Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2019, n. 38255

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2019, n. 38255
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38255
Data del deposito : 16 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AMBROSIO GRAZIELLA nato a VIBO VALENTIA il 01/01/1970 avverso il decreto del 19/09/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere M S V;
lette le conclusioni del PG T E che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 30 dicembre 2015 con il quale era stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro di prevenzione ordinato dal medesimo Tribunale in data 5 dicembre 2015 nei confronti del terzo interessato Graziella D'AMBROSIO, coniuge del proposto G S.

2. Ricorre il terzo interessato Graziella D'AMBROSIO, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. G V, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge per l'apparenza della motivazione in quanto avente carattere meramente autoreferenziale. In particolare, la motivazione è assolutamente carente per quello che riguarda l'elemento di novità caratterizzato dalla sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 3/5/2013 che ha assolto S dal delitto di partecipazione all'associazione mafiosa in relazione al quale era stata disposta la misura di prevenzione. Analogo vizio riguarda la sproporzione patrimoniale, non avendo la Corte d'appello considerato le allegazioni difensive relative: alla documentazione contabile dell'impresa Autoricambi Soriano SRL, da cui emerge un'attività imprenditoriale assolutamente redditizia;
i verbali di assunzione di dichiarazioni ai sensi dell'articolo 391-bis cod. proc. pen. in merito alla circostanza che l'edificazione era stata effettuata mediante «lavori in economia»;
le ricevute delle vincite al gioco per circa 40 milioni di lire, i premi assicurativi incassati per circa C 10.000 e i 50 milioni di lire regalati alla ricorrente dalla di lei madre durante l'epoca di esecuzione dei lavori degli immobili confiscati. Il mancato esame delle allegazioni difensive determina l'assenza della motivazione sulla sproporzione patrimoniale.
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