Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/12/2018, n. 31968
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8408-2017 proposto da: IS WI ITALIA SPA in persona del Dott. SIMONE SARTINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO, 34, presso lo studio dell'avvocato CHIARA ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO TURCI, RAFFAELLA VIANELLO giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
2018 contro 2476 MO OS quale legale rappresentante della società FREZZA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BASSANO DEL GRAPPA
24, presso lo studio dell'avvocato MICHELE COSTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADOLFO CHIAVENTONE giusta procura speciale in calce al controricorso;
AZ IN & C. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore RE AI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G.
PORRO
8, presso lo studio dell'avvocato ANSELMO CARLEVARO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO MODESTO PALANDRI, MIRKO SCAPINELLO giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 973/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 28/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
FATTI DI CAUSA
La soc. GN SS s.p.a. convenne in giudizio la DI LS Italia s.p.a. per sentirla condannare -quale mittente di un trasporto di merce diretta a Lagos effettuato dall'attrice- al pagamento di 18.582,49 euro a titolo di controstallie maturate sui due contenitori utilizzati, a seguito del mancato ritiro della merce da parte del destinatario. La DI contestò la domanda eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per avere operato quale mandataria con rappresentanza della EZ s.p.a. e/o della EZ RO UK, negando l'esistenza di accordi circa l'importo della controstallia e lamentando il ritardo con cui era stata effettuata la comunicazione del mancato ritiro della merce, oltre all'eccessiva onerosità delle controstallie addebitate. Nel giudizio venne chiamata in causa la EZ s.p.a., mentre la chiamata della EZ RO UK non andò a buon fine. Costituendosi in giudizio, la EZ s.p.a. contestò la propria legittimazione passiva, assumendo di avere conferito l'incarico allo spedizioniere DI in nome e per conto della EZ RO UK (venditrice della merce). Il Tribunale di Genova rigettò la domanda svolta nei confronti della DI, affermando il difetto di legittimazione passiva della società. Avverso la sentenza propose appello principale la GN SS s.p.a., mentre la DI propose gravame incidentale condizionato chiedendo, per il caso di accoglimento dell'impugnazione principale, la condanna della EZ s.p.a. e/o della EZ RO UK a rimborsare ogni eventuale somma che essa fosse stata dichiarata tenuta a versare alla società SS. La EZ s.p.a. propose anch'essa appello incidentale per sentir accertare l'infondatezza della domanda di manleva avanzata dalla DI.In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Genova ha condannato la DI a pagare alla società SS la somma di 20.510,18 euro (oltre accessori), respingendo invece l'appello incidentale della DI nei confronti della EZ s.p.a. La Corte ha osservato -fra l'altro- che: nella lettera di carico, «nella casellina shipper si legge "DI as agent only REF.VIC 2014002058" senza alcuna altra indicazione;
il numero sopraddetto corrisponde al numero della polizza emessa da DI [...] ed in cui compare come shipper EZ RO UK»;
«una simile indicazione non [vale] affatto come spendita del nome di EZ, che non può ricavarsi da un semplice numero di polizza emessa in un rapporto in cui SS è rimasta estranea;
né pare significativo il fatto che il nome DI sia accompagnato dalla dicitura as agent only dal momento che manca, poi, l'indicazione del mandante per essere, appunto, del tutto insufficiente, alla sua identificazione, il riferimento al numero della polizza»;
quanto, invece, al rapporto fra la DI e la EZ s.p.a., «per quanto sicuramente da tutta la corrispondenza inerente la spedizione