Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2020, n. 12307

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2020, n. 12307
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12307
Data del deposito : 16 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AULETTA STEFANO nato a NAPOLI il 31/05/1984 avverso la sentenza del 11/03/2019 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che-h-a-earreltrscrctriederrtto Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione. udito il difensore L'avv. BUGNO D conclude riportandosi ai motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Milano ha condannato S A alla pena di euro 1000,00 di ammenda, affermatane la responsabilità per il reato di cui all'art. 49 R.D. n. 635 del 1940 in relazione all'art. 4 I. n. 110 del 1975, attenuato per essere il fatto di lieve entità, e specificamente per aver introdotto nel territorio dello Stato, acquistandoli da fornitore sconosciuto, n. 2 noccoliere, fatto commesso in Milano il 23 gennaio 2014. 2. Da un controllo doganale di un plico postale indirizzato all'imputato è stato accertato che dalla Cina gli erano stati spediti due oggetti, sostanzialmente dei tirapugni in ferro chiamati noccoliere, di cui è vietato il porto nonché l'importazione in quanto annoverati tra le armi proprie non da sparo.

3. L'imputato ha ammesso di aver proceduto all'acquisto on line delle due noccoliere per un prezzo notevolmente inferiore a quello proposto nei negozi autorizzati;
ha precisato di non averle mai ricevute pur avendo versato il corrispettivo.

4. L'art. 49 R. D. n. 635 del 1940 vieta l'introduzione nel territorio dello Stato di armi di cui non sia permesso il porto, richiamando a tal fine il disposto di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 che, tra le armi inibite ad un porto non espressamente autorizzato, annovera le noccoliere.

5. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore di S A, poi qualificato, data l'inappellabilità della sentenza, in ricorso per cassazione.

5.1. Con il primo motivo ha fatto presente che l'imputato, non essendo mai entrato in possesso delle noccoliere, non ha potuto tenere la condotta di porto. La sentenza impugnata è incorsa in errore sul momento consumativo del reato, potendosi al più ritenere che l'imputato abbia posto in essere solo un tentativo di introduzione, dato che il plico è stato fermato alla dogana. In capo all'imputato non può ravvisarsi nemmeno l'elemento della colpa, dal momento che acquistò gli oggetti come giocattolo, e in tal senso depone la dicitura sul plico, e quindi volle acquistare le noccoliere ma nelle forme e con gli usi di un giocattolo.

5.2. Con il secondo motivo ha lamentato una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli indizi, che ha indotto a porre attenzione soltanto sul destinatario e non anche sul mittente del plico, non potendosi affermare se su quella piattaforma on line fosse possibile acquistare armi oppure giocattoli.

5.3. Con il terzo motivo ha dedotto che la motivazione si fonda su argomentazioni inadeguate ed è manifestamente illogica.

5.4. Con il quarto motivo ha sollecitato la rivalutazione delle attenuanti generiche già concesse nella loro massima estensione. Considerato in diritto 1. Il ricorso si prospetta fondato per quanto attiene al primo motivo, con cui si contesta, oltre che la sussistenza, la qualificazione del fatto in termini di porto illegale, dato che non è dubbio che le noccoliere non pervennero mai nella disponibilità dell'imputato ma furono intercettate e quindi sequestrate al momento dei controlli doganali, sì da non rendere possibile il porto di cui all'imputazione. È dunque rilevante stabilire se quanto descritto in imputazione sia condotta penalmente rilevante, se in particolare riconducibile alla fattispecie penale ivi richiamata o se sia altra la norma incriminatrice applicabile, una volta che si assuma in premessa che le noccoliere sono annoverate tra le armi di cui è vietato il porto, proprio ai sensi dell'art. 4, comma primo, I. n. 110 del 1975, e che, in ragione di questo divieto, ricadono nella categoria di armi di cui è vietata l'introduzione nello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 49 R. D. n. 635 del 1940. Si consideri a tal proposito quanto chiarito da tempo nella giurisprudenza di legittimità - v. Sez. 1, n. 11687 del 18/10/1982, Pineda, Rv. 156530 - secondo cui "ai fini del porto, ai sensi del primo comma art. 4 legge n. 110 del 1975, sono equiparati alle armi proprie anche altri strumenti, la cui destinazione naturale è l'offesa alle persone, quali mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere".
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