Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2021, n. 09132

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2021, n. 09132
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09132
Data del deposito : 5 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CI AL n. a Nocera Inferiore il 24/8/1994 avverso l'ordinanza resa dal Gip del Tribunale di Bologna in data 21/10/2020 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del P.g., Dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente all'ordine di imputazione per il delitto ex art. 648 bis cod.pen.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di Bologna, in esito all'udienza camerale fissata ex art. 409, comma 2, cod.proc.pen., disponeva la restituzione degli atti al P.M. e la formulazione dell'imputazione per i delitti di cui agli artt. 640 ter e 648 bis cod.pen. nei confronti di IN LE.

2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del IN, Avv. Roberta Cova, il quale ha dedotto:

2.1 la violazione dell'art. 409, commi 2 e 5, cod.proc.pen. per avere il Giudice per le indagini preliminari imposto al P.m. la formulazione dell'imputazione coatta anche per un reato diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione. La difesa denunzia che il Gip ha ordinato al P.m. la formulazione dell'imputazione coatta non solo per il reato ex art. 640 ter cod.pen. iscritto a carico del IN ma anche per l'ulteriore e diverso reato di cui all'art.