Cass. civ., sez. II, sentenza 24/11/2021, n. 36481
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 1557-2016 proposto da: M R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 76, presso lo studio dell'avvocato N N, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, giusta delega in atti;- ricorrente -contro AZIENDA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G I M, giusta delega in atti;- controricorrente - avverso la sentenza n. 892/2015 della CORTE D'APPELLO di P, depositata il 11/06/2015;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2021 dal Consigliere SERGIO GORJAN;lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale F C;Fatti di causa Il dott. ing. R M ebbe ad ottenere dal Tribunale di Agrigento decreto ingiuntivo per la somma capitale di C 104.474,23 a carico dell'AUSL n° 1 di Agrigento a titolo di compenso per l'opera professionale espletata in dipendenza dei lavori di ristrutturazione dell'Ospedale di Licata commessagli dall'Ente sanitario. L'Azienda U.S.L. n° 1 di Agrigento propose opposizione avanti il Tribunale acragantino ed all'esito il primo Giudice ebbe a rigettare l'opposizione spiegata dall'Ente sanitario. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento - già AUSL n° 1 - propose gravame avanti la Corte d'Appello di Palermo che, resistendo il M, ebbe ad accogliere l'impugnazione revocando il provvedimento monitorio e rigettando la pretesa avanzata dal professionista. Osservava il Collegio panormita come il rapporto con l'Ente sanitario era regolato dalla disciplina contrattuale che vincolava tre professionisti, da ritenersi costituenti raggruppamento temporaneo di professionisti ai sensi della legge 104/94, e che detta disciplina prevedeva che la rappresentanza spettava al solo ing. M. Pertanto, in difetto di prova del venir meno del mandato conferito al Collega, il singolo professionista aderente non poteva svolgere direttamente pretesa verso l'Ente pubblico committente. Inoltre, osservava la Corte siciliana, il M non aveva fornito in causa elementi fattuali atti ad individuare l'opera professionale effettivamente da lui svolta nell'ambito dell'opera collettiva ai fini della corretta quantificazione del compenso personalmente dovutogli. Avverso la citata sentenza il M ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, illustrato anche con nota difensiva. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha resistito con controricorso. I All'odierna pubblica udienza, lette le conclusioni del P.G. nella persona della dott. Cerroni - accoglimento del ricorso - in assenza dell'apposita istanza di trattazione orale, questa Corte ha adottato soluzione siccome illustrato nella presente sentenza. Ragioni della decisione Il ricorso proposto da R M s'appalesa privo di fondamento e va rigettato. In limine la Corte deve rilevare come parte resistente appaia ritualmente costituita in questo giudizio, benché la notificazione del controricorso, avviata entro il termine perentorio ex art 370 cod. proc. civ., non intervenuta. Difatti il mancato perfezionarsi della notificazione risulta non imputabile al notificante - Cass. sez. L n° 6846/10, Cass. sez. 2 n° 10874/12, Cass. sez. L n° 17577/20 - posto che l'indirizzo del domiciliatario della parte ricorrente, siccome precisato nel ricorso, era errato quanto al numero civico. Parte resistente non appena conosciuto dell'errore ha immediatamente riavviato il procedimento di notificazione - è stato concluso nel medesimo mese in cui fu avviato il primo tentativo di notifica - che, una volta emendato l'errore, è andato a buon fine. Nemmeno appare di rilievo l'erronea indicazione, sempre nel ricorso, del numero identificativo della sentenza
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi