Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2023, n. 22657
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KOLA ANDRIAN nato il 22/06/1995 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere R G;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, G R, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado emessa nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 497-bis cod.pen.
2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore, avv. S G, articolando quattro motivi d'impugnazione, di seguito riportati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., nullità della sentenza e del processo in relazione all'art. 601, commi 1, 5 e 6, cod.proc.pen. per omessa notifica del decreto di citazione in appello all'imputato e al difensore. A fondamento del motivo, assume che, pur essendo pervenuta al difensore dalla cancelleria della Corte d'appello la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata dell'avvenuta fissazione dell'udienza, a detta comunicazione non era allegato il decreto di fissazione relativo al KOLA, ma quello riguardante un diverso
udita la relazione svolta dal Consigliere R G;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, G R, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado emessa nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 497-bis cod.pen.
2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore, avv. S G, articolando quattro motivi d'impugnazione, di seguito riportati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., nullità della sentenza e del processo in relazione all'art. 601, commi 1, 5 e 6, cod.proc.pen. per omessa notifica del decreto di citazione in appello all'imputato e al difensore. A fondamento del motivo, assume che, pur essendo pervenuta al difensore dalla cancelleria della Corte d'appello la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata dell'avvenuta fissazione dell'udienza, a detta comunicazione non era allegato il decreto di fissazione relativo al KOLA, ma quello riguardante un diverso
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