualità antecedente alla scissione, avvenuta nel settembre 2009. 2. L'impugnativa giurisdizionale della società Ristogel s.r.l. venne parzialmente accolta dal giudice di prime cure, il quale escluse la responsabilità solidale per il debito tributario maturato in capo alla pregressa società, dichiarando invece dovuta la somma (e, pertanto, corretta la pretesa azionata) imputata alle sanzioni, entro i limiti del valore effettivo del patrimonio netto corrisposto all'esito della scissione parziale.
3. Adita con appello dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato in toto la domanda del contribuente, affermando r.g. n. 137 mois 2 Cons. est! Rfàete R che la società beneficiaria della scissione, quantunque parziale, è tenuta in solido al pagamento del debito tributario
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato
- controricorrente -
Contro
EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. G C i, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via A. Gramsci n. 36, presso lo studio dell'Avv. M d T
- controricorrente -
Avverso la sentenza n. 10365/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 10 dicembre 2014. 42 0-ftA Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del pr—dì-~ 2021 dal Consigliere R R;
Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M V, formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali chiede il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1. Nel maggio 2012 venne notificata alla Ristogel s.r.I., quale «società beneficiaria e responsabile in solido con la società scissa Complesso Polivalente Rossana s.r.I.», cartella di pagamento, emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, causalmente ascritta ad omesso versamento dell'IRAP (maggiorata di sanzioni ed interessi) relativa al periodo d'imposto 2008, annualità antecedente alla scissione, avvenuta nel settembre 2009. 2. L'impugnativa giurisdizionale della società Ristogel s.r.l. venne parzialmente accolta dal giudice di prime cure, il quale escluse la responsabilità solidale per il debito tributario maturato in capo alla pregressa società, dichiarando invece dovuta la somma (e, pertanto, corretta la pretesa azionata) imputata alle sanzioni, entro i limiti del valore effettivo del patrimonio netto corrisposto all'esito della scissione parziale.
3. Adita con appello dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato in toto la domanda del contribuente, affermando r.g. n. 137 mois 2 Cons. est! Rfàete R che la società beneficiaria della scissione, quantunque parziale, è tenuta in solido al pagamento del debito tributario
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