Cass. pen., sez. II, sentenza 23/12/2020, n. 37358
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D M A, n. a Pisticci (MT) il 15/02/1962, rappresentata ed assistita dall'avv. F C, di fiducia avverso la sentenza n. 2149/2018 della Corte di appello di Ancona in data 14/01/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere A P;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale G R che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentita la discussione dell'avv. R L per la parte civile C G che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado che si quantificano in euro 3.510,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva;
sentita la discussione dell'avv. F C per la ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 14/01/2019, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 11/05/2018 che aveva condannato A D M alla pena di anni uno di reclusione ed euro 600 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 11, 646 cod. pen., con condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile G C ed assegnazione di una provvisionale di euro 30.196,95 al cui versamento veniva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di A D M, viene proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 646 cod. pen. in relazione agli artt. 1520 e ss., 1556 e ss. cod. civ. e 6 d.P.R. 633/1972 (primo motivo);
-violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 6 d.P.R. 633/1972 (secondo motivo);
-mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (terzo motivo);
-violazione di legge e vizio di motivazione per subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale senza tener conto che si era tenuto il concordato preventivo con conseguente cessazione dell'attività (quarto motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come la fattispecie in esame debba inquadrarsi in un'ipotesi dì vendita ad effetti differiti, e più specificamente nella fattispecie della vendita con riserva di gradimento dì cui all'art. 1520 cod. civ.: in tale fattispecie, l'unica obbligazione che fa capo all'accipiens per effetto dello scambio dei consensi e la consegna del bene è quella del pagamento del prezzo, mentre la restituzione del bene non entra a far parte del rapporto obbligatorio. La mancata restituzione alla scadenza pattuita farà sì che, in capo all'accipiens, si consolidi l'obbligo del pagamento del prezzo, essendo venuta meno la facoltà alternativa pagamento del prezzo/restituzione del bene nonché la compressione alle facoltà di godimento.
2.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come nella fattispecie nessun termine era stato concordato tra le parti per la riconsegna/restituzione della merce ricevuta "in conto visione". La mancata fatturazione poteva assumere rilievo solo sotto il profilo fiscale, essendo la vicenda traslativa perfezionata e conclusa.
2.3. In relazione al terzo motivo, si evidenzia l'illogicità del comportamento della parte civile. Ci si chiede infatti: se la parte civile riteneva di aver diritto alla restituzione della merce In conto visione", perché la stessa non ha fatto valere tale diritto anche nell'ambito della procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Ascoli Piceno? Ed ancora: perché ha scelto di non partecipare al concordato, in cui avrebbe potuto ottenere il pagamento della merce? 2.4. In relazione al quarto motivo, si evidenzia come la ditta della ricorrente, a seguito ed a causa della crisi pluriennale del settore, non potendo far fronte ai vari pagamenti, a seguito del pignoramento di tutta la merce in suo possesso, chiese al Tribunale di Ascoli Piceno di poter accedere a concordato preventivo: in tale fase tutti i creditori, compresa la parte civile, vennero resi edotti della richiesta. Dopo l'omologazione del concordato, tutta la merce è stata venduta dal Tribunale e con il ricavato sono stati soddisfatti i creditori. Deve, pertanto, ritenersi ingiusto, illogico e contraddittorio subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, vista la scelta della parte civile di non partecipare al concordato ove le sue richieste economiche sarebbero state soddisfatte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Aspecifici e comunque manifestamente infondati sono sia il primo che il secondo motivo, trattabili congiuntamente a ragione delle reciproche interazioni. Va preliminarmente osservato che si è al cospetto di una doppia conforme motivazione dei giudici del merito del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, come tale, insuscettibile dì essere sottoposta al controllo di legittimità, i succitati primi due motivi di ricorso, oltre a ripetere i vizi di manifesta infondatezza rilevati nel corso del giudizio di appello, si segnalano per la loro genericità, in quanto solo apparentemente si prestano a criticare la sentenza di secondo grado limitandosi invece a riproporre le medesime censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese, e soprattutto tracimano nel merito, perchè sottopongono alla Suprema Corte rilievi tipicamente fattuali risolti con adeguata e logica motivazione dai giudici del merito. Sempre in premessa va ricordato che la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere A P;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale G R che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentita la discussione dell'avv. R L per la parte civile C G che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado che si quantificano in euro 3.510,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva;
sentita la discussione dell'avv. F C per la ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 14/01/2019, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 11/05/2018 che aveva condannato A D M alla pena di anni uno di reclusione ed euro 600 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 11, 646 cod. pen., con condanna generica al risarcimento del danno a favore della parte civile G C ed assegnazione di una provvisionale di euro 30.196,95 al cui versamento veniva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di A D M, viene proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 646 cod. pen. in relazione agli artt. 1520 e ss., 1556 e ss. cod. civ. e 6 d.P.R. 633/1972 (primo motivo);
-violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 6 d.P.R. 633/1972 (secondo motivo);
-mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (terzo motivo);
-violazione di legge e vizio di motivazione per subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale senza tener conto che si era tenuto il concordato preventivo con conseguente cessazione dell'attività (quarto motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come la fattispecie in esame debba inquadrarsi in un'ipotesi dì vendita ad effetti differiti, e più specificamente nella fattispecie della vendita con riserva di gradimento dì cui all'art. 1520 cod. civ.: in tale fattispecie, l'unica obbligazione che fa capo all'accipiens per effetto dello scambio dei consensi e la consegna del bene è quella del pagamento del prezzo, mentre la restituzione del bene non entra a far parte del rapporto obbligatorio. La mancata restituzione alla scadenza pattuita farà sì che, in capo all'accipiens, si consolidi l'obbligo del pagamento del prezzo, essendo venuta meno la facoltà alternativa pagamento del prezzo/restituzione del bene nonché la compressione alle facoltà di godimento.
2.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come nella fattispecie nessun termine era stato concordato tra le parti per la riconsegna/restituzione della merce ricevuta "in conto visione". La mancata fatturazione poteva assumere rilievo solo sotto il profilo fiscale, essendo la vicenda traslativa perfezionata e conclusa.
2.3. In relazione al terzo motivo, si evidenzia l'illogicità del comportamento della parte civile. Ci si chiede infatti: se la parte civile riteneva di aver diritto alla restituzione della merce In conto visione", perché la stessa non ha fatto valere tale diritto anche nell'ambito della procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Ascoli Piceno? Ed ancora: perché ha scelto di non partecipare al concordato, in cui avrebbe potuto ottenere il pagamento della merce? 2.4. In relazione al quarto motivo, si evidenzia come la ditta della ricorrente, a seguito ed a causa della crisi pluriennale del settore, non potendo far fronte ai vari pagamenti, a seguito del pignoramento di tutta la merce in suo possesso, chiese al Tribunale di Ascoli Piceno di poter accedere a concordato preventivo: in tale fase tutti i creditori, compresa la parte civile, vennero resi edotti della richiesta. Dopo l'omologazione del concordato, tutta la merce è stata venduta dal Tribunale e con il ricavato sono stati soddisfatti i creditori. Deve, pertanto, ritenersi ingiusto, illogico e contraddittorio subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, vista la scelta della parte civile di non partecipare al concordato ove le sue richieste economiche sarebbero state soddisfatte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Aspecifici e comunque manifestamente infondati sono sia il primo che il secondo motivo, trattabili congiuntamente a ragione delle reciproche interazioni. Va preliminarmente osservato che si è al cospetto di una doppia conforme motivazione dei giudici del merito del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, come tale, insuscettibile dì essere sottoposta al controllo di legittimità, i succitati primi due motivi di ricorso, oltre a ripetere i vizi di manifesta infondatezza rilevati nel corso del giudizio di appello, si segnalano per la loro genericità, in quanto solo apparentemente si prestano a criticare la sentenza di secondo grado limitandosi invece a riproporre le medesime censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese, e soprattutto tracimano nel merito, perchè sottopongono alla Suprema Corte rilievi tipicamente fattuali risolti con adeguata e logica motivazione dai giudici del merito. Sempre in premessa va ricordato che la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua
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