Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2019, n. 00404
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CC IV nato a [...] il [...] AR DI SC CL RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/05/2018 del TRIB. LIBERTA' di PESARO udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
lette/sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv. Grassetti Antonio che si riporta al ricorso e avv. Brancaleoni Roberto che chiede l' accoglimento del ricorso anche in considerazione della prescrizione del reato;
RITENUTO IN FATTO
1. LO LI, quale legale rappresentante dell'Associazione Sportiva dilettantistica AR, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Pesaro pronunciata in data 4/05/2018 di rigetto della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro di velivolo emesso dal G.i.p. del Tribunale della medesima città in data 26/03/2018 in relazione ai reati di cui agli artt. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 295 u. co. del d.P.R. n. 43 del 1973, per avere lo stesso, nella suddetta qualità, sottoposto il velivolo suddetto ad importazione definitiva nel territorio dello Stato omettendo il versamento all'Erario della somma complessiva di euro 238.000.00 a titolo di IVA e di diritti doganali.
2. Con un primo motivo lamenta violazione di legge per errores in iudicando e errores in procedendo posto che il Tribunale, quanto alla eccezione sollevata con riferimento alla nullità del capo d'imputazione per indicazione errata della presunta norma violata (indicata infatti nell'art. 29 del d.P.R. n. 43 del 1973, del tutto avulsa dal thema decidendum) avrebbe ritenuto che il diritto di difesa non sarebbe stato in alcun modo violato, posto che l'errata indicazione della norma contestata sarebbe stata un mero errore materiale che tuttavia, leggendo la richiesta del P.M. che indicava quale riferimento sanzionatorio l'art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972, ne avrebbe consentito l'individuazione, senza però considerare la successiva eccezione difensiva nella quale si lamentava che lo stesso P.M. avrebbe denegato il rilascio di copia della sua stessa richiesta di sequestro e degli altri atti utili all'impugnazione, in pendenza del termine per la proposizione del ricorso ex art. 324 cod. proc. pen. Lamenta, altresì, che nella motivazione oggetto del ricorso, il Tribunale avrebbe aggiunto che gli stessi difensori avrebbero osservato come il riferimento normativo fosse orientato ad uno o più degli articoli dal 292 al 295 senza tuttavia avere considerato le differenze sanzionatorie dei diversi articoli citati, i primi tre dei quali depenalizzati dal D. Lgs. n. 8 del 2016 mentre l'ultimo avente disposizioni sanzionatorie che, collegate al successivo art. 301, potrebbero comportare la confisca.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta che, quanto alla sollevata eccezione circa la mancata notifica del provvedimento alla società proprietaria del velivolo, il Tribunale avrebbe richiamato una massima giurisprudenziale riguardante il ritardo nella notifica, quando invece, nel caso di specie, si sarebbe trattato non di un mero ritardo bensì appunto di un'omessa notifica. Nella specie, la Società maltese proprietaria del bene avrebbe appreso di non poter più disporre del velivolo e, di conseguenza, di non poter più ricevere il prezzo del noleggio mensile, solamente dopo aver ricevuto comunicazione dall'Associazione detentrice. Lamenta, dunque, che, per effetto dell'omessa notifica, non sarebbe stata consentita la visione di alcun atto del fascicolo, essendo dunque stata organizzata una difesa basata esclusivamente sugli atti che la società utilizzatrice del velivolo avrebbe inteso mostrare.
4. Con un terzo motivo lamenta violazione degli artt. 67 e 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, 292 e 295 del d.P.R. n. 43 del 1973 e 125, comma 3, cod. proc. pen. laddove il Tribunale del Riesame non avrebbe tenuto conto della documentazione agli atti che avrebbe dimostrato che il velivolo sarebbe stato immesso in libera pratica in altro Paese membro della Comunità Europea.