Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2023, n. 22338
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Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato nel rispetto del "criterio di minimizzazione", in virtù del quale essi devono essere utilizzati solo se indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati; ne consegue che la fedele trascrizione, in un articolo, del contenuto di un'informativa di reato della polizia giudiziaria non esime l'autore dall'obbligo di depurarla dei dati personali la cui conoscenza sia del tutto ininfluente in relazione al contenuto informativo dell'articolo stesso.
In ossequio al criterio della contribuzione causale sotteso all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003 ("ratione temporis" applicabile), legittimata passiva rispetto alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'illecita diffusione di dati personali "online" è anche la società editrice della testata telematica attraverso la quale la suddetta diffusione sia avvenuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva arbitrariamente circoscritto la condanna alla sola persona rivestente la qualifica formale di responsabile della testata).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 5909/2021 Numero sezionale 2000/2023 Numero di raccolta generale 22338/2023 Data pubblicazione 25/07/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZNE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto DIFFAMAZIONE E Dott. FRANCO DE STEFANO - Presidente - ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - Udienza del Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere - 26/05/2023 – UP Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere - R.G.N. 5909/2021 Dott.ssa IRENE AMBROSI - Consigliera - Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5909/2021 proposto da: AR LI, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO VENTURINI;
- ricorrente principale -
contro
GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A., in persona del legale rappresentante, EZ UR, RR ZU, LI AL, IA IA UC e GUIDO GUGLIELMO UC, gli ultimi tre in qualità di eredi di TO UC, elett.te domiciliati in ROMA presso lo studio degli avv.ti VIRGINIA RIPA DI MEANA e ALESSANDRA PIANA che li rappresentano e difendono;
Numero registro generale 5909/2021 Numero sezionale 2000/2023 Numero di raccolta generale 22338/2023 Data pubblicazione 25/07/2023 - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 4013/2020 della CORTE D'APPELLO DI ROMA depositata il 26/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale della Repubblica Dott. TA DE EI, che ha chiesto, rigettati nel resto i ricorsi, l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale;
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 26/8/2020, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello principale proposto da CA MB e dell'appello incidentale proposto dalla GEDI Gruppo Editoriale s.p.a., da EZ UR, RR UN e IO CO, ha condannato IO CO al risarcimento, in favore di CA MB, dei danni subiti da quest'ultimo a seguito dell'illecito trattamento dei relativi dati personali, segnatamente consistito nell'indebita pubblicazione, sul sito Internet del quotidiano 'La Repubblica', dei dati concernenti la residenza del MB, costituente un'informazione del tutto irrilevante ed eccedente le esigenze informative dell'articolo pubblicato sul periodico telematico all'interno del quale era stata data contezza di quei dati.
2. Con la stessa decisione, la corte territoriale ha rigettato la domanda proposta dal MB per la condanna dei convenuti ai danni asseritamente subiti a seguito della pubblicazione, sul quotidiano cartaceo 'La Repubblica' (edito dalla GEDI Gruppo Editoriale s.p.a. e diretto da EZ UR), di un articolo, a firma di RR UN, dal contenuto gravemente diffamatorio. 2 Udienza del 26 maggio 2023 - R.G. n. 5909/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri Numero registro generale 5909/2021 Numero sezionale 2000/2023 Numero di raccolta generale 22338/2023 Data pubblicazione 25/07/2023 3. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come – ferma l'evidente illiceità della pubblicazione sul sito Internet del quotidiano 'La Repubblica' dei dati concernenti la residenza del MB (nella specie apparsi in un'informativa di polizia giudiziaria riprodotta nell'articolo, ma non opportunamente 'depurata' per la pubblicazione), per l'intuibile carattere eccedente del dato rispetto ai contenuti informativi della pubblicazione – il testo dell'articolo dello UN pubblicato sul quotidiano cartaceo non presentasse alcuna espressione oggettivamente tale da risultare lesiva dei principi che circoscrivono i limiti del legittimo esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, avendo l'autore dell'articolo rispettato adeguatamente il requisito della verità, anche putativa, dei fatti riportati, la continenza dell'esposizione e l'interesse pubblico delle notizie diffuse, con la conseguente correttezza della decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva escluso il carattere obiettivamente diffamatorio della pubblicazione.
4. Avverso la sentenza d'appello, CA MB propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione.
5. La GEDI Gruppo Editoriale s.p.a., EZ UR, RR UN, LI IB, AR LI CO e DO GU CO (questi ultimi tre in qualità di eredi di IO CO, nelle more deceduto) resistono con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato a tre motivi di impugnazione.
6. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, con il rigetto di tutte le restanti doglianze avanzate dalle parti.
7. Tutte le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3 Udienza del 26 maggio 2023 - R.G. n. 5909/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri Numero registro generale 5909/2021 Numero sezionale 2000/2023 Numero di raccolta generale 22338/2023 Data pubblicazione 25/07/2023 1. Con il primo motivo del ricorso principale, il MB censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 2050 c.c., dell'art. 11 della legge n. 47/48, degli artt. 15, 136, 137 e 139 d.lgs. n. 196/2003 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riformato la sentenza di primo grado, pronunciando la condanna di IO CO al risarcimento dei danni conseguenti all'illecito trattamento dei dati personali relativi alla residenza del MB, senza contestualmente estendere tale condanna nei confronti della GEDI Gruppo Editoriale s.p.a., in qualità di proprietaria ed editrice, tanto del quotidiano 'La Repubblica', quanto del relativo sito Internet.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso, dolendosi altresì della relativa nullità per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per omessa pronuncia ed omessa motivazione (in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di pronunciarsi (e di motivare) in ordine alla domanda specificamente proposta dall'odierno ricorrente (e discussa dalle parti) avente ad oggetto la riforma della sentenza del Tribunale di Roma sulla responsabilità della GEDI Gruppo Editoriale s.p.a. per l'illecito trattamento dei dati personali relativi alla residenza del MB.
3. Entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono fondati.
4. Occorre preliminarmente rilevare come la statuizione di rigetto pronunciata dalla corte territoriale in relazione alla domanda risarcitoria proposta dal MB nei confronti di EZ UR non sia stata specificamente contestata dall'odierno ricorrente, essendosi quest'ultimo limitato in questa sede a censurare in modo espresso la limitazione della pronuncia di condanna nei confronti del solo IO CO per non averla estesa nei confronti della GEDI Gruppo 4 Udienza del 26 maggio 2023 - R.G. n. 5909/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri Numero registro generale 5909/2021 Numero sezionale 2000/2023 Numero di raccolta generale 22338/2023 Data pubblicazione 25/07/2023 Editoriale s.p.a.;
ciò che impone di ritenere come sul rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal MB nei confronti di EZ UR si sia definitivamente formato il corrispondente giudicato interno.
5. Ciò posto, varrà considerare come, secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide integralmente e fa proprio, al fine di assicurarne continuità), la responsabilità dei danni determinati dall'illecita divulgazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 15, co. 1 del d. lgs. n. 196 del 2003 (applicabile ratione temporis), dev'essere ascritta a carico di chiunque, con la propria condotta, li abbia provocati, indipendentemente dalla qualifica rivestita (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 11020 del 26/04/2021, Rv. 661185 - 01).
6. In breve, l'attribuzione della responsabilità per l'illecita divulgazione dei dati personali chiede d'essere declinata secondo il criterio della contribuzione causale (conformemente alla ratio che ispira la disciplina dell'art. 2050 c.c., richiamato dall'art. 15, co. 1 del d. lgs. n. 196 del 2003, applicabile ratione temporis, secondo cui “Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile”), nel senso che ciascun soggetto che, con la propria condotta (in qualunque modo interferente con il trattamento di dati personali), abbia contribuito causalmente alla divulgazione illecita di tali dati, deve ritenersi responsabile (o corresponsabile) di detta divulgazione (salva la prova liberatoria consentita dal richiamato art. 2050 c.c.);
e tanto, indipendentemente dalla qualifica formale eventualmente rivestita in relazione alla titolarità, alla responsabilità del trattamento, alla relativa conservazione o al relativo controllo concreto.
7. Nel caso di specie, rispetto al fatto dannoso dedotto in giudizio dal MB (consistito nell'illecita divulgazione online, nel dicembre del 2007, dei dati relativi alla