Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2023, n. 03457

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2023, n. 03457
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03457
Data del deposito : 26 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZAROnel procedimento a carico di: IGNOTI avverso l'ordinanza del 17/05/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G F;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PIETRO GAETA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 maggio 2022 il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro ha restituito gli atti al Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, che aveva avanzato richiesta di archiviazione del procedimento (pendente a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 494 cod. perì.), ritenendo che la persona offesa dal reato avesse ritualmente chiesto di essere avvisata della detta richiesta (art. 408, comma 2, cod. pen.) e che in atti non vi fosse prova della notifica dell'avviso. Il Pubblico ministero, con nota del 20 maggio 2022, ha disposto nuovamente la trasmissione degli atti al G.i.p, significando che nel caso di specie dagli atti - segnatamente dalla mancata rinuncia all'avviso ex art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen. - non potesse trarsi che la persona offesa aveva chiesto di essere avvisata a mente dell'art. 408, comma 2, cit. Con provvedimento del 24 maggio 2022 il G.i.p. ha ritrasmesso gli atti al Pubblico ministero, ritenendo che l'espressione (contenuta nella denuncia) con la quale la persona offesa aveva dichiarato di non rinunciare alla notifica dell'avviso in discorso fosse da intendere come dichiarazione ex art. 408, comma 2, cit. e ribadendo che, dunque, dovesse darsi corso alla detta notifica.

2. Il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso la statuizione di restituzione, denunciandone l'abnormità sotto il profilo sia strutturale sia funzionale, adducendo che: - il G.i.p. avrebbe in sostanza creato un tertium genus di avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, ulteriore rispetto a quello da effettuarsi ai sensi dell'art. 408, comma 2, cit., nei confronti della persona offesa che ne faccia richiesta, ed a quello da effettuarsi in ogni caso, quando si procede per i reati contemplati dall'art. 408, comma 3-bis, cit. (ossia quelli commessi con violenza alla persona e quello di cui all'art. 624-bis cod. pen.) tra i quali
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