Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17996

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17996
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17996
Data del deposito : 28 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di C E C, nato a Brindisi il 9.2.1973, contro l'ordinanza del Tribunale di Perugia del 25.10.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere P C;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25.10.2022 il Tribunale di Perugia, decidendo sulle istanze di riesame proposte nell'interesse di E C C, S C e G A M, ha confermato il provvedimento con cui il GIP aveva ordinato il sequestro preventivo, preordinato alla confisca per equivalente, dell'importo di euro 1.011.806,56, considerato quale profitto del reato di cui all'art. 640 comma 2, n. 1, cod. pen. contestato al capo F), suscettibile perciò di confisca ai sensi degli artt. 640-quater cod. pen. e 19, comma 1, del D. Lg.vo 231 del 2001;

2. ricorre per cassazione il difensore del C lamentando:

2.1 violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.;
apparenza di motivazione rispetto alle specifiche censure difensive quanto al tema della esatta qualificazione giuridica dell'Ente Poste Italiane spa;
l'interesse all'impugnazione: rileva che il PM aveva chiesto il sequestro preventivo della somma di euro 1.011.806,56, profitto del delitto di truffa aggravata, finalizzato alla confisca ex art. 640-quater cod. pen. e 19, comma 1, D. Lg.vo 231 del 2001;
segnala, perciò, che il tema della individuazione della esatta natura di Poste Italiane spa è essenziale per vagliare la sussistenza del fumus in termini di configurabilità del reato contestato;
sulla natura giuridica dell'Ente Poste Italiane spa: rileva che, a fronte della articolata deduzione difensiva, il Tribunale si è limitato, sbrigativamente, a richiamare una massima della S.C. che, a sua volta, aveva ribadito quanto affermato in una sentenza del 2014 che, per questa ragione, non poteva tener conto del mutamento del quadro normativo, imprenditoriale e giurisprudenziale maturato negli anni seguenti;
segnala, infatti, che al di là dei residui servizi ancora gestiti in esclusiva (ma sino al 2026), Poste Italiane spa opera in settori diversi in regime di libero mercato;
sul piano giurisprudenziale, richiama la decisione della Corte di Giustizia UE del 28.10.2020, assunta su rinvio pregiudiziale del TAR del Lazio, che ha riconosciuto Poste Italiane spa "impresa pubblica" e non "organismo (ente) di diritto pubblico";
sottolinea, inoltre, come gli arresti della giurisprudenza sopra richiamata abbiano valorizzato il dato della partecipazione maggioritaria se non totalitaria dello Stato (tramite il MEF o CDP) nel capitale di Poste Italiane spa, circostanza fattualmente insussistente;
aggiunge che, in ogni caso, la natura di Poste Italiane spa non può essere considerata in maniera unitaria dovendosi di volta in volta verificare la attività delle numerose società in cui è articolata la "holding";
rileva, perciò, che non vi è alcuna ragione perché Poste Italiane spa riceva una tutela maggiore rispetto ad altri soggetti che, come privati, operino sul mercato nell'acquisto di crediti fiscali;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi