Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2019, n. 15329

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2019, n. 15329
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15329
Data del deposito : 8 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Edilperri s.n.c. avverso l'ordinanza del 12/12/2018 del Tribunale del riesame di Cosenza udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale C A, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore, avv. C U L che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La «Edilperri» s.n.c., per mezzo di difensore di fiducia, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza del 12 dicembre 2018 che ha confermato l'ordinanza applicativa della misura interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione emessa a carico di detta società dal G.i.p. del Tribunale di Palmi in data 2 novembre 2018 con riferimento al delitto di corruzione posto in essere dal rappresentante legale R P, fatto di reato inserito in un più ampio contesto interessato da indagini a carico di pubblici ufficiali ed imprenditori che, secondo l'impostazione dell'accusa, intrattenevano rapporti illeciti cui conseguivano vantaggi per entrambi.

2. La società ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione degli artt. 43 e 47 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Censura la decisione del Tribunale di Cosenza nella parte in cui ha ritenuto legittima la nomina del difensore di fiducia effettuata dal rappresentante legale della società, P R, che, in quanto contestualmente attinto da custodia cautelare in carcere perché indagato per reati presupposti all'applicazione della misura nell'ambito della stessa procedura, non avrebbe potuto provvedervi per incompatibilità ex art. 39, comma 1, d.lgs. cit. L'avviso di fissazione dell'udienza camerale ex art. 47, comma 2, d.lgs cit. è stato, infatti, notificato solo all'indagato che ha provveduto alla nomina di un difensore di fiducia per la società presente, tramite un sostituto, all'udienza in cui si è svolto l'interrogatorio;
nomina che con riferimento alla difesa della società "EdilPerri" deve essere ritenuta come inesistente in quanto effettuata da soggetto non legittimato perché privo della rappresentanza legale della società ex art. 39, comnna 1, cit. Il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente valutato l'oggetto della censura in quella sede formulata, che non intendeva contestare la legittimità della notifica degli atti in favore del rappresentante legale certamente valida ex art. 43, comma 2, d.lgs. cit., quanto la nomina che tale rappresentante legale, non idoneo ex lege, ha effettuato del difensore di fiducia con conseguente impossibilità di poter legittimamente svolgere quanto necessario a difesa della società durante l'udienza camerale. P. Q. M.
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