Cass. civ., sez. I, ordinanza 19/01/2023, n. 01692
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Testo completo
proposto da F N, M A , M C, M S quali eredi di M A, rappresentati e dife si d a ll’ Avv. S B ed elettivamente domiciliatipresso lo studio dell’avv. M G R , in Roma , via Ovidio, 20 -ricorrente–
Contro
L L, rappresenta to e dife so da l l’ Avv. L P, ed elet tivamente domiciliato presso lo studio dell’avv . S D M,in Roma, Via Pisanelli, 2 -controricorrente – Nonché Fintecna s.p.a (già Iva s.p.a.) rappresentata e difesa dall’ Avv. G G elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Tacito,23 -controricorrente – Oggetto: Brevetto industriale Nonchè R C- Centro Sviluppi Materiali s.p.a. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. G L e P C presso il cuistudio in Roma, Corso Francia,197 è elettivamente domiciliata . Avverso la sentenza delCorte di Appello di Firenze n. 4 4 3 /20 20 del 16.1.2020, pubblicata il 19.2.2020. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9gennaio 2023 dal Consigliere D V;
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del Tribunale di Pisa del 30.6-12.7.93, sulla base del ricorso di A M veniva concesso il sequestro conservativo nei confronti della ETS s.r.l. fino alla concorrenza di £ 300.000.000, mentre veniva rigettata l'istanza di sequestro conservativo nei confronti di L L in proprio e l'istanza di sequestro giudiziario relativamente alla domanda di brevetto n. 01240782, presentata il 27/02/90 a nome di Iva s.p.a. e con l'indicazione di M quale inventore, nei confronti di CSM S.p.a. e di Iva S.p.a. Con sentenza n. 567/11 il Tribunale di Pisa accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice, accertando e dichiarando il M inventore del procedimento perfezionato per la produzione di zeoliti;
dichiarando la titolarità dei diritti di brevetto su tale procedimento in capo all'Iva s.p.a. poi Fintecna s.p.a., con condanna della sola ETS s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore (poi fallita) al pagamento del risarcimento dei danni, in favore del M, pari ad € 170.000,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo. Inoltre,veniva confermato il sequestro conservativo emesso a carico di ETS s.r.l. e rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di Iva s.p.a., con compensazione delle spese di lite tra le parti.Con sentenza n. 599/14 la Corte di Appello di Firenze rigettava sia l’appello principale proposto dal M, (appello avente ad oggetto la dichiarazione della titolarità del brevetto e dei conseguenti diritti patrimoniali, con riconoscimento con efficacia retroattiva del trasferimento al nome dell'appellante del brevetto;
con condanna di L ed Ets a pagare la somma già liquidata di € 170.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
condanna di L, Ets, Iva e Csm al pagamento di quanto dovuto anche a titolo di risarcimento del danno) che quello incidentale proposto dal L (relativamente l'erronea compensazione delle spese di lite) e compensava le spese del grado di giudizio tra le parti. Con sentenza n. 12971/18 la Corte di Cassazione accoglieva il primo e secondo motivo di ricorsodel Malagoti, dichiarando assorbito il terzo, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione. La Corte di Cassazione riteneva che la Corte di Appello aveva dichiarato l'esistenza e la vincolatività del contratto di cessione del brevetto in assenza di prove presuntive dotate di gravità, precisione e concordanza ai sensi dell'art2729 c.c., fondando il proprio giudizio su elementi privi di tali caratteristiche, quale il lungo arco temporale intercorrente tra la presentazione della domanda di brevetto da parte di Iva s.p.a. e la reazione del M e il fax del 15.02.90 dal contenuto non precettivo o dispositivo, ma esclusivamente tecnico- scientifico. Pertanto, la Suprema Corte ha
Contro
L L, rappresenta to e dife so da l l’ Avv. L P, ed elet tivamente domiciliato presso lo studio dell’avv . S D M,in Roma, Via Pisanelli, 2 -controricorrente – Nonché Fintecna s.p.a (già Iva s.p.a.) rappresentata e difesa dall’ Avv. G G elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Tacito,23 -controricorrente – Oggetto: Brevetto industriale Nonchè R C- Centro Sviluppi Materiali s.p.a. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. G L e P C presso il cuistudio in Roma, Corso Francia,197 è elettivamente domiciliata . Avverso la sentenza delCorte di Appello di Firenze n. 4 4 3 /20 20 del 16.1.2020, pubblicata il 19.2.2020. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9gennaio 2023 dal Consigliere D V;
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del Tribunale di Pisa del 30.6-12.7.93, sulla base del ricorso di A M veniva concesso il sequestro conservativo nei confronti della ETS s.r.l. fino alla concorrenza di £ 300.000.000, mentre veniva rigettata l'istanza di sequestro conservativo nei confronti di L L in proprio e l'istanza di sequestro giudiziario relativamente alla domanda di brevetto n. 01240782, presentata il 27/02/90 a nome di Iva s.p.a. e con l'indicazione di M quale inventore, nei confronti di CSM S.p.a. e di Iva S.p.a. Con sentenza n. 567/11 il Tribunale di Pisa accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice, accertando e dichiarando il M inventore del procedimento perfezionato per la produzione di zeoliti;
dichiarando la titolarità dei diritti di brevetto su tale procedimento in capo all'Iva s.p.a. poi Fintecna s.p.a., con condanna della sola ETS s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore (poi fallita) al pagamento del risarcimento dei danni, in favore del M, pari ad € 170.000,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo. Inoltre,veniva confermato il sequestro conservativo emesso a carico di ETS s.r.l. e rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di Iva s.p.a., con compensazione delle spese di lite tra le parti.Con sentenza n. 599/14 la Corte di Appello di Firenze rigettava sia l’appello principale proposto dal M, (appello avente ad oggetto la dichiarazione della titolarità del brevetto e dei conseguenti diritti patrimoniali, con riconoscimento con efficacia retroattiva del trasferimento al nome dell'appellante del brevetto;
con condanna di L ed Ets a pagare la somma già liquidata di € 170.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
condanna di L, Ets, Iva e Csm al pagamento di quanto dovuto anche a titolo di risarcimento del danno) che quello incidentale proposto dal L (relativamente l'erronea compensazione delle spese di lite) e compensava le spese del grado di giudizio tra le parti. Con sentenza n. 12971/18 la Corte di Cassazione accoglieva il primo e secondo motivo di ricorsodel Malagoti, dichiarando assorbito il terzo, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione. La Corte di Cassazione riteneva che la Corte di Appello aveva dichiarato l'esistenza e la vincolatività del contratto di cessione del brevetto in assenza di prove presuntive dotate di gravità, precisione e concordanza ai sensi dell'art2729 c.c., fondando il proprio giudizio su elementi privi di tali caratteristiche, quale il lungo arco temporale intercorrente tra la presentazione della domanda di brevetto da parte di Iva s.p.a. e la reazione del M e il fax del 15.02.90 dal contenuto non precettivo o dispositivo, ma esclusivamente tecnico- scientifico. Pertanto, la Suprema Corte ha
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