Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/06/2020, n. 11008
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In tema di dirigenza medica, anche per il contratto per incarico dirigenziale ex art. 15 septies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 rileva, ai fini dell'estinzione del rapporto ed in mancanza di istanza di trattenimento in servizio sino al sessantasettesimo anno di età, il raggiungimento dell'età massima di cui all'art. 15 nonies del medesimo che non può essere derogato dalla volontà delle parti.
Sul provvedimento
Testo completo
ITTI IR D E T EN S E 09 GIU. 2020 - L L O B TE EN S E E ION 11008 /20 Z AULA 'B' A R T IS G E R E T EN S E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Revoca IN NOME DEL POPOLO ITALIANO incarico dirigenziale LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ex art. 15 septies d.lgs. SEZIONE LAVORO n. 502/1993 per raggiunti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: limiti età Presidente Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - R.G. N. 3340/2014 Consigliere Dott. AMELIA TORRICE 11008 Cron. Dott. CATERINA MAROTTA Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA Ud. 28/01/2020 Dott. ROBERTO BELLE' Consigliere PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3340-2014 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 - GIA' ASL ROMA A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in la ROMA, BORGO SANTO SPIRITO N. 3, presso sede legale dell'Azienda stessa, e difesa dagli avvocati rappresentata 2020 ALESSIA ALESII, GLORIA DI GREGORIO;
336 ricorrente principale -
contro
OL SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO DE JORIO, che lo rappresenta e difende;
controricorrente-ricorrente incidentale nonchè
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 - GIA' ASL ROMA A;
- ricorrente principale-controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 6519/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/07/2013 R.G. N. 11071/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato GLORIA DI GREGORIO;
udito l'Avvocato FILIPPO DE JORIO. R. Gen. N. 3340/2014 FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 6519, depositata in data 26 luglio 2013, la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale della stessa sede, accoglieva la domanda proposta nei confronti della Azienda USL Roma A da SE FA, medico convenzionato cui era stato conferito l'incarico di dirigente di struttura complessa ai sensi dell'art. 15 septies, comma 2, d.lgs. n. 502 del 1993 con decorrenza 15/1/2008 e scadenza 14/1/2011 (incarico revocato in data 1/10/2009 per il raggiungimento da parte del FA del limite di età per la permanenza in servizio e sul presupposto della tardività della domanda con cui il ricorrente aveva chiesto di essere trattenuto in servizio per un biennio oltre tale limite), e condannava l'azienda al pagamento in suo favore delle retribuzioni contrattualmente stabilite in forza del contratto individuale, maturate dal giorno 1/10/2009 sino al giorno 14/1/2011 (e cioè dalla disposta revoca alla scadenza come stabilita in sede di contratto), oltre accessori come per legge. Riteneva preliminarmente la Corte territoriale che fosse da disattendere l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dall'Azienda appellata. Evidenziava, poi, che, come già affermato dal Tribunale, effettivamente mancasse la prova della ricezione da parte dell'Azienda della nota con la quale il FA, in data 1/10/2008 aveva fatto istanza di trattenimento in servizio fino al 67° anno di età proprio con riferimento al contratto a tempo determinato. Tuttavia considerava tale circostanza irrilevante. в Assumeva, infatti, che fosse inapplicabile al rapporto instaurato ai sensi dell'art. 15 septies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1993 l'istituto del collocamento a riposo e conseguentemente affermava l'illegittimità del recesso dell'azienda operato prima della scadenza contrattualmente stabilita ed al compimento da parte del FA del 65° anno di età - 1/10/2009 -. Richiamava, a sostegno di tale interpretazione, la circostanza che i contratti individuali di cui all'art. 15 septies potessero essere conclusi anche con soggetti non legati all'Amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (come nel caso del FA) ed altresì quella che l'art. 15 nonies contenesse un richiamo espresso (quanto alla sua applicabilità) soltanto al 3 R. Gen. N. 3340/2014 personale a rapporto convenzionale di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 ma non anche ai soggetti che avessero concluso contratti individuali a norma dell'art. 15 septies.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Roma A con sei motivi.
3. SE FA ha resistito con controricorso e formulato altresì ricorso incidentale cui l'azienda ha resistito con controricorso.
4. La causa dall'adunanza camerale del 25 settembre 2019 è stata rimessa, per la trattazione, alla pubblica udienza.
5. Il FA ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ.. Sostiene che la Corte territoriale erroneamente non avrebbe accolto l'eccezione di inammissibilità dell'appello che l'Azienda aveva formulato sul presupposto che nell'atto di gravame non fossero esposte le ragioni del dissenso rispetto alla decisione del Tribunale.
2. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il rapporto del Fazioni fosse di 'medico convenzionato' omettendo di considerare che lo Я stesso avesse in realtà assunto la veste di dirigente del s.s.n.. 3. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 nonies del d.lgs. n. 502 del 1992. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, l'art. 15 nonies del d.lgs. n. 502 del 1992 non ammette alcuna distinzione imponendo il limite di età per tutti i dirigenti del s.s.n., sia a tempo determinato che a tempo indeterminato e indipendentemente dalla loro provenienza.
4. Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 nonies del d.lgs. n. 502 del 1992. 4 R. Gen. N. 3340/2014 Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'art. 15 nonies contenesse un richiamo espresso (quanto alla sua applicabilità) soltanto al personale convenzionale di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 ma non anche ai soggetti che abbiano concluso contratti individuali a norma dell'art. 15 septies e sostiene che il legislatore non aveva alcuna necessità di estendere specificamente l'applicazione della norma anche ai soggetti che avessero concluso contratti individuali a norma dell'art. 15 septies trattandosi di rapporti che hanno la stessa natura dei rapporti degli altri dirigenti del s.s.n. instaurati a seguito della selezione pubblica e quindi a tempo indeterminato e differendo da essi solo quanto alla durata.
5. Con il quinto motivo la ricorrente principale denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamenta che la Corte territoriale abbia condannato l'azienda al pagamento delle retribuzioni contrattualmente stabilite dalla data del recesso da parte dell'appellata dell'1/10/2009 sino a quella della scadenza naturale del contratto senza considerare il rapporto era di fatto interrotto ed era venuta meno la sinallagmaticità.
6. Con il sesto motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e/falsa applicazione dell'art. 4, comma 7, I. n. 412 del 1991. Censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto del fatto che ai sensi del citato art. 4, comma 7, con il servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro e per aver in conseguenza Я condannato al pagamento delle retribuzioni dalla revoca del contratto a tempo determinato alla scadenza naturale anche se, per effetto della richiesta di prosecuzione dell'attività quale medico convenzionato, tale rapporto aveva riacquistato efficacia da quando l'Azienda aveva preso atto di tale facoltà ed era cessato il rapporto di cui al contratto tempo determinato (1/10/2009).
7. Con il ricorso incidentale SE FA censura la sentenza impugnata per aver respinto la domanda di risarcimento del danno all'immagine per mancanza di qualsiasi specifica deduzione sul punto. R. Gen. N. 3340/2014 Sostiene che un danno sussistesse in re ipsa per il solo fatto dell'illegittima risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato.
8. Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile. Anche qualora il ricorrente prospetti un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di Cassazione è giudice del «fatto processuale», l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone l'ammissibilità della censura ex art. 366 cod. proc. civ., sicché la parte non è dispensata dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, di indicare in modo egualmente specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti (v., ex multis, Cass. 6 dicembre 2018, n. 31671;
Cass. 2 febbraio 2017, n. 2771;
Cass. 30 settembre 2015, n. 19410;
Cass. 4 luglio 2014, n. 15367;
Cass. 14 ottobre 2010, n. 21226;
si veda anche Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077). Il suddetto principio è stato, in particolare applicato nell'ipotesi in cui, come nella specie, il ricorrente per cassazione censuri la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello (v. Cass. 20 luglio 2012, n. 12664 e Cass. 10 gennaio 2012, n. 86). Il ricorrente, pertanto, ove censuri la statuizione relativa alla ritenuta infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, non può limitarsi a richiamare le ragioni di diritto poste a fondamento della censura, ma ha l'onere di riportare il contenuto degli atti 9 processuali rilevanti, nella misura necessaria ad evidenziare la pretesa assenza di specificità dell'impugnazione. Nel caso di specie l'Azienda ha solo trascritto, nelle parti rilevanti, il contenuto dell'atto