Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2022, n. 47118
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STANTE FRANCESCO nato a PESCARA il 03/02/1984 avverso l'ordinanza del 05/04/2022 del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere S A;lette le conclusioni del PG F R P che ha concluso per l'annullamento con rinvio;dato avviso al difensore;RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di F S di revoca ex art. 669 cod. proc. pen. di quattro sentenze di condanna (1. Tribunale di Pescara in data 8 novembre 2017;2. Tribunale di Pescara in data 7 giugno 2016;3. Corte d'appello di L'Aquila in data 2 novembre 2020;4. Corte d'appello di L'Aquila in data 2 maggio 2019), accogliendo la richiesta limitatamente alla condanna per il reato di cui all'art. 76, comma 3, decreto legislativo n. 159 del 2011 giudicato con la sentenza di cui al n. 3, evidenziando l'insussistenza dei presupposti per riconoscere il bis in idem. 2. Ricorre F S, a mezzo del difensore avv. A C, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento della unicità dei fatti di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, giudicati con le sopra richiamate sentenze, e ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta relativa al bis in idem per i reati di cui all'art. 75 del medesimo decreto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il giudice dell'esecuzione, dopo avere premesso che l'imputato è stato condannato con le sopra richiamate sentenze per la violazione dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e che detto reato è stato considerato in sede di cognizione come permanente con riferimento a periodi parzialmente coincidenti tra loro, ha erroneamente affermato che «in questa sede esecutiva non è possibile l'attività interpretativa delle decisioni allo scopo di valutare se risultino implicitamente giudicati fatti non espressamente compresi nell'ambito spazio temporale dell'imputazione, cosicché può ritenersi la violazione del principio del divieto di nuovo giudizio esclusivamente per le condotte che rientrino esattamente nell'ambito temporale oggetto di giudizio dell'altra sentenza». L'argomento è errato perchè contrasta con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
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