Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/06/2005, n. 13294

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In tema di compravendita , l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva - sostitutiva (novazione oggettiva: art. 1230 cod. civ.) dell'originaria obbligazione di garanzia (art. 1490 cod. civ.), ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ., ai fini dell'esercizio delle azioni (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore (art. 1492 cod. civ.),sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 cod. civ.); infatti, solo in presenza di un accordo delle parti (espresso o "per facta concludentia"), il cui accertamento è riservato al giudice di merito, inteso ad estinguere l'originaria obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l'impegno del venditore di eliminare i vizi dà luogo ad una novazione oggettiva.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/06/2005, n. 13294
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13294
Data del deposito : 21 giugno 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. V A - Consigliere -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. E A - rel. Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. D N L - Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 7629/01 proposto da:
LITSTAMPA s.r.l. (già LITSTAMPA s.p.a.), in persona del suo Amministratore unico p.t. Sig. GIANCARLO BOSSI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ceracchi n. 35, presso lo studio dell'Avv.

VELOTTI

Bruno, che la difende unitamente all'Avv. PORRELLO R come da procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
SITURA DELLA TRRE s.a.s., in persona del suo legale
rappresentante p.t. Sig. PIERMARIO DELLA TRRE, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 146, presso lo studio dell'Avv.

SPAZIANI TESTA

Ezio che unitamente all'Avv.

MUNARI

Sergio la difende come da procura in calce al controricorso;



- controricorrente -


per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 344/00 in data 08.02.2000/15.02.2000;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.04.2005 dal Cons. Dott. Antonino Elefante;

Sentito l'Avv. R Porrello per la ricorrente e l'Avv. Ezio Spaziani Testa per la controricorrente;

Udito il P.M. in persona dell'Avv. Generale Dott.

PALMIERI

Raffaele che ha concluso per la restituzione degli atti alla sezione semplice e, in subordine, per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENT DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.12.1987, la T D T s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi.
Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301.
Proponeva appello la soc. Litostampa, deducendo fra l'altro che l'obbligazione di garanzia prevista dall'art. 1490 c.c. si era estinta per novazione in considerazione della nuova obbligazione assunta dalla venditrice che, nel riconoscere l'esistenza dei vizi, si era impegnata ad eliminarli: pertanto non erano esperibili i rimedi di cui all'art. 1492 c.c., in particolare l'actio quanti minoris, ma se mai soltanto quella di risarcimento del danno per inadempimento della nuova obbligazione.
Con sentenza n. 344/00 dell'8/15.02.2000, la Corte d'appello di Milano rigettava l'impugnazione, osservando, per quel che qui rileva, che il riconoscimento dei vizi con l'impegno di eseguire le riparazioni necessarie ad eliminarli non da luogo di per sè alla novazione dell'intero contratto di vendita, se non sia provata in concreto la volontà delle parti di sostituire al rapporto originario un nuovo rapporto con diverso oggetto o titolo, come richiesto dagli artt. 1230 e 1231 c.c.. Pertanto, non sussistendo la novazione della originaria obbligazione di garanzia del venditore per i vizi, rimane fermo l'iniziale contratto di compravendita, conseguentemente, ove, gli interventi riparatori restino senza esito, ovvero abbiano un effetto inidoneo ad eliminare il sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni delle parti, il compratore conserva il diritto di domandare a sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Contro tale sentenza la soc. Litostampa ha proposto ricorso per cassazione, al quale la soc. T D T ha resistito con controricorso.
La seconda sezione civile, con ordinanza del 16.12.2003, ha rilevato la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti in ordine alla riconducibilità dell'impegno assunto dal venditore di eliminare i vizi della cosa venduta nell'ambito della novazione oggettiva dell'obbligazione di garanzia.
Per la composizione del contrasto, il Primo Presidente, ai sensi dell'art. 374, 2 comma, c.p.c., ha rimesso la questione alle sezioni unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Il ricorso contiene tre motivi.
a) Il primo motivo riguarda la violazione e falsa applicazione degli artt. 1492, 1495 e 1230 c.c.. Sostiene la ricorrente che a seguito della novazione dell'originaria obbligazione di garanzia per effetto dell'impegno assunto dal venditore di riparare la cosa difettosa, non era ammissibile l'azione di riduzione del prezzo, riconducibile, ai sensi dell'art. 1490 c.c., esclusivamente alla garanzia per vizi: nel caso di inadempimento della nuova obbligazione - assunta dal venditore in sostituzione di quella di garanzia e non rientrante per il suo contenuto fra quelle derivanti dal contratto di compravendita - il rimedio esperibile era soltanto quello del risarcimento del danno.
b) Il secondo motivo concerne la violazione e falsa applicazione degli artt. 1492 e 1495 c.c. sotto un diverso profilo. La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver - nel ritenere ammissibile il rimedio della riduzione del prezzo nel caso di inadempimento della nuova obbligazione assunta dal venditore - erroneamente applicato il principio di diritto formulato dalla Suprema Corte (con la decisione richiamata: Cass. 27.11.1985, n. 5889), secondo cui il compratore può chiedere, ai sensi dell'art. 1455 c.c., la risoluzione del contratto: tale norma esclude l'actio quanti minoris. c) Il terzo motivo attiene alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.. La ricorrente deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto l'esistenza del giudicato in ordine all'ammissibilità dell'azione quanti minoris, senza considerare che aveva formato oggetto dell'appello da essa proposto.

2. In relazione ai primi due motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, l'ordinanza di remissione ha rilevato l'esistenza di un contrasto all'interno della giurisprudenza di questa Corte nei seguenti termini.


2.1. Con pronunce conformi la Suprema Corte ha affermato e ribadito che, qualora il venditore riconosca la sussistenza di difetti della prestazione eseguita ed assuma, in luogo dell'obbligazione di garanzia rientrante nell'originario contratto, l'obbligo di eliminare i vizi stessi, si configura a carico di tale parte un'obbligazione nuova ed autonoma (rispetto a quella di garanzia), non soggetta ai termini di prescrizione e decadenza previsti dalla disciplina del contratto di vendita (art. 1495 c.c.), restando soggetta all'ordinaria prescrizione decennale (v., fra tante, Cass. 19.6.2000, n. 8294;
12.5.2000, n. 6089;
11.5. 2000, n. 6036;
24.4.1998, n. 4219
;

29.8.1997, n. 8234;
20.2. 1997, n. 1561;
12.6.1991, n. 6641).

2.2. Tali pronunce appaiono in contrasto con altre dalle quali, con riferimento all'istituto della novazione oggettiva in generale (art. 1230 c.c.), si ricava il principio costantemente ribadito dalla Corte
di Cassazione, secondo il quale l'effetto estintivo dell'obbligazione, che è proprio della novazione, presuppone sempre - anche se si acceda alla concezione più ampia della novazione medesima, che la ravvisa in ogni ipotesi di mutamenti di carattere quantitativo dell'oggetto o di modifiche di modalità o di elementi di una medesima prestazione - che sia accertata comunque la sussistenza dell'animus novandi, che deve essere provato in concreto (Cass. 12.9.2000, n. 12039;
14.7.2000, n. 9354
);
con l'ulteriore corollario che la modifica dell'oggetto del contratto integra una novazione quando da effettivamente luogo ad una nuova obbligazione incompatibile con il persistere dell'obbligazione originaria, e non anche quando le parti regolino semplicemente le modalità relative all'esecuzione dell'obbligazione preesistente, senza alterarne l'oggetto ed il titolo (Cass. 22.5.1998, n. 5117;
7.3.1983, n. 1676
).

2.3. Secondo l'ordinanza di remissione, ove si ritengano applicabili i principi enunciati nelle sentenze da ultimo citate, sarebbe quanto meno problematico aderire alla soluzione offerta dalle pronunce più sopra menzionate ed ai criteri dalle stesse indicati, con riguardo alla ritenuta novazione dell'obbligazione discendente dall'art. 1490 c.c. a carico del venditore e alle conclusioni che ne sono state
tratte, in punto di inammissibilità dell'azione di riduzione ex art. 1492, comma 1, c.c., nel caso di riconoscimento dei vizi della cosa
venduta e di assunzione dell'obbligo di eliminarli;
sembrando tutt'altro che ragionevole ritenere "novata" l'originaria obbligazione del venditore, che pertanto non sarebbe più quella di cui all'art. 1490 c.c., con conseguente impossibilità per l'acquirente di esperire le azioni di garanzia offertegli dalla legge, pur in totale carenza dell'animus novandi e della causa novandi, che ne costituiscono elementi imprescindibili.

3. Il contrasto giurisprudenziale rilevato con l'ordinanza di remissione è, in sostanza, se comporti novazione dell'originaria obbligazione di garanzia l'impegno del venditore di eliminare i vizi della cosa consegnata, con conseguente preclusione dell'esperibilità delle azioni edilizie, in particolare di quella di riduzione del prezzo (actio quanti minoris).


3.1. Prima di procedere all'esame del contrasto nei termini in cui è stato enunciato, è opportuno effettuare una, sia pur sintetica, ricognizione dell'orientamento della Corte e della dottrina, partendo dalle norme codicistiche, in tema di obbligazione di garanzia per vizi della cosa venduta e in relazione all'istituto della novazione.

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