Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/10/2003, n. 14629

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In materia di sospensione del procedimento amministrativo disciplinare degli avvocati e di prescrizione dell'azione disciplinare, non è prevista la sospensione necessaria del procedimento, in attesa della definizione del processo penale promosso per gli stessi fatti nei confronti del professionista, con il conseguente effetto interruttivo permanente dei termini, fino al passaggio in giudicato della sentenza penale, ai sensi dell'art. 298 cod. proc. civ. e 159, secondo comma, cod. pen. In base all'art. 295 cod. proc. civ., a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, infatti, la sospensione è necessaria soltanto quando la previa definizione dell'altra controversia (quella penale) sia imposta da un'espressa previsione di legge ovvero quando la sua decisione, per il carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile presupposto logico - giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato: ragione entrambe escluse nel caso di specie. Pertanto, la natura facoltativa della sospensione del procedimento disciplinare, in applicazione della regola della sua pronta definizione, può determinare solo una interruzione, con effetti istantanei, del termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare, di cui all'art. 51 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che, nella materia , la sospensione del procedimento disciplinare non è imposta dalla legge ne' esiste una disposizione che stabilisca un rapporto di pregiudizialità tecnico - giuridica fra il processo penale ed il procedimento disciplinare, con il dettato dell'assoluta prevalenza della sentenza penale sulla decisione disciplinare: non l'art. 44, primo comma, RDL n. 1578 del 1933, ne' l'art. 211 delle norme di attuazione del cod. proc. pen., ne' l'art. 653 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge n. 97 del 2001).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/10/2003, n. 14629
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14629
Data del deposito : 1 ottobre 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D P M - Presidente di Sez. f.f. -
Dott. P G - rel. Consigliere -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. T R M - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C F P, elett.te dom.to in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 177 (casa Milillo), rappresentato e difeso dall'Avv. C R in forza di procura speciale in calce al ricorso per cassazione.

- ricorrente -

contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MATERA e PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

per l'annullamento della decisione del Consiglio Nazionale Forense n. 34 del 17 maggio 2000;

sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2003 dal Consigliere Relatore Dott. G P;

udito l'Avv. Avv. C R per il ricorrente;

udito il P.M., nella persona del Dott. R P, Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di comunicazione trasmessa dalla locale Procura della Repubblica, che aveva promosso azione penale nei confronti dell'Avv. Francesco Pantaleo C per i reati di cui all'art. 521 c.p., all'art. 542 c.p., n. 1 e n. 2 e all'art. 527 c.p., commessi nella qualità di docente presso un istituto tecnico commerciale, il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Matera, con decisione del 5 novembre 1991, deliberava di sottoporre il professionista a procedimento disciplinare per gli stessi fatti contestati in sede penale e ritenuti idonei a ledere la reputazione, la dignità e il decoro dell'incolpato.
Dato inizio al procedimento, con decisione del 12 marzo 1992, notificata all'interessato il 17 marzo successivo, ne veniva deliberata la sospensione in attesa della definizione del processo penale.
Essendo stata emessa dal Tribunale di Matera sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale veniva applicata al C la pena di anni uno e mesi sei di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale, con decisione del 28 dicembre 1998, notificata all'incolpato il 26 gennaio 1999, veniva disposta la prosecuzione del procedimento disciplinare, che si concludeva con decisione del 21 settembre 1999, con la quale al professionista, che veniva dichiarato responsabile degli addebiti contestatigli, veniva inflitta la sanzione della cancellazione dall'albo. Il C proponeva ricorso, che veniva rigettato dal Consiglio Nazionale Forense con decisione del 17 maggio 2000. Il Consiglio Nazionale Forense, nel disattendere l'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare - dedotta dall'incolpato sotto il profilo che dal giorno in cui gli era stata comunicata la delibera avente per oggetto la sospensione del procedimento (17 marzo 1992) a quello in cui gli era stata notificata la successiva delibera con la quale ne era stata disposta la prosecuzione (26 gennaio 1999) era ampiamente decorso il termine di cinque anni previsto dall'art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 - osservava che, ai sensi dell'art. 298 c.p.c. e dell'art. 159 c.p., in relazione all'art. 3 c.p. (e anche a voler seguire la sentenza delle SEZIONI UNITE CIVILI della Corte di Cassazione n. 372 del 30 giugno 1999), la disposta sospensione del procedimento aveva determinato, a sua volta, la sospensione del termine prescrizionale (previo congelamento della decorrenza), dato che, riguardo al tempo in cui era cessata la permanenza dei fatti addebitati (18 marzo 1991), l'interruzione con effetto istantaneo si era verificata solamente con la comunicazione di inizio del procedimento (8 novembre 1991). Il Consiglio poi rilevava che nel procedimento svoltosi davanti al Consiglio dell'Ordine di Matera non era stato violato il diritto di difesa - per il fatto che il difensore di ufficio del C, che aveva rinunciato all'incarico per ragioni di salute, non era stato sostituito - dato che la legge professionale prevede che l'incolpato, dotato di capacità tecniche, possa difendersi da solo;
e, nel merito, che i fatti addebitati erano stati provati dalle testimonianze assunte, mentre doveva ritenersi congrua la sanzione della cancellazione dall'albo, in luogo di quella della radiazione, proprio perché l'incolpazione atteneva all'attività extraprofessionale del professionista.
Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il C, che ha dedotto quattro distinti motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Con ordinanza del 20 ottobre 2000, in accoglimento dell'istanza dedotta dal ricorrente, da parte di queste SEZIONI UNITE CIVILI è stata disposta la sospensione della decisione resa dal Consiglio Nazionale Forense.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo dell'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, e deduce che il Consiglio Nazionale Forense avrebbe errato nel rigettare la sua eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare, non avendo considerato che dal giorno in cui gli era stata notificata la decisione inerente alla sospensione del procedimento (17 marzo 1992) a quello in cui gli era stata notificata la citazione a comparire dopo la conclusione del processo penale (26 gennaio 1999) era ampiamente decorso il termine di cinque anni previsto dal suddetto art. 51. Sostiene, al riguardo, il medesimo ricorrente che nella decisione impugnata non è stato tenuto conto del principio giurisprudenziale secondo cui gli atti interruttivi della prescrizione, previsti dall'art. 2943 c.c., hanno efficacia istantanea e non permanente, mentre del tutto errata è il richiamo fatto dal Consiglio Nazionale Forense all'art. 298 c.p.c. e all'art. 159 c.p.p., non essendo tali norme attinenti al procedimento
disciplinare.
Questo motivo è fondato.
Nella decisione impugnata è stato affermato che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera aveva disposto la sospensione del procedimento disciplinare istaurato a carico del C "ritenendo opportuno attendere la definizione del procedimento penale" già promosso nei confronti del professionista. Con l'uso del termine opportuno il giudice del merito, come deve intendersi, ha mostrato di ritenere che la sospensione del procedimento disciplinare, a causa della pendenza del processo penale, fosse stata disposta dal Consiglio dell'Ordine territoriale in via facoltativa e non necessaria, che cioè alla fattispecie non fossero

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